Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5956 del 14/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5956 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 12132-2008 proposto da:
TRAPPETTI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AREZZO 54, presso lo studio dell’avvocato MINDOPI
FLAVIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega
a margine;
– ricorrente contro
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MARINO IOLANDA;
– intimata nonchè contro
CARIGE RD ASSIC RIASSIC SPA,
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in persona del
Data pubblicazione: 14/03/2014
procuratore speciale dott.
GIANCARLO D’ALBERTO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
3, presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO,
che la rappresenta e difende giusto atto di nomina di
difensore, dep. 2/07/2008;
avverso la sentenza n. 2734/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2007 R.G.N.
10296/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato FLAVIANO MINDOPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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– resistente con procura –
Svolgimento del processo
l. Pietro Trappetti convenne in giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma la Norditalia Assicurazioni s.p.a. e Iolanda
Marino per sentirne dichiarare la responsabilità civile in
ordine all’incidente stradale verificatosi il 15 luglio 1993
aver subito nel medesimo incidente.
Esponeva il ricorrente di essere stato investito, a
tergo, dall’automobile di proprietà di Iolanda Marino,
condotta dal giovane Centra e di aver riportato sia danni
fisici che danni materiali alla bicicletta.
2.
Il Tribunale di Roma accolse la domanda attrice
dichiarando Iolanda Marino e la Norditalia Assicurazioni
responsabili dell’incidente per cui è causa e condannò in
solido le convenute al pagamento della somma di £ 4.355.395
in favore del Trappetti.
3.
Quest’ultimo propose appello avverso la suddetta
sentenza deducendo l’erronea e inadeguata liquidazione del
danno biologico, del danno morale, delle spese mediche, del
danno alla bicicletta.
La Norditalia Assicurazioni contestò la fondatezza
dell’appello principale e ne chiese il rigetto proponendo a
sua volta appello incidentale per il riconoscimento di una
concorrente responsabilità del Trappetti nella produzione
dell’evento.
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ed ottenere quindi il risarcimento dei danni che asseriva di
Non si costituì in giudizio la Marino.
4.
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello
incidentale ed ha dichiarato Pietro Trappetti e Iolanda Marino
responsabili in uguale misura del sinistro per cui è causa.
Ha condannato la Marino e la Norditalia assicurazioni in
E 44,59, oltre accessori, in aggiunta all’acconto già
ricevuto.
5. Propone ricorso per cassazione Pietro Trappetti con
due motivi.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione.
6. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «errata
e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali –
ex
art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – Violazione art. 2054 I ° e II ° comma
c.c. – Violazione et erronea applicazione art. 107 c.s.»
Lamenta Pietro Trappetti che la Corte d’appello ha
interpretato ed applicato le disposizioni legislative in
ordine alla prova testimoniale in palese contraddizione con le
motivazioni logico-giuridiche adottate dal Tribunale.
Osserva in particolare il ricorrente che il tamponamento
non è avvenuto fra due veicoli ma fra una autovettura e un
ciclista per cui non è applicabile la presunzione legale
formulata nell’art. 2054 c.c. ma occorre valutare le
testimonianze rese durante il giudizio di primo grado che
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solido al pagamento, in favore della Trappetti, della somma di
hanno escluso la possibilità di un concorso di colpa al 50% da
parte dello stesso ciclista. Si deve tener conto in tal senso,
ad avviso del Trappetti, che la dinamica del sinistro, così
come da lui stesso descritta, è stata confermata dal teste
Ercole Nardecchia. Non si giustifica invece, a questa stregua,
concorso di colpa dei due conducenti, senza tener conto che il
ciclista è stato tamponato da tergo dalla Ford Fiesta, mentre
la Norditalia Assicurazioni non ha provato che il Centra,
conducente dell’autovettura, mantenne una distanza di
sicurezza, necessaria per poter garantire in ogni caso
l’arresto della stessa auto ai sensi dell’art. 10 del C.d.S.
In questi termini, secondo Pietro Trappetti, l’avvenuta
collisione pone a carico del conducente una presunzione
facto
de
di inosservanza della distanza di sicurezza con la
conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di
pari colpa di cui all’art. 2054, II ° comma, c.c., egli resta
gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria,
dimostrando che il mancato, tempestivo, arresto
dell’autovettura e la conseguente collisione sono stati
determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Con il secondo motivo si denuncia «omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione sul
quantum
circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio; enucleazione del
fatto.»
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la tesi della Corte d’appello che ha considerato plausibile un
Assume il ricorrente che la Corte d’appello non ha
affatto valutato il referto del Pronto Soccorso nella sua
completezza mentre il C.t.u. non ha considerato il trauma
contusivo subito alla sua spalla destra con incidenza sulla
sua vita lavorativa.
secondo il Trappetti,
la Corte
territoriale ha errato per non aver riconosciuto il nesso
causale fra il trauma e l’ipoacusia.
7. Entrambi i motivi sono inammissibili.
Giusta infatti la testuale previsione dell’art. 366 bis
c.p.c. (introdotto con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art.
6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, abrogato con decorrenza
dal 4 luglio 2009, n. 69, e applicabile ai ricorsi proposti
avverso le sentenze pubblicate fra il 3 marzo 2006 e il 4
luglio 2009 e, quindi, anche nella specie, atteso che la
sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 giugno 2007), nei
casi previsti dall’art. 360, l ° comma nn. l, 2, 3 e 4
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto.
Nel caso previsto dall’art.
360,
comma l, n.
5,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
6
Soprattutto però,
insufficienza
della
motivazione
la
rende
inidonea
a
giustificare la decisione.
Nel ricorso in esame Pietro Trappetti non ha formulato né
il quesito di diritto (primo motivo), né il momento di sintesi
(secondo motivo).
perché vertono su profili di merito insindacabili in questa
sede in quanto la decisione è correttamente motivata.
Rilevata l’inammissibilità di entrambi i motivi, in
assenza di attività difensiva degli intimati, non v’è luogo a
procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 22 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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Peraltro i suddetti motivi risultano inammissibili anche