Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5953 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.08/03/2017), n. 5953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29938-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio
dell’avvocato FLAVIO MUSTO, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO di
depositata il 19/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato MUSTO che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2000 e modello 770/2000, presentata da Fallimento (OMISSIS) s.r.l., rilevando, per l’anno di imposta 1999, omessi versamenti Irpeg ed Irap per euro 18.329 ed omessi o tardivi versamenti di ritenute per Euro 10.493. In data 7.12.2004 l’agente della riscossione notificava la cartella di pagamento.
Il fallimento (OMISSIS) proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza del 18.6.2008, sul rilievo che la cartella di pagamento era stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dal previgente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 19.10.2010. Il giudice di appello riteneva tardiva la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 7.12.2004, poichè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, stabilisce che le cartelle emesse a seguito della liquidazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, devono essere notificate entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine scaduto il 31.12.2003 riguardando la dichiarazione presentata nell’anno 2000.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17 e 25 della L. n. 156 del 2005, art. 1 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il Fallimento (OMISSIS) srl resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In materia di imposte dirette ed Iva il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, art. 1, comma 5 ter, ha previsto una disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento “a regime”, applicabile dal 1 gennaio 2004, ed una disciplina transitoria applicabile per le annualità antecedenti. Con riferimento alla disciplina transitoria, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, come sostituito dalla citata L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. b), n. 2, ha stabilito che, in deroga al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, (che prevede la disciplina “a regime” dei termini di notifica della cartella di pagamento), con riguardo alle somme dovute a seguito di liquidazione della dichiarazione il termine di decadenza per la notificazione della cartella è diversamente graduato a seconda degli anni di presentazione della dichiarazione: in particolare, con riferimento alle dichiarazioni presentate sino al 31.12.2001, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La nuova disciplina dei termini di decadenza, stabiliti dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella L. n. 156 del 2005, avendo riguardo non più al ruolo ma alla notificazione della cartella di pagamento, sostituisce integralmente, anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, il previgente sistema imperniato sulla previsione di termini di decadenza riferiti alla iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, abrogato dalla citata L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 1, (in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 26104 del 30/11/2005, Rv. 586480).
A norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 30, comma 6, in materia di riscossione dell’Irap si applicano le medesime disposizioni previste per la riscossione delle imposte sui redditi.
In riferimento alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, relativa a tributi Irpeg ed Irap risultanti dalla dichiarazione presentata nel 2000, il termine per la notificazione scadeva il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ossia il 31.12.2005: pertanto la notificazione della cartella eseguita il 7.12.2004 è tempestiva.
Poichè nella sentenza si afferma che parte appellata ha riproposto ulteriori questioni già introdotte nel giudizio di primo grado, occorre cassare con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Le spese di questo giudizio saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017