Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5955 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Vallo della Lucania in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, via Vigliena 2, presso l’avv. Falcone Amorelli

Alessandro, rappresentato e difeso dal l’avv. Pesca Donato giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.V., A., M.G., L.,

F. e S.B., elettivamente domiciliati in Roma,

via Trebbia 3, presso l’avv. CASSESE Antonietta, rappresentati e

difesi dall’avv. FERRARA Felice, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 777/03 del

4.11.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica

dell’1.12.2009 dal Relatore Cons. PICCININNI Carlo;

Udito l’avv. Pesca per il Comune;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15.1.2002 V., A., M. G., L., T.F. e S.B. convenivano in giudizio davanti alla Corte di Appello di Salerno il Comune di Vallo della Lucania, per sentir determinare l’indennita’ di occupazione e di esproprio relativamente ad un terreno di loro proprieta’ destinato alla costruzione di una strada, rispetto al quale era stata dedotta l’inadeguatezza dell’importo offerto dall’espropriante. Il Comune si costituiva contestando la fondatezza della domanda e all’esito dell’istruttoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza tecnica, la Corte determinava l’indennita’ di esproprio in Euro 31.171,80, per l’area di mq. 1333 di proprieta’ esclusiva, e in Euro 4.392,70, per l’area di 1,89 are di proprieta’ al 50%, oltre interessi legali dal (OMISSIS) (data del decreto di esproprio), e l’indennita’ di occupazione legittima relativa ai detti fondi, per il periodo 31.12.1991 e 12.4.1994, rispettivamente in Euro 6.267,38 e in Euro 883,15, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze annuali.

In particolare la Corte qualificava l’area come edificabile, poiche’ inserita in zona caratterizzata da notevole espansione urbanistica, in prossimita’ delle aree urbanistiche residenziali (OMISSIS), destinata alla realizzazione di strada di accesso alla zona (OMISSIS);

applicava per la determinazione del valore il metodo comparativo, prendendo in considerazione due transazioni aventi ad oggetto aree finitime alla zona espropriata; rilevava l’identita’ di risultato anche facendo applicazione del metodo analitico; escludeva l’applicabilita’ della riduzione del 40% per l’inadeguatezza dell’offerta formulata; determinava l’indennita’ di occupazione per il periodo (OMISSIS) (data del decreto di occupazione di urgenza) – (OMISSIS) (data del verbale di esproprio). Avverso la decisione il Comune proponeva ricorso per Cassazione affidato a sette motivi, cui resistevano con controricorso gli intimati, che depositavano anche memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’1.12.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione il Comune ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente sotto i seguenti aspetti :

1) con riferimento all’affermata natura edificatoria dell’area in questione. La valutazione sul punto sarebbe errata per mancanza di prova in ordine alle possibilita’ legali ed effettive di edificazione, che anzi sarebbero state da escludere per essere il terreno destinato alla realizzazione di una strada. Sarebbe percio’ irrilevante, oltre che genericamente formulato, il giudizio secondo cui l’area in questione avrebbe avuto suscettibilita’ edificatoria, e pertanto sarebbe errata l’analisi comparativa con aree destinate all’edificazione;

2) anche a voler ritenere l’area edificabile, la Corte non avrebbe potuto comunque prendere a riferimento i valori di mercato delle aree inserite nei piani per gli insediamenti abitativi, attesa la diversita’ esistente in ordine alle concrete possibilita’ edificatorie di quel particolare suolo;

3) il metodo comparativo adottato sarebbe stato male applicato, poiche’ i due atti avevano rispettivamente ad oggetto una permuta (quello del 1995) ed una cessione volontaria a chiusura di una lite giudiziaria (quello del 2000), il valore di quest’ultimo era stato impropriamente retrodatato al 1994, la coincidenza di valore risultante dall’applicazione del metodo analitico sarebbe stata apoditticamente affermata;

4) la negata riduzione del 40% era stata determinata da un apprezzamento di valore erroneamente riferito alla data del decreto di esproprio, anziche’ a quello dell’offerta;

5) l’indennita’ per il terreno di cui gli originari attori erano comproprietari al 50%, per quanto asseritamente calcolata secondo gli stessi criteri adottati per l’altra area di proprieta’ esclusiva, era stata determinata in misura doppia rispetto all’altra, sicche’ la statuizione sul punto sarebbe errata;

6) la somma spettante a titolo di occupazione di urgenza era stata mal calcolata, poiche’ questa si era protratta per ventotto mesi e applicando correttamente il (contestato) parametro adottato (un dodicesimo dell’importo riconosciuto a titolo di indennita’ di espropriazione per ogni anno di occupazione), la somma dovuta sarebbe stata pari a Euro 6.915,32, anziche’ a quella di Euro 7.150,53 effettivamente liquidata.

7) la disposta ripartizione delle spese processuali, che a torto erano state poste a carico di esso Comune.

Il ricorso e’ infondato per le seguenti considerazioni:

a) il giudizio della Corte di appello relativamente alla natura edificatoria del terreno in questione (primo motivo) e’ stato correttamente formulato, e va conseguentemente condiviso.

Ed infatti, secondo quanto accertato in punto di fatto dal giudice del merito, il detto terreno era stato inserito in zona cui era stata assegnata dal PEEP (piano di edilizia economica popolare) destinazione urbanistica (zona residenziale di espansione (OMISSIS)).

Orbene, considerato che il requisito dell’edificabilita’ legale perche’ un’area abbia destinazione edificatoria sussiste quando, e per il solo fatto, che l’area risulti classificata come edificatoria in ragione della sua collocazione zonale (con piano regolatore generale, programma di fabbricazione o strumenti equivalenti) e della relativa destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda ablativa (C. 07/22961, C. 06/13199, C. 06/13185, C. 06/11477, C. 01/172), se ne deve desumere che i terreni dei T. avessero natura edificatoria. Ne’ rileva in senso contrario la circostanza che le aree oggetto di giudizio fossero destinate ad usi non comportanti specifica realizzazione di opere edilizie (viabilita’), atteso che la destinazione edificabile della zona era stata gia’ preventivamente apprezzata nella fase elaborativa dello strumento urbanistico, e tradotta nelle prescrizioni conseguenti, fra le quali anche quelle relative alla costruzione di strade, che costituiscono attuazione di interventi asserviti a porzione circoscritta del territorio comunale dichiarata edificabile (C. 07/1043, C. 06/22563, C. 05/19501, C. 01/15519, C. 01/125).

b) la doglianza relativa all’errata determinazione del valore delle aree (secondo e terzo motivo, da considerare congiuntamente perche’ fra loro connessi) e’ viziata sul piano dell’autosufficienza. Ed infatti la Corte di appello, dopo aver specificamente richiamato due transazioni definite “particolarmente rilevanti perche’ aventi ad oggetto aree finitime alle zone espropriate”, ha poi precisato che il consulente tecnico d’ufficio aveva stabilito il valore venale dei terreni alla data dell’espropriazione, con valutazione meritevole di accoglimento “in quanto fondata su elementi obiettivi ed incontestati, oltre che su valutazioni logiche corrette”, per di piu’ ulteriormente confermata dalla valutazione effettuata con metodo di tipo analitico, che “determinava un importo equivalente”.

Il giudizio della Corte territoriale risulta dunque incentrato sulle risultanze dell’elaborato peritale, sicche’ sarebbe stato onere del ricorrente rappresentare le argomentazioni svolte al riguardo dal consulente tecnico, indicare le eventuali censure prospettate in proposito durante le operazioni e successivamente al deposito dell’elaborato, denunciare i profili di erroneita’ specificamente riscontrati e le ragioni poste a fondamento del relativo giudizio, evidenziare i profili di fondatezza delle proprie valutazioni, chiarire gli esiti della valutazione dei terreni effettuata con metodo di tipo analitico e le ragioni delle eventuali discrasie rispetto a quella effettuata con metodo comparativo.

c) Pur prescindendo da ogni considerazione in ordine all’applicabilita’ al caso di specie della disciplina di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007 (quarto motivo), si osserva che anche la censura in oggetto e’ viziata sul piano dell’autosufficienza, atteso che l’affermata non congruita’ dell’offerta indennitaria, la cui erroneita’ era stata posta in relazione alla data di riferimento considerata (data del decreto di esproprio – (OMISSIS) – anziche’ di quella dell’offerta), non e’ stata tuttavia accompagnata dall’indicazione dei dati di fatto necessari per la relativa delibazione, quali quello della data del decreto con cui era stata fissata l’offerta e quello relativo alla differenza di valore – se esistente – fra la data del decreto con cui era stata fissata l’indennita’ e quella del decreto di esproprio considerata.

d) le doglianze concernenti la quantificazione dell’indennita’ di esproprio per il terreno per il quale gli attori erano comproprietari al 50% ed il calcolo della somma dovuta a titolo di occupazione di urgenza (quinto e sesto motivo) sono inammissibili, poiche’ sostanzialmente attinenti alla denuncia di errori materiali, quali sarebbero quelli in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel quantificare sia l’indennita’ di esproprio che l’indennita’ di occupazione sulla base di criteri chiaramente enunciati, la cui retta applicazione avrebbe comportato esiti differenti.

La speciale disciplina dettata dall’art. 287 c.p.c., e segg. per la correzione degli errori materiali prevede infatti che il provvedimento correttivo sia emanato dallo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, salvo che non sia stato proposto appello davanti al giudice del merito, mentre la Corte di Cassazione non puo’ correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito, atteso che la natura di tale giudizio e’ di mera legittimita’ (C. 99/490, C. 95/1348, C. 89/2596).

e) analogamente inammissibile, infine, risulta la censura sulle spese processuali (settimo motivo), correttamente poste a carico del Comune secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA