Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5957 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5957 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 14304-2008 proposto da:
PISANO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PRENESTINA 369-D, presso lo studio dell’avvocato
SACCO GIUSEPPINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PADULA CAMILLO giusta delega a margine;
t

– ricorrente contro

2014
176

TRINCHITELLA PIERINO;
– intimato

avverso la sentenza n. 196/2007 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 13/06/2007 R.G.N. 241/2004;

1

Data pubblicazione: 14/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto.
I

I’

L P–,
2

R.g. 14304\2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1988 Pierino Tranchitella conveniva in giudizio Michele Pisano dinanzi al Tribunale di Potenza,
chiedendo che fosse condannato a risarcirgli i danni riportati a seguito di un incidente stradale verificatosi
nel 1983 tra la trattrice agricola di proprietà di Antonio Pisano e condotta da Pisano Michele e la moto

del conducente del trattore il quale, provenendo da strada privata posta a destra della corsia di marcia del
Tranchitella, si immetteva nella strada provinciale ove sopraggiungeva la moto condotta dal Tranchitella,
che cercava di spostarsi a sinistra senza però riuscire ad evitare l’impatto.
Il Tribunale di Potenza, ritenuto il concorso di colpa del Tranchitella nella misura del 20%, con sentenza del
30.4.2003 condannava il Pisano a risarcirgli il danno nella misura di euro 45.568,00, comprensivo di danni
alla persona e al motociclo.
Il Pisano proponeva appello, e la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 196 del 2007, depositata il 13
giugno 2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la pari responsabilità delle parti
nella causazione del sinistro, riducendo proporzionalmente l’ammontare del risarcimento dovuto al
Tranchitella.
Ha proposto ricorso per cassazione il Pisano Michele a per due motivi. Il Tranchitella, benché regolarmente
intimato, non ha svolto attività difensive.
La parte costituita non ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente rileva la insufficienza e contraddittorietà della motivazione,
inidonea a suo avviso a giustificare l’applicazione della presunzione di pari responsabilità dei due mezzi
coinvolti nello scontro, ex art. 2054 c.c.
Il motivo è inammissibile in quanto manca totalmente del punto di sintesi in relazione al lamentato vizio
di motivazione, necessario a pena di inammissibilità essendo il ricorso pro tempore soggetto alla disciplina
introdotta con il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40 ed in particolare alla previsione contenuta nell’art. 366 bis
c.p.c. ( v. Cass. n. 20603 del 2007). L’esposizione del ricorrente, priva di un raccordo finale, rende
scarsamente intelligibile alla Corte individuazione dei profili di dedotta contraddittorietà della motivazione.
A ciò si aggiunga che il ricorrente richiama inammissibilmente due ipotesi, in sé diverse e contrastanti, di
vizio della motivazione, ovvero l’essere la motivazione insufficiente ed anche contraddittoria senza

Ducati 350 di proprietà e condotta dal Tranchitella. Affermava che l’incidente si fosse verificato per colpa

1
esplicare quali sarebbero gli aspetti di contraddittorietà e quali i passi della motivazione affetti da
insufficienza.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione da parte della corte territoriale dell’art.
360, n.4 c.p.c., per omessa pronuncia su uno dei motivi di appello, In particolare lamenta che la corte,
ritenuta la corresponsabilità dei due soggetti coinvolti nello scontro, abbia proceduto semplicemente al
ridurre l’importo già liquidato in favore del Tranchitella in prime cure portandolo al 50% del danno subito
come liquidato in primo grado, senza in alcun modo prendere in considerazione lo specifico motivo di

liquidato in primo grado a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale alla controparte.
Il motivo è infondato.
L’unico rilievo mosso dal Pisano avverso la quantificazione operata dal giudice di prime cure rinvenibile
nella sentenza di appello ( a pag. 4, punto 3) si fonda sul fatto che il giudice di primo grado abbia utilizzato,
per ricostruire l’entità e la natura dei danni riportati , la perizia svolta nel procedimento penale, a suo
avviso inutilizzabile nel giudizio civile. A questo unico rilievo la corte territoriale ha adeguatamente
risposto, seppur sinteticamente, nella sentenza di merito facendo applicazione di un principio di diritto
correttamente evocato secondo il quale gli atti di indagine compiuti in sede penale sono utilizzabili nel
processo civile quali indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio: v. in questo senso Cass. n.
11426\2006 :”

Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge,

anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come
qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di
convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in
sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente
ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi.”)
Non risultano né sono state specificamente indicate dal ricorrente, come pure era suo onere, altre
contestazioni formulate in appello relative all’ammontare del risarcimento liquidato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

appello del ricorrente, che aveva contestato ritenendolo troppo elevato l’ammontare del risarcimento

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