Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5957 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 aprile 2002 la signora F. C. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo promosso nei confronti del Ministero dell’Interno con ricorso depositato il 13 maggio 1994 dinanzi al giudice del lavoro di Benevento, avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sulle provvidenze economiche a lui spettanti, quale invalido civile, ed erogate in ritardo, sulla base della sentenza della Corte costituzionale 27 aprile 1993 n. 196 (dichiarativa dell’illegittimita’ dell’art. 442 c.p.c., per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedeva che il giudice, pronunziando sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazione di assistenza sociale obbligatoria, dovesse applicare il medesimo trattamento previsto per i crediti previdenziali in ordine agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria): processo, definito con sentenza di accoglimento della domanda, depositata in data 19 ottobre 2001.

Esponeva di aver agito in data 8 luglio 1999 dinanzi la Corte Europea dei diritti dell’uomo, senza che, allo stato, fosse ancora intervenuta decisione sulla ricevibilita’ del ricorso.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto 4 settembre 2002, rigettava la domanda, con compensazione delle spese di giudizio, in carenza di prova del danno sofferto.

In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, questa Corte, con sentenza 12 ottobre 2005, cassava la decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione; statuendo che il danno, in caso di accertata violazione del termine ragionevole del processo, seppur non in re ipsa, doveva considerarsi presunto, salva la prova di circostanze particolari che lo escludessero nel caso concreto.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 15 aprile 2008, accertato il ritardo irragionevole in anni quattro condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3200,00, oltre le spese del giudizio di rinvio;

compensate, invece, quelle della fase di legittimita’.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la signora F., deducendo la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’equo indennizzo, in misura inferiore ai parametri consolidati della giurisprudenza alla Corte Europea; nonche’ la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. nella liquidazione delle spese processuali del solo giudizio di rinvio, con omissione di quelle del primo grado, e in misura inferiore ai minimi tabellari, e la carenza di motivazione sulla disposta compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale e il difensore della ricorrente precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che non e’ stato contestato l’apprezzamento della violazione del termine ragionevole in anni quattro, appare infondata la censura riguardante il quantum debeatur, sostanzialmente conforme ai parametri limitativi adottati in tema di violazione del termine ragionevole di processi caratterizzati dalla posta in giuoco di limitata entita’.

E’ invece fondata la censura in ordine all’omessa pronunzia sulle spese processuali del primo grado di giudizio, nonche’ sulla compensazione delle spese della fase di legittimita’, priva di alcuna motivazione effettiva – stante la natura di clausola di stile propria dell’affermata sussistenza di giusti motivi – e sulla misura delle spese liquidate per il giudizio di rinvio, inferiore ai limiti tabellari previsti per il giudizio di cognizione.

Pertanto, il Ministero della Giustizia va condannato alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 1150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari;

oltre le spese generali e degli accessori di legge. Eguale liquidazione va ripetuta per il giudizio di rinvio.

Le spese della fase di legittimita’ devono essere invece liquidate in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Anche le spese del presente giudizio di cassazione vanno liquidate nella medesima misura, e cosi’ in complessivi Euro 1100,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di M.F., della somma di Euro 4250,00, con gli interessi legali dalla domanda;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonche’ delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge;

dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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