Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5952 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15776-2011 proposto da:

VALTUR SPA in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo

studio dell’avvocato RENATO CLARIZIA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ERNESTINO CARNEVALE SCHIANCA, CARLO TOTINO

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 27/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CLARIZIA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Valtur spa presentava richiesta di definizione agevolata per omessi versamenti di imposta a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ma ometteva il versamento dell’ultima rata dell’importo di Euro 1.455.759.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società provvedimento di diniego di condono per incapienza delle somme versate rispetto al dichiarato.

Contro il diniego di condono Valtur spa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza del 17.4.2008.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che, con sentenza del 27.4.2010, in riforma della decisione del giudice di primo grado, confermava la legittimità del diniego di condono. Il giudice di appello rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello posto che la proposizione dell’impugnazione da parte della Agenzia delle Entrate risultava debitamente autorizzato; rilevava che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, non si perfeziona con il pagamento parziale delle somme dovute ma richiede l’effettivo, integrale e puntuale pagamento della somma rateizzata.

Contro la sentenza di appello la società Valtur propone ricorso per due motivi: 1) insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata produzione dell’atto attestante l’autorizzazione alla proposizione dell’impugnazione; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, nella parte in cui ha ritenuto l’inefficacia della richiesta di condono a seguito dell’omesso versamento dell’ultima rata. Con successiva memoria, premesso di essere stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, deposita procura speciale rilasciata al difensore dai commissari giudiziali.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il Collegio autorizza la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato sussistendo congrua motivazione. In ogni caso è irrilevante atteso che la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo cui gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali. (Sez. U, Sentenza n. 604 del 14/01/2005, Rv. 581015).

2. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che le disposizioni in materia di condoni fiscali integrano sistemi compiuti di natura eccezionale e ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione. Con riguardo alla particolare sanatoria fiscale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis (condono cosiddetto clemenziale), in cui non viene in discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, è necessario, ai fini del perfezionamento della definizione, l’integralità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria, non essendo sufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10650 del

07/05/2013, Rv. 626645; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25238 del 08/11/2013, Rv. 629201).

Si compensano le spese considerato che la giurisprudenza relativa alla modalità di perfezionamento del condono previsto dall’art. 9 bis si è consolidata successivamente ai giudizi di merito.

PQM

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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