Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5955 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 17/03/2017, (ud. 07/06/2016, dep.17/03/2017),  n. 6955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6170-2014 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 98, presso lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO CHIATTELLI, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENERGIA VERDE S.P.A., DIRETTORE GENERALE DEL SETTORE ENERGIA DELLA

PROVINCIA DI RIETI, ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI

DELLA LAGA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Carlo CHIATTELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale Superiore per le Acque pubbliche accolse l’impugnazione proposta dalla s.p.a. Energia Verde avverso il provvedimento con il quale la Provincia di Rieti ne aveva rigettato le istanze di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume (OMISSIS), e di un impianto idroelettrico sul torrente (OMISSIS) nel primo dei detti Comuni.

1.2. Il giudice delle acque ritenne fondato e assorbente il motivo di ricorso con il quale era stata denunciata la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis per non avere la Provincia comunicato alla società istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, come prescritto dalla citata disposizione, al fine di sollecitare il necessario contraddittorio endo-procedimentale.

2. La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla Provincia di Rieti con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di gravame.

2.1. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Con il primo motivo, si sostiene che la L. n. 241 del 1990, art. 10 bis opererebbe soltanto con riferimento ai procedimenti introdotti ad iniziativa di parte, e non anche (come nella specie) conseguenti ad una pronuncia giudiziale che ne abbia imposto il riesame.

3.2. Con il secondo motivo, si lamenta che la disposizione de qua sarebbe stata erroneamente applicata a provvedimenti a contenuto vincolato (come quello di specie), anche tenuto conto dei pareri espressi nel corso del procedimento.

3.3. Con il terzo motivo, si denuncia un preteso, omesso esame di fatti emersi nel corso del giudizio, quali la rilevanza dei termini assegnati nelle precedenti decisioni del T.S.A.P., e la presentazione della V.I.A. da parte dell’istante soltanto a seguito del provvedimento di diniego.

4. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate attesane la intrinseca connessione, sono manifestamente infondate.

4.1. La motivazione della pronuncia del Tribunale delle acque, nei noti e rigorosi limiti entro i quali essa può costituire oggetto di esame da parte di queste sezioni unite, si sottrae tout court alle doglianze esposte dalla provincia ricorrente.

4.2. Il T.S.A.P. ha, difatti ritenuto, con argomentazioni scevre dai vizi logico-giuridici oggi denunciati, che la mancata comunicazione alla società Energia Verde, da parte dell’ente territoriale, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza integrasse gli estremi della violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis – specificando ancora come la violazione de qua assumesse particolare rilievo per essere stato il provvedimento di diniego sul presupposto che l’istante non avesse presentato istanza di V.I.A. alla Regione, mentre dagli atti risultava il contrario (pur se la relativa domanda era stata introdotta soltanto il 27 gennaio 2009) – poichè, ottemperando all’obbligo di accesso al contraddittorio endo-procedimentale, la società avrebbe potuto far presente che la stessa V.I.A. stava per essere richiesta: onde, in un’ottica di leale collaborazione tra Amministrazione e privato, poter tenere nella debita considerazione la circostanza in parola.

4.2.1. Si sottolinea poi l’irrilevanza della circostanza secondo cui il procedimento era stato iniziato in esecuzione di una sentenza dello stesso Tribunale Superiore delle Acque – di tal che, a detta dell’odierna ricorrente, la necessità di rispettare il termine fissato dal giudice avrebbe esonerato la P.A. dall’adempimento procedimentale de quo – volta che l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto doveva ritenersi esteso anche ai procedimenti iniziati in dichiarata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali: a tacer d’altro, il preavviso di rigetto interrompeva i termini del procedimento (ivi inclusi quelli assegnati ex ore iudicis), che ricominciavano a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni (ovvero, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni che gli interessati avevano a disposizione per la presentazione delle eventuali osservazioni).

4.2. La motivazione della sentenza oggi impugnata, che questa Corte interamente condivide, si sottrae, pertanto alle censure ad essa infondatamente mosse, censure che, pur lamentando formalmente una reiterata violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione conseguente all’omesso esame di fatti e circostanze (omissione, nella sostanza, del tutto impredicabile, ad un’attenta lettura della sentenza impugnata), si risolvono, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati dal Tribunale delle acque. La ricorrente, difatti, invoca una diversa lettura e una diversa interpretazione di norme di legge rispetto a quella adottata, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una soluzione ermeneutica con esclusione di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), il T.S.A.P. non incontra altro limite che quello dì indicare le ragioni del proprio convincimento. E’, difatti, principio di diritto ormai consolidato quello per cui il codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare tali aspetti della vicenda processuale, ammettendosi, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello in subiecta materia, senza che sia consentito sollecitarne una nuova valutazione di tipo interpretativo (ormai cristallizzata quoad effectum) così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito al fine di ottenere la sostituzione dell’adottata decisione con altra più consone ai propri desiderata.

5. Il ricorso è pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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