Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5958 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5958 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 14496-2008 proposto da:
PIRAZZOLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PZZA DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio
dell’avvocato RICCIOTTI BRUNO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DELLA CASA ANTONIO
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

UNIPOL ASS.NI SPA (nuova denominazione della UGF
ASS.NI SPA societa’ incorporante AURORA ASS.NI SPA
gia’ WINTERTHUR ASSIC SPA) 02705901201, in persona

1

Data pubblicazione: 14/03/2014

del suo procuratore ad negotia Dott.ssa GIOVANNA
GIGLIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G.
MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato
MASTROSANTI ROBERTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LAIS FABIO MASSIMO giusta

SERRA in BOLOGNA del 9/01/2013 rep. n. 77417;
SANGIORGI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI
GIOIA GIOVAN CANDIDO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DAMIANI FRANCESCO giusta
delega a margine;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 56/2008 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 16/01/2008 R.G.N. 473/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato ANTONIO DELLA CASA;
udito l’Avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA;
udito l’Avvocato ROBERTO MASTROSANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

procura speciale notarile del Dott. Notaio SANDRO

R.G.14496 \ 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel

1999 si verifica un grave incidente stradale tra Pirazzoli Franco, allora

ventinovenne, e Sangiorgi Paola. Nello scontro tra la motocicletta Yamaha da lui
condotta e la vettura condotta dalla Sangiorgi, il Pirazzoli riportava gravissimi danni alla
persona, e conveniva la Sangiorgi e le sua società assicuratrice per la RCA, Winterthur
Assicurazioni s.p.a. dinanzi al Tribunale di Ravenna, che con sentenza del 2003,
ritenuto il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del sinistro nella misura del
40%, condannava le convenute in solido al risarcimento dei danni subiti dall’attore nella
percentuale di loro competenza, che liquidava in curo 504.004,06 già detratta la
provvisionale liquidata in 150 milioni di lire.
Il Pirazzoli proponeva appello, lamentando che fosse stato ritenuto sussistente il suo
concorso di colpa pur in presenza di una violazione grave quale quella commessa dalla
Sangiorgi, che procedendo dinanzi a lui svoltava repentinamente a sinistra immettendosi
in un’area privata in violazione dell’obbligo di dare la precedenza. Appellava la sentenza
anche in merito al quantum della liquidazione del danno, ritenendo che il danno fosse
stato liquidato in misura troppo esigua, tenuto conto delle tabelle normalmente applicate
dal tribunale di Ravenna e da altri tribunali, e senza tener conto del costo della cure
mediche future, benché prevedibilmente necessarie; chiedeva anche al giudice di appello
la liquidazione del danno esistenziale. La compagnia di assicurazioni e la Sangiorgi si
costituivano, spiegando anche appello incidentale in merito alla esclusiva o prevalente
responsabilità del Pirazzoli nella causazione del sinistro.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 56 del 2008, rigettava l’appello del
Pirazzoli ed anche gli appelli incidentali, confermando in pieno le valutazioni del giudice
di prime cure sia in ordine all’an della responsabilità che al quantum.
In particolare, in ordine all’an, riteneva che fosse provata la responsabilità concorrente
dei due conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro dei quali l’una, la Sangiorgi,
3

t.-

percorreva con la sua autovettura la strada provinciale e all’improvviso, senza concedere
la dovuta precedenza alle macchine che la seguivano, effettuava una manovra di svolta a
sinistra per immettersi nell’accesso privato che portava alla propria abitazione e l’altro, il
Perazzoli, neopatentato, ancora in possesso del solo foglio rosa, alla guida di una potente
Yamaka 600 percorreva la medesima provinciale ad elevata velocità, sulla stessa corsia di
marcia della Sangiorgi e alle sue spalle, intraprendendo una serie continua di sorpassi

Sangiorgi che si trovava davanti all’improvviso allorchè quest’ultima svoltava a sinistra,
senza poterla evitare e riportandone gravissime conseguenze.
Propone ricorso per cassazione il Perazzoli, articolato in due motivi.
La Sangiorgi resiste con controricorso.
La Aurora Ass.ni s.p.a., già Winterthur, ha depositato controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va detto che le eccezioni di inammissibilità dei controricorsi proposte
in udienza dalla difesa del Pirazzoli per essere gli stessi mancanti dei requisiti richiesti
dall’art. 366 bis c.p.c. (pro tempore applicabile) a pena di inammissibilità, ed in particolar
modo del quesito di diritto, sono infondate in quanto detti requisiti sono richiesti
soltanto laddove e nella parte in cui il controricorso contenga anche la formulazione di
un ricorso incidentale, per consentire alla corte di comprendere con immediatezza, nello
stesso modo che per il ricorso principale, le questioni che il controricorrente intende
sottoporle, ma non se il controricorso sia esclusivamente volto, come nella specie, alla
completa articolazione delle difese tecniche del controricorrente. In questo caso il
controricorso deve contenere soltanto, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366
cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 370, comma secondo, stesso codice, che non richiama
anche l’art. 366 bis c.p.c.), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle
censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.

4

senza rientrare nella sua corsia di marcia, ed andava ad impanare sulla vettura della

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
122 e 148 del codice della strada, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’insufficiente
e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alle valutazioni espresse
dalla corte d’appello sul contributo causale della condotta colposa del danneggiato nella
verificazione del sinistro.
In particolare, in ordine al vizio di motivazione critica la sentenza emessa laddove ha

fosse titolare non di patente di guida ma solo del foglio rosa abilitativo, traendone una
presunzione di colpa a carico del Perazzoli ed ha attribuito valore di concausa
determinante del sinistro anche al fatto che questi, in fase di sorpasso al momento
dell’incidente, viaggiasse ad elevata velocità su una strada provinciale, in violazione
dell’art. 122 del codice della strada che consente ai guidatori inesperti di circolare solo su
strade poco frequentate, pur avendo il giudice di pace annullato la contestazione redatta
a carico del Perazzoli al momento del sinistro su questo punto.
A conclusione del primo motivo in relazione alla violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, articola quattro separati quesiti :
1- Dica la corte se il foglio rosa sia documento equipollente alla patente di guida;
2- Dica altresì se in base a tale documento possa suffragarsi una presunzione di
responsabilità in capo al conducente, a differenza della patente di guida;
3- Dica se l’autorità giudiziaria preposta ad accertare l’osservanza o meno del
disposto di cui all’art. 122 comma 5 del codice della strada sia il giudice di pace e
se, in caso di pronuncia passata in giudicato, la stessa sia vincolante anche per
altro magistrato civile in merito alla regolare o meno condotta di guida di un
motociclo;
4- Dica altresì in relazione all’art. 148 c.d.s se il veicolo che svolti in un’area privata
non segnalata posta alla sua sinistra rispetto al senso di marcia sia tenuto, in ogni
caso, a concedere la precedenza ai veicoli sopravvenienti da tergo in fase di
sorpasso, in particolare quando ciò avvenga in un tratto di strada rettilineo in cui è
consentita tale manovra.

5

ricondotto il suo apporto concausale al verificarsi del sinistro al fatto che all’epoca egli

Il primo motivo di ricorso

relativo all’accertamento delle responsabilità, va

rigettato.
La motivazione della sentenza di appello è esente da vizi logici e di violazione di
legge. Essa ha confermato l’identica valutazione tratta dal giudice di prime cure in
ordine all’accertamento della responsabilità in concreto dei due veicoli coinvolti nello
scontro, con attribuzione alla vittima, il Perazzoli, conducente del motociclo, di una

concorrente responsabilità nella minor misura del 40% e alla Sangiorgi, conducente
dell’autovettura, della percentuale di responsabilità prevalente, nella misura del 60%.
Nel farlo, non si è avvalsa di alcuna presunzione di responsabilità a carico di entrambi
o di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, come sostenuto dal ricorrente, ma ha
accertato in concreto la sussistenza e determinato l’incidenza percentuale delle
rispettive responsabilità con apprezzamento di fatto relativo alla dinamica
dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla
sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione
che resta sottratto al sindacato di legittimità qualora il ragionamento posto alla base
delle conclusioni tratte sia caratterizzato, come nella sentenza in esame, da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. n. 1028
del 2012, Cass. n. 18497 del 2013). In relazione al profilo oggetto di contestazione,
che è quello dell’accertamento in concreto delle responsabilità dei due conducenti
coinvolti, la corte territoriale da un canto ha confermato la responsabilità della
Sangiorgi ( e la misura di tale responsabilità), emersa chiaramente già in prime cure
per il fatto che questa, procedendo in rettilineo su una strada provinciale, ometteva di
dare la precedenza ai veicoli provenienti da tergo ed effettuava una repentina
manovra di svolta a sinistra ( non si sa se segnalandola con l’indicatore di direzione o
meno) allo scopo di immettersi in un’area privata ove si trovava la sua abitazione,
ponendo in essere una grave violazione alle norme del codice della strada e alle regole
di prudenza. Per quanto concerne la posizione del Pirazzoli, la corte di merito ha
ritenuto accertata in concreto la sua responsabilità a causa della sua condotta di guida
affetta da imprudenza e imperizia sotto molteplici profili: egli, in possesso non della
patente di guida ma di semplice foglio rosa, e quindi di una abilitazione alla guida
6

L”

\L

conseguita di recente, procedendo ad elevata velocità pari a 90 e forse oltre chilometri
su una strada provinciale, sorpassava altri veicoli che marciavano a circa 80 km \ h,
senza rientrare dopo ciascun sorpasso nella sua corsia di marcia e si scontrava con la
vettura della Sangiorgi, che svoltava repentinamente a sinistra, senza neppure avere il
tempo e il modo di provare a frenare. Dalla condotta di guida così descritta e
risultante dai rilievi effettuati dagli agenti intervenuti dopo il sinistro la corte ha tratto

colpevolezza in quanto dotato del semplice foglio rosa, come sostenuto dal
ricorrente. Al contrario, essa ha accertato con precisione la sussistenza in concreto di
un triplice profilo colposo specifico, espressione di un comportamento sia imperito
che imprudente. Il ricorrente teneva infatti una velocità troppo elevata in relazione
allo stato dei luoghi, circostanza che assumeva una particolare gravità in capo ad un
soggetto che, avendo appena superato l’esame di abilitazione in quanto in possesso
del solo foglio rosa, pur essendo abilitato alla guida era di fatto ancora inesperto e
quindi onerato da un particolare obbligo di prudenza, nel percorrere una strada quale
la provinciale, ad elevato scorrimento di veicoli, e non, come previsto dal codice
della strada, una strada poco trafficata. A ciò la corte aggiungeva l’individuazione di
una ulteriore imprudenza commessa dal Perazzoli, idonea a integrare una complessiva
valutazione di corresponsabilità nella consistente percentuale del 40% pur in
presenza di una violazione delle norme del codice della strada grave come quella
commessa dalla Sangiorgi. Egli infatti, poco prima del sinistro, effettuava due sorpassi
consecutivi senza rientrare nella corsia di marcia all’esito del primo.
Con il secondo motivo di ricorso, il Perazzoli lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2056 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in
relazione alla liquidazione del danno richiesto.
Lamenta, in particolare, quanto alla liquidazione del danno da inabilità temporanea
totale, che egli fosse all’epoca non dipendente ma socio di una cooperativa, per cui il
suo reddito per il periodo di i.t.t. era cessato completamente e non soltanto diminuito
come ritenuto dai giudici territoriali.

7

in capo al Perazzoli la conclusione della sussistenza non di una presunzione di

Quanto al danno morale, in relazione al quale la corte ha confermato la sentenza di
primo grado con la quale lo stesso era stato liquidato ai massimi consentiti dalle
tabelle, evidenzia che non sia stata eseguita la dovuta personalizzazione del
gravissimo danno morale subito che consentirebbe in casi particolarmente gravi come
il suo ( avendo egli solo 29 anni al momento dell’incidente, ed essendo stato ridotto

di svolgere una normale vita sessuale) di discostarsi dalle tabelle datate utilizzate e di
liquidarlo in misura pari al danno biologico.
Lamenta inoltre che non si sia tenuto conto nella quantificazione del danno delle
necessarie spese mediche future, necessitando egli della assistenza di una badante,
nonché di farmaci, controlli medici periodici, massaggi ed altro.
Lamenta infine che la corte si sia limitata a liquidare il danno non patrimoniale,
ritenendo domanda nuova quella da lui proposta in appello con la quale chiedeva
anche la liquidazione del danno esistenziale.
Conclude anche questo motivo di ricorso con una articolata serie di quesiti di diritto:
1- Dica la corte se in caso di incidente stradale debba esser liquidato il danno da
invalidità temporanea totale subito da un socio lavoratore che non svolga l’attività
di lavoro subordinato.
2- Dica se in sede di liquidazione del danno da incidente stradale in caso di lesioni
gravissime il giudice debba valutare nell’ambito del danno futuro le spese mediche
ed assistenziali occorrende al danneggiato, operando tale valutazione anche in via
di presunzione e \ o equità qualora non sia possibile fondarla su altri elementi.
3- Dica se all’interno della richiesta di danni genericamente inquadrata vada
ricompreso anche il danno esistenziale.
4- Dica se una volta richiesto detto danno il giudice debba in ogni caso pronunciarsi
in ordine alla sua liquidazione o meno, o possa omettere una pronuncia su tale
domanda nonostante la stessa sia stata nel corso del giudizio specificamente
avanzata.
5- Dica se nel corso di un giudizio sorto antecedentemente alla sentenza S.U. n.
6572\2006 citata, richiedere specificamente in corso di causa anche il ristoro del
8

dall’incidente a vivere in sedia a rotelle, con impossibilità a trattenere i liquidi e anche

danno esistenziale costituisca una mutati° libelli o esclusivamente una emendati°
libelli, tenuto conto che parte attrice aveva chiesto, in ogni caso, la liquidazione di
tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali.
6- Dica se nella liquidazione del danno morale il giudice debba attenersi ad un
semplice criterio tabellare o debba valutare in piena autonomia tutti gli elementi
che hanno prodotto tale danno, in particolare : gravità del fatto , parametro

riportate.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla quantificazione del danno, non può
essere accolto.
All’interno di un unico motivo di ricorso sono contenuti ben sei differenti quesiti di
carattere generale, con i quali vengono poste altrettante diverse questioni su tematiche
relative alla liquidazione del danno, senza individuare con chiarezza in relazione a
ciascun punto quale sia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale.
Inoltre, alcuni dei quesiti sembrano far riferimento, più che a una violazione di legge, ad
una omessa pronuncia da parte della corte territoriale, senza che però sia stata proposta
autonoma censura ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (quesito n. 4).
Vi è poi da dire che la quantificazione del danno è contenuta esclusivamente nella
sentenza di primo grado, che sotto questo profilo è stata integralmente confermata in
appello con una motivazione estremamente sintetica. Come sopra si è riportato, il
ricorrente sviluppa all’interno del ricorso per cassazione le sue contestazioni relative ad
una troppo esigua quantificazione del danno in ben sei diversi punti. Dalle conclusioni
da lui tratte in appello nei confronti della sentenza di primo grado ( da lui stesso
riportate a pag. 5 del ricorso) risulta che egli abbia effettivamente contestato in quella
sede l’esiguità della liquidazione, riproponendo la quantificazione del danno già effettuata
in primo grado, contestando però principalmente l’abbattimento percentuale della
misura del risarcimento conseguente all’addebito nei suoi confronti di una percentuale
di responsabilità nella provocazione dell’incidente. Non è possibile esaminare la
fondatezza o meno dei rilievi del ricorrente sui punti 1, 2 e 6 in cui è articolato il quesito
( danno da invalidità temporanea totale, spese mediche ed assistenziali future,
9

psicologico relativo all’intensità della colpa dell’autore, gravità delle lesioni

quantificazione del danno morale) in quanto non risulta che queste specifiche
contestazioni siano state mosse in appello nei confronti della quantificazione operata dal
giudice di primo grado, né tanto meno egli ha contestato che i motivi di appello siano
stati inadeguatamente sintetizzati dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, né li
ha riportati per esteso allo scopo di poter verificare se la ampie problematiche alle quali
oggi fa riferimento siano state effettivamente sottoposte al giudice di appello, che le ha

La sue critiche si traducono quindi sostanzialmente in una critica della valutazione in
fatto operata dal giudice di primo grado, che ha liquidato il danno subito dal Perazzoli,
senza che questa corte abbia modo di sapere quale sia stata la quantificazione in
relazione alle singole voci oggetto di contestazione effettuata in primo grado, e
soprattutto quale sia stato il ragionamento giuridico che ha portato il primo giudice ad
una determinata liquidazione, e se questo sia stato adeguatamente censurato in appello
punto per punto dal ricorrente, in quanto solo in questo caso sarebbe possibile andare a
verificare se la corte di appello abbia esaustivamente risposto ai puntuali rilievi del
ricorrente applicando correttamente le norme relative alla liquidazione del danno in
relazione alle singole problematiche oggi evocate dal ricorrente.
Per quanto concerne i quesiti n. 3, 4 e 5, con essi si lamenta che la domanda di
risarcimento del danno esistenziale, proposta per la prima volta in appello sia stata
ritenuta dalla corte d’appello domanda nuova.
E’ un fatto da lui stesso indicato che il Pirazzoli soltanto con l’atto di appello, redatto
nel 2004, ha chiesto per la prima volta la liquidazione del danno esistenziale con
autonomo capo di domanda. Nelle conclusioni, riportate nella sentenza di appello,
prima l’odierno ricorrente chiede che le due convenute vengano condannate in solido a
risarcire il danno, che quantifica come già aveva richiesto in prime cure in complessivi
euro 1.420.256,48, poi, con autonomo capo di domanda chiede che gli venga
riconosciuto e liquidato il danno esistenziale stante la sua impossibilità ad una vita
sessuale normale, danno che quantifica in euro 400.000,00 o nella diversa somma che la
corte vorrà liquidare anche secondo equità. Egli sostiene nel ricorso che la domanda così

10

trascurate o prese in considerazione solo superficialmente.

proposta non costituiva domanda nuova, ma semplice quantificazione del danno non
patrimoniale.
La sentenza appare esente da vizi sul punto.
La domanda di liquidazione del danno esistenziale, sotto il profilo processuale, è stata
correttamente qualificata dalla corte d’appello come domanda nuova e come tale non è
stata presa in considerazione.

per la prima volta in appello l’ espressione “danno esistenziale”, in uso nella prassi
giudiziaria, con la sola funzione descrittiva di un aspetto del pregiudizio subito, del
quale fosse già stata richiesto l’integrale risarcimento.
Nel caso di specie invece lui ha introdotto per la prima volta in appello una domanda
in cui si chiede l’attribuzione di un diverso importo a titolo di danno esistenziale, che si
vada ad aggiungere a quanto richiesto in primo grado e nuovamente richiesto in appello
per la liquidazione onnicomprensiva del danno, includente le sue componenti
patrimoniale e non patrimoniale. Non si tratta quindi di una miglior descrizione del già
chiesto danno non patrimoniale, ma della introduzione di un autonomo capo di
domanda, volto ad ottenere il risarcimento, a titolo di danno esistenziale, di 400.000,00
euro che andavano ad aggiungersi a quanto originariamente richiesto a titolo di
liquidazione integrale del danno, e quindi di una domanda nuova.
La domanda di liquidazione del danno esistenziale come voce autonoma, che si aggiunge
a quanto già liquidato come danno non patrimoniale, si pone anche in contrasto, sotto il
profilo sostanziale, con il principio del carattere unitario della liquidazione del danno
non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che preclude la possibilità di un separato ed autonomo
risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che si aggiungano
alla liquidazione del danno non patrimoniale comprensivo delle sue varie componenti,
venendo in tal modo a costituire una vera e propria duplicazione risarcitoria ( da ultimo,
v. Cass. n. 21716 del 2013).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.
11

Il ricorrente non sarebbe incorso in questa censura qualora si fosse limitato ad utilizzare

Rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese legali sostenute da entrambi i
contro ricorrenti, che liquida in euro 10.200,00 in favore di ciascuno, di cui euro 200,00
ciascuno per spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione in Roma il 22 gennaio

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lina Rubino

Libertino Alberto Russo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
» 1114—
°Ogi
an,
Funzionari()

e)flocenze

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
presso

2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA