Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5956 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

25/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 aprile 2002 il sig. F.G. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo promosso dinanzi al giudice del lavoro di Caserta nei confronti dello SCAU – Servizio Contributi Agricoli Unificati – cui era succeduto, dopo la soppressione dell’ente con decorrenza 1 luglio 1995, l’INPS – per ottenere il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali determinati da quest’ultimo ente impositore per la manodopera agricola salariata da lui adibita alla coltivazione di un terreno che, quantunque sito ad un’altitudine inferiore a 700 sul livello del mare, era pero’ affetto da grave dissesto geologico ed economico e pertanto suscettibile di esonero totale dai contributi: come da sentenza 19 dicembre 1985 n. 370 della corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittimi il D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, artt. 7 e 8 convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 1978, n. 41 (Provvedimenti in materia previdenziale).

Esponeva che il processo era stato definito con sentenza di accoglimento della domanda, depositata il 19 novembre 1996, riformata, sul successivo gravame dell’Inps, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza 6 ottobre 1999 e che allo stato non era intervenuta alcuna decisione sulla ricevibilita’ del ricorso per l’equa riparazione da lui proposto dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma con decreto emesso il 16 aprile 2003 respingeva la domanda, per difetto di prova del danno, con compensazione delle spese processuali.

In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, questa Corte, con sentenza 24 marzo 2006 cassava la decisione con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione del processo, salvo circostanze specifiche che lo escludessero, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta. Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 25 maggio 2000, accertato il ritardo irragionevole in anni tre, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2100,00, oltre interessi legali e spese del giudizio di rinvio;

compensate, invece, quelle dei primi due gradi.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il F., deducendo la carenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese dei primi 2 gradi di giudizio.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.

La corte territoriale ha giustificato la compensazione delle spese dei gradi pregressi del giudizio con la novita’ della questione decisa dalla Suprema Corte, dal momento che all’epoca del primo decreto della Corte d’appello di Roma, successivamente cassato, non si era ancora formato l’orientamento giurisprudenziale sulla sussistenza presunta del danno non patrimoniale ogni volta che non ricorrano nel caso concreto circostanze particolari che lo escludano, indipendentemente dalla modestia dalla posta in giuoco: orientamento, che si era affermato con sentenza 26 gennaio 2004, n. 1338 della Corte di Cassazione a sezioni unite, e dunque successivamente alla prima decisione della corte d’appello di Roma, di rigetto della domanda per carenza di prova del pregiudizio subito.

Si tratta di una motivazione immune da vizi logici e dunque insindacabile in questa sede sotto il profilo del merito.

Il ricorso e’ dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni svolte.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente F.G. alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 500,00, oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA