Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5957 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2103-2021 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, alla CIRC.NE

CLODIA n. 165, presso lo studio dell’avvocato SILVANA LOMBARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVAN BATTISTA RICCIO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., in qualità di impresa designata per il Fondo

di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla

via GIUSEPPE FERRARI n. 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ASSID ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A., e A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1183/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 12/06/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non

partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.M. nel 1998, quando era ancora minorenne, venne investita, in (OMISSIS), da un furgone condotto da A.F. che stava effettuando una manovra di retromarcia.

C.M., divenuta maggiorenne, convenne in giudizio la Assid S.p.a. in l.c.a. e la Generali S.p.a., quale impresa dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché A.F., dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli.

La domanda risarcitoria venne rigettata.

La C. propose appello e il Tribunale di Napoli Nord, nel contraddittorio con la Generali S.p.a. e con la Assid S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, nella perdurante contumacia di A.F., ha rigettato l’impugnazione, con sentenza n. 1183 del 12/06/2020, gravando la C. delle spese di lite.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, C.M..

Resiste con controricorso la sola Generali Assicurazioni S.p.a..

A.F. e la Assid S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa sono rimasti intimati.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie di parte.

Il primo motivo del ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2054,1227 e 2697 c.c., nonché degli artt. 154,190 e 191 C.d.S.. Il mezzo assume che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la norma in tema di presunzione di colpa del conducente, nel senso di attribuire efficacia elidente della responsabilità del conducente dell’automezzo in presenza di una condotta imprudente del pedone.

Il secondo motivo è per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fatto consistente nella (mancata) tenuta, da parte del conducente del furgone, di tutto ciò che era possibile per evitare il danno nonché nel comportamento della ricorrente (v. ricorso, pag. 25).

Il terzo mezzo è per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 112 c.p.c., e deduce nullità della sentenza per motivazione apparente nonché l’omesso esame del secondo motivo di appello.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il giudice di appello ha attribuito alla condotta della C. un’efficacia elidente della responsabilità di A.F., nel senso che comunque la mancata prova di avere tenuto una condotta del tutto esente da censure nell’attraversamento della strada, da parte della C. e della madre, precluderebbe l’imputazione di qualsivoglia responsabilità al conducente dell’automezzo. Le pronunce di questa Corte richiamate dal Tribunale non sono, tuttavia, adeguatamente correlate alla fattispecie concreta in esame. In particolare, dalla lettura della massima ufficiale tratta da Cass. n. 24204 del 13/11/2014 (Rv. 633496 – 01 e che era preceduta in termini generali da Cass. n. 6168 del 13/03/2009 Rv. 607086 – 01) si appalesa

Ric. 2021 n. 02103 sez. M3 – ud. 27-01-2022 la violazione delle norme del codice civile (e del C.d.S.: artt. 154,190 e 191) sulle quali la motivazione è incentrata.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’affermazione di responsabilità del conducente dell’automezzo, ai sensi dell’art. 2054 c.c., non esclude che debba compiersi l’indagine sulla condotta tenuta dal pedone al fine di accertarne un concorso di colpa, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.. In particolare, si afferma che: “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è su sciente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.”. Nella fattispecie richiamata dalla sopramenzionata sentenza di legittimità (Cass. n. 24204 del 13/11/2014) il giudice del merito (la cui pronuncia venne confermata, salvo che per la liquidazione degli onorari) aveva sì attribuito un concorso di colpa alla persona investita, accertando, tuttavia, sulla base delle prove raccolte (verbale della polizia stradale, deposizione degli informatori) che il pedone (deceduto a causa dell’investimento) aveva attraversato la strada in luogo non presidiato da strisce pedonali e nel quale, anzi, l’attraversamento era vietato e (il pedone) non si era in alcun modo fermato per dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano.

Nel caso in esame, viceversa, nulla di quanto sopra risulta specificamente accertato dal giudice del merito, in quanto dalla deposizione del teste M.M., adeguatamente riportata in atti, si evince soltanto che la dinamica del sinistro fu nel senso che la C., accompagnata dalla madre, era scesa dal marciapiede al fine di attraversare la strada e mentre era all’inizio dell’attraversamento venne urtata dal furgone, condotto da A.F., in retromarcia, che la fece cadere in terra con conseguente rottura di alcuni denti e perdita di sangue. Quand’anche si potesse attribuire alla deposizione del teste M. rilevanza significante di una condotta imprudente della C., la conseguenza, in carenza di ulteriore corredo motivazionale in punto di assoluta imprevedibilità di detta condotta dell’investita, non può essere l’esclusione di ogni responsabilità in capo al conducente dell’automezzo.

La motivazione del giudice di merito non fa una corretta applicazione dell’art. 2054 c.c., in combinato disposto con l’art. 1227 c.c., comma 1, in quanto esclude ogni responsabilità del conducente facendo perno, esclusivamente, sulla deposizione, del tutto neutra, dell’unico teste escusso e soprattutto attribuisce a una (non provata) condotta assolutamente imprudente della C. (quale sarebbero potuti astrattamente essere: un balzo improvviso compiuto dal marciapiede verso la strada o una corsa repentina nella stessa direzione o sulla stessa sede viaria) efficacia dirimente esclusiva, e non ai soli fini della diminuzione del grado di responsabilità e, quindi, in palese contrasto con la corrente interpretazione del combinato disposto dell’art. 2054 c.c. e art. 1227 c.c., comma 1, (più di recente si veda, quale pronuncia conforme a quella sopra richiamata: Cass. n. 00842 del 17/01/2020 Rv. 656632 – 01 che ha ritenuto che escludesse ogni responsabilità del conducente del veicolo per l’investimento di una persona la circostanza che la vittima si trovasse seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata).

Il primo motivo di ricorso laddove censura la decisione del Tribunale per falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., e art. 1227 c.c., comma 1, nonché degli artt. 154,190 e 191 C.d.S., è accolto.

I restanti due motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo.

Il ricorso e’, pertanto, accolto.

La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), posto che ne sono requisiti processuali il rigetto o l’inammissibilità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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