Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5952 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31906/2018 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in … (manca il

domiciliatario) rappresentato e difeso dall’Avv.to Antonio

Fraternale con studio in Pesato Via Castelfidardo 26 giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 13/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 da MARINA MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. con decreto in data 13/10/2018 il Tribunale di Ancona respinse il ricorso proposto da S.D. avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale di Ancona per il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale aveva escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nè lo stesso aveva riferito di poter subire una grave e individuale minaccia alla propria integrità personale; nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di elevata vulnerabilità all’esito di un eventuale rimpatrio, tenuto conto della situazione esistente nel paese di provenienza.

Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia il ricorrente con un motivo nel quale lamenta la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 2 e art. 276 c.p.c. nonchè vizio di costituzione del giudice ex art. 158 pc censurando l’intervenuta delega ad un giudice onorario del Tribunale a tenere l’udienza fissata per la comparizione del richiedente asilo e per la discussione della causa, in quanto la possibilità di ricorrere alla nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli non opererebbe per le controversie in materia di protezione internazionale, che risultano attribuite alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale.

Considerato che l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

Rilevato che la questione relativa alla possibilità che l’udienza di comparizione delle parti – da fissarsi necessariamente in mancanza della videoregistrazione dell’audizione del richiedente asilo avanti alla Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (Cass. 17717/2018) – sia tenuta da un giudice onorario del Tribunale, non facente parte della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della UE, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, conv. con L. n. 46 del 2017, è di particolare rilevanza e da rimettere in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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