Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5958 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5958
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Pesaro, alla Via
Castelfidardo n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Antonio
Fraternale, che lo rappresenta e difende in forza di procura
speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 11637/2018, depositato
il 23/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 4/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
Scordamaglia Irene.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Ancona, con decreto n. 11637/2018, ha respinto la richiesta di protezione internazionale avanzata da M.A., cittadino del Bangladesh, a seguito del provvedimento di diniego della protezione internazionale della competente Commissione Territoriale, rilevando che, pur riconosciute credibili le dichiarazioni rese dal richiedente, la vicenda narrata era priva dei requisiti necessari per consentirne la sussunzione nelle fattispecie di persecuzione o di esposizione a danno grave rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Non erano ravvisabili, peraltro, neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
2. Avverso il suddetto decreto M.A. propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, conv. in L. n. 46 del 2017, nonchè dell’art. 276 c.p.c., lamentando che era mutato l’organo giudicante, essendo stata trattata la “discussione” del procedimento, cui era presente il ricorrente personalmente,, davanti ad un giudice, un GOT, non facente parte della Sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Ancona, mentre la decisione era stata assunta da un collegio, i cui componenti erano tutti diversi dal giudice che aveva assistito alla discussione della causa.
3. L’Amministrazione intimatà non ha svolto attività difensiva.
4. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della prossima decisione in pubblica udienza di altre cause che presentano i medesimi profili di censura.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020