Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5954 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11472/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 14/9/12 della Commissione tributaria regionale

della Liguria, depositata il 7/3/2012 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In seguito a verifiche effettuate nei confronti della società Altri tempi di R.S. & Co. sas nel corso delle quali l’Ufficio, accertata l’inattendibilità delle scritture contabili, aveva proceduto alla ricostruzione indiretta dei ricavi della stessa sulla base dei dati e delle notizie rilevate in sede di accesso del 22/11/2006, fu emesso nei confronti di D.A., socio al 40 % della predetta società, un avviso di accertamento, con il quale era stato accertato, con riguardo al periodo di imposta 2003, un reddito di partecipazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis.

Impugnato il predetto atto dal contribuente, la C.T.P. della Spezia, con sentenza n. 154/1/08, accolse parzialmente il ricorso, riducendo il reddito da partecipazione del socio in proporzione a quanto deciso per la società partecipata con la sentenza n. 129/1/08, che aveva ridotto i ricavi e il reddito d’impresa accertati in capo alla stessa. Adita dall’Ufficio, la C.T.R. della Liguria, in riforma della sentenza di primo grado, ridusse ulteriormente il reddito di partecipazione proporzionalmente a quanto deciso con separata sentenza per la società, i cui ricavi erano stati ancora ridotti equitativamente, così come i redditi.

2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso, si lamenta la violazione del gli D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 29, e degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 2, anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e la nullità della sentenza per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari, in quanto la C.T.P. e la C.T.R. che avevano deciso il ricorso della società non avevano proceduto all’integrazione del contraddittorio o alla riunione dei processi inerenti alla società e ai soci, con conseguente nullità del giudizio esitato con la sentenza oggi impugnata.

2. Col secondo motivo, subordinato al primo, si lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 113 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, nonchè gli artt. 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice regionale rideterminato i ricavi, accertati analiticamente dall’Ufficio, sulla base di un giudizio di equità e di giustizia estraneo al diritto tributario.

3. Il primo motivo è fondato.

Si osserva innanzitutto come questa Corte, in plurime occasioni e anche a Sezioni unite, abbia affermato che l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia, avendo ad oggetto non già una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass., Sez. U., 04/06/2008, n. 14815), non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25300; Cass., Sez. U., 04/06/2008, n. 14815, cit.).

Pertanto, il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, deve procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. 6-5, 25/06/2018, n. 16730; anche Cass., Sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25300), ovvero, in caso di proposizione di differenti ricorsi da ciascuno dei litisconsorti, disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29, se gli stessi pendono dinanzi alla stessa Commissione, altrimenti dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c., atteso che, con la proposizione del primo ricorso, sorge la necessità di integrare il contraddittorio, radicandosi così la competenza territoriale, senza che possa opporsi l’inderogabilità della stessa, sancita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1, (Cass., Sez. U., 04/06/2008, n. 14815, cit.).

Per mero dovere di completezza, si osserva che l’eventuale separata decisione nel merito delle cause relative alla rettifica del reddito della società e all’automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, come nella specie, non comporta necessariamente la nullità del giudizio, dovendo il litisconsorzio necessario essere correlato ai principi, costituzionalmente rilevanti, di economia processuale e di ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), in virtù dei quali devono essere impediti “comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione” del processo, “tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalità da ritenere superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo” (in tal senso, Cass., sez. 5, 18/02/2010, n. 3830).

Tale necessità si pone in particolare quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria, in quanto, in tal caso, non essendo il rinvio al primo giudice giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio, la riunione dei giudizi avviene in sede di gravame (Cass., Sez. 6-5, 15/02/2018, n. 3789; Cass., Sez. 6 – 5, 15/06/2016, n. 12375) e può essere adottata anche in sede di legittimità quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici, ricomponendosi in tal caso l’unicità della causa ed evitandosi un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass., Sez. 5, 13/12/2017, n. 29843; Cass., Sez. 5, 18/02/2010, n. 3830).

Del pari, la declaratoria di nullità, nei confronti dei soci, dei giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) e la rimessione della causa al giudice di primo grado, è inibita quando sia intervenuto il giudicato sulla pronuncia di annullamento dell’accertamento nei confronti della società, giacchè, in tal caso, è la stessa Corte di legittimità a definire direttamente la posizione dei soci attraverso l’annullamento, con decisione nel merito, anche dell’accertamento nei loro confronti (cfr. Cass., Sez. 5, 10/12/2019, n. 32220), o quando il collegio che si è pronunciato, su società e soci, con distinti provvedimenti, ma nelle medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, si trovi in identica composizione, realizzandosi in tal caso una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale che pone a carico del ricorrente che eccepisca il difetto di integrità del contraddittorio davanti al giudice di primo grado l’onere – in conformità al principio di autosufficienza del ricorso – di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado (Cass., Sez. 6 – 5, 15/06/2016, n. 12375).

3.1 Orbene, i giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito hanno violato i suddetti principi, avendo omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari o di riunire i separati giudizi pendenti nei confronti della società e dei soci, in assenza peraltro dei presupposti che avrebbero dato luogo all’esonero dal litisconsorzio formale.

Benchè dalla descrizione delle vicende processuali contenute nel ricorso risulti infatti che la sentenza n. 129/1/08 della C.T.P. nei confronti della società sia stata emessa il 10/07/2008, nello stesso anno in cui fu resa dalla C.T.P. la sentenza n. 154/01/08 nei confronti del socio con partecipazione al 40 per cento, non vi sono elementi per affermare non soltanto l’identità di composizione del collegio nei due giudizi e la sostanziale unitarietà della trattazione delle questioni, ma, ciò che è più importante, l’avvio di analogo contenzioso da parte degli altri soci della società o quantomeno dell’ulteriore socio che viene indicato nella sentenza impugnata assieme al contribuente del presente giudizio.

Nè può trovare applicazione il principio che reputa esonerativa del litisconsorzio formale la pronuncia di annullamento dell’avviso nei confronti della società passata in giudicato, posto che questo, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza della C.T.R. in esame, è stato soltanto parzialmente riformato mediante riduzione dei maggiori ricavi accertati e non del tutto annullato.

Ciò comporta la fondatezza della censura, non essendovi elementi per affermare la sussistenza di tutte le condizioni per il superamento dell’unitarietà del giudizio.

4. Dall’accoglimento della prima censura, deriva l’assorbimento della seconda, riguardando essa il merito della contesa.

5. Per quanto detto, la causa deve essere rimessa alla C.T.P. della Spezia, in diversa composizione, perchè provveda all’integrazione dei contraddittorio nei confronti della società e dei soci.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. della Spezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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