Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5951 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5951 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 10090-2008 proposto da:
RIOMAGGIORE DI GIORGIO PERRONE COMPAGNI & C SAS
00660680489 in persona del socio accomandatario
legale rappresentante Ing. GIORGIO PERRONE COMPAGNI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G AVEZZANA 1,
presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,
2013
2497

rappresentata e difesa dall’avvocato MODENA FRANCO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SALVADERI SARA SLVSRA25R52D612H;

1

rk-

Data pubblicazione: 14/03/2014

- intimata –

sul ricorso 12973-2008 proposto da:
SALVADERI

SARA

SLVSRA25R52D612H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO,

LEONARDO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

RIOMAGGIORE DI GIORGIO PERRONE COMPAGNI & C SAS
00660680489 in persona del socio accomandatario
legale rappresentante Ing. GIORGIO PERRONE COMPAGNI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA,1,
presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MODENA FRANCO
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza n.

D’APPELLO di FIRENZE,

1768/2006 della CORTE

depositata il 22/02/2007,

R.G.N. 861/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato FRANCO MODENA;
udito l’Avvocato LEONARDO LASCIALFARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

2

rappresentata e difesa dall’avvocato LASCIALFARI

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale condizionato;

3

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1989 la società Riomaggiore di Giorgio Perrone Compagni & C. s.a.s.
concesse in locazione un proprio immobile alle sigg.re Virginia Apolona,
Teresita Castillo e Graciana Aradanas.
Gli obblighi scaturenti dal contratto a carico delle tre conduttrici vennero

2. Assumendo che le conduttrici si fossero rese inadempienti all’obbligo di
pagamento dei canoni e degli accessori, la Riomaggiore – dopo avere
sfrattato per morosità le tre conduttrici – chiese ed ottenne il 17.6.1992 dal
Pretore di Firenze un decreto ingiuntivo nei confronti di esse e della sig.a
Sara Salvaderi, per l’importo di circa 32 milioni di lire, oltre a quanto dovuto
per canoni futuri fino all’effettivo rilascio dell’immobile.

3. La sig.a Sara Salvaderi si oppose al suddetto decreto con atto notificato il
24.9.1992, allegando la nullità del contratto di fideiussione (per
indeterminatezza dell’ammontare massimo garantito) e la decadenza della
Riomaggiore dalla garanzia (per avere continuato a far credito alle
conduttrici nonostante ne conoscesse l’insolvenza).

4. L’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Firenze (cui la causa era
pervenuta a seguito della soppressione,

medio tempore, degli uffici di

Pretura) con sentenza 15.10.2004 n. 4121. Con la stessa sentenza il
Tribunale determinò nella somma di 48.646,62 l’importo dovuto dalle
conduttrici fino al rilascio dell’immobile, e garantito dalla sig.a Sara
Salvaderi.

5. La sentenza venne appellata dalla soccombente.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 22.2.2007 n. 1768, riformò la
decisione di primo grado, stabilendo – per quanto in questa sede ancora
rileva:
(a) che la locazione stipulata dalla Riomaggiore non era soggetta al regime
vincolistico (c.d. “equo canone”) di cui alla I. 27.7.1978 n. 392;

Pagina 3 b%9

(“/

garantiti con fideiussione dalla sig.a Sara Salvaderi.

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

(b) che la fideiussione stipulata dalla sig.a Sara Salvaderi era valida per le
obbligazioni delle conduttrici sorte prima del termine di scadenza della
locazione, mentre era invalida per quelle sorte successivamente, delle quali
non era possibile determinare ex ante l’entità;
(c) che il creditore garantito Riomaggiore non aveva tenuto alcuna condotta
negligente od in mala fede in danno del fideiussore.

credito della Riomaggiore nella minor somma di euro 27.530,10, e
compensò parzialmente le spese del doppio grado di giudizio.

6. La sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata impugnata per
cassazione dalla Riomaggiore, sulla base di quattro motivi.
La sig.a Sara Salvaderi ha resistito con controricorso, e proposto ricorso
incidentale condizionato fondato su cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso la società Riomaggiore sostiene che la
sentenza impugnata è viziata da una violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c..
Espone la ricorrente che la Corte d’appello ha ritenuto nulla per
indeterminabilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1938 c.c., la fideiussione
prestata dalla sig.a Sara Salvaderi a garanzia dei debiti delle tre conduttrici
sorti successivamente alla scadenza del contratto: e ciò in quanto non
sarebbe stato possibile prevedere per quanto tempo si sarebbe protratta la
mora delle conduttrici nella restituzione dell’immobile.
Soggiunge tuttavia che l’art. 1938 c.c. (nel testo modificato dalla legge
154/92, cit.) sarebbe applicabile unicamente a chi rilasci fideiussioni in
favore di istituti di credito, e non già ad ogni e qualunque fideiussione.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
L’art. 1938 c.c. stabilisce che “la fideiussione può essere prestata anche per
un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo
caso, dell’importo massimo garantito”.

Pagina 4

Il giudice d’appello pertanto, revocato il decreto ingiuntivo, rideterminò il

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

La cristallina lettera della norma non pone alcun limite all’ambito di
applicabilità di essa. La suddetta previsione si applica dunque a qualsiasi
fideiussione, a quocumcque et cuiqumque rilasciata.

1.3. La circostanza che la previsione della nullità delle fideiussioni omnibus
sia stata introdotta nel codice civile da una legge intitolata “Norme per la

sé sufficiente a ritenere che l’art. 1938 c.c. si applichi solo alle fideiussioni
rilasciate a favore di banche o società finanziarie, per tre ragioni:
(a) la prima è che lo scopo della legge in tanto può venire in rilievo ai fini
dell’interpretazione della norma, in quanto la lettera di quest’ultima sia
ambigua (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 2663 del 18/04/1983, Rv. 427548;
Sez. L, Sentenza n. 2183 del 28/03/1983, Rv. 427036; Sez. L, Sentenza
n. 5493 del 26/08/1983, Rv. 430429);
(b) il secondo è che in ogni caso “l’intenzione del legislatore” di cui è
menzione nell’art. 12 disp. prel. c.c. va intesa – per risalente tradizione come volontà oggettiva della norma (c.d. voluntas legis), e non certo come
volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (c.d. voluntas
legislatoris) (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 21/05/1988, Rv.
458871; Sez. L, Sentenza n. 3276 del 08/06/1979, Rv. 399660; Sez. 2,
Sentenza n. 1955 del 19/05/1975, Rv. 375656; Sez. 1, Sentenza n. 937
del 13/03/1975, Rv. 374322);
(c) il terzo è che, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, nei
lavori preparatori della legge n. 154/92 (oggi abrogata dall’art. 161 d. Igs.
10 settembre 1993, n. 385, fatta eccezione per l’art. 10) non solo non vi è
alcuno spunto che corrobori la tesi da essa sostenuta, ma piuttosto se ne
trovano in senso contrario. La legge 154/92 fu approvata infatti nella X
Legislatura dalla VI Commissione (Tesoro e Finanze) in sede deliberante,
dopo tre sole sedute (25.9.1991, 2.10.1991 e 23.1.1992). Nei resoconti
stenografici di tali sedute (Senato della Repubblica, X Legislatura, resoconti
stenografici nn. 129, 132 e 145) non solo nulla si dice in merito all’ambito
d’applicazione della prevista modifica dell’art. 1938 c.c.; ma nell’esposizione
del progetto di legge il relatore Sen. Sacconi, nella seduta del 23.1.1992

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” non è di per

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

(resoconto stenografico n. 145, pag. 4) espressamente dichiarò, con
riferimento all’ambito d’applicazione delle nuove norme: “in primo luogo
debbo ricordare che si tratta di un provvedimento valido erga omnes”.
Ve n’è dunque d’avanzo per concludere che né la lettera della legge, né la
sua ratio, consentano di ritenere applicabile l’art. 1938 c.c. alle sole

2. Il secondo motivo del ricorso principale.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la Riomaggiore lamenta che la sentenza
impugnata sia incorsa in una violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c..
Espone, al riguardo, che anche a voler ammettere l’applicabilità dell’art.
1938 c.c. alle fideiussioni rilasciate a favore di soggetti diversi dalle banche,
in ogni caso la nullità della fideiussione omnibus prevista da tale norma
varrebbe solo per le fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni future,
non per le fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni condizionate.
Nel caso di specie, tuttavia, l’obbligazione garantita (e cioè l’obbligo delle
conduttrici di pagare il canone e gli accessori dalla scadenza del contratto
sino al rilascio dell’immobile) non era una obbligazione futura, ma una
obbligazione condizionata, rispetto alle quali l’evento condizionante era
rappresentato dal mancato rilascio dell’immobile.

2.2. Il motivo di ricorso è concluso dal seguente quesito di diritto:

“è

ravvisabile violazione o falsa applicazione di norme di diritto e
specificamente dell’articolo 1938 codice civile – nel testo modificato
dall’articolo 10 della legge 17 febbraio 1992′ numero 154 – allorché la detta
norma venga applicata anche a fideiussioni che garantiscono obbligazioni
condizionali?”.

2.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

1

Deve ritenersi un mero refuso l’indicazione nel ricorso del “1952” quale anno di promulgazione

della legge.

fideiussioni rilasciate a favore di banche.

r

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto ritenuto che l’art. 1938 c.c.
s’applichi alle obbligazioni condizionali: o, quanto meno, non ha affrontato il
problema.
Essa ha implicitamente, ma inequivocabilmente, ritenuto che l’obbligo del
conduttore di pagare l’indennità di occupazione per mancato tempestivo
rilascio dell’immobile costituisse, al momento della stipula della fideiussione,

1938 c.c..
Il quesito formulato dalla ricorrente non censura questa statuizione: non si
duole, cioè, di un eventuale erroneo inquadramento o qualificazione
dell’obbligazione garantita, ma chiede di stabilire se l’art. 1938 c.c. si
applichi alle fideiussioni condizionali.
Si tratta dunque di un quesito non pertinente, perché quand’anche la Corte
di cassazione vi desse risposta negativa, ciò comunque non travolgerebbe la
sentenza impugnata, avendo essa ritenuto che l’obbligazione garantita dalla
sig.a Sara Salvaderi era futura e non condizionale.

3. Il terzo motivo del ricorso principale.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la società Riomaggiore allega che la
sentenza impugnata abbia nello stesso tempo sia violato la legge (ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c.), sia adottato una motivazione

“omessa,

insufficiente e contraddittoria” (ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.).

3.2. La denuncia di violazione di legge (art. 360, n. 3, c.o.c.).
Con riferimento al primo dei suddetti vizi, la ricorrente torna a dolersi della
sentenza nella parte in cui ha ritenuto parzialmente nulla, ai sensi dell’art.
1938 c.c., la fideiussione prestata dalla sig.a Sara Salvaderi.
Espone, al riguardo, che tale nullità non poteva essere dichiarata per varie
ragioni:
(a) perché il contratto di fideiussione non garantiva obbligazioni future ed
indeterminate, ma obbligazioni certe e determinate, e cioè quelle scaturenti
dal contratto di locazione a carico del conduttore;

una “obbligazione futura”, e come tale fosse soggetta al regime dell’art.

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

(b) perché la fideiussione prestata dalla sig.a Sara Salvaderi era ben diversa
da una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito a garanzia di
obbligazioni future: in questa, infatti, la banca può sempre decidere di
sospendere l’erogazione del credito al debitore garantito; mentre nel caso di
specie la Riomaggiore non avrebbe potuto in alcun modo far cessare la
mora delle conduttrici;
perché, infine, la fideiussione prestata dalla sig.a Sara Salvaderi

garantiva non solo l’adempimento delle obbligazioni di pagamento del
canone e degli accessori da parte del conduttore, ma garantiva altresì
l’adempimento, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di rilasciare l’immobile
alla scadenza del contratto: e tale ultima obbligazione da un lato era già
sorta al momento della stipula del contratto di locazione, e dunque non
poteva ritenersi “futura”; dall’altro aveva ad oggetto un “obbligo non
patrimoniale” (così il ricorso, pp. 14-17).
Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: “è ravvisabile violazione
o falsa applicazione di norme di diritto e specificamente dell’articolo 1936 e
dell’articolo 1938 codice civile – nel testo modificato dall’articolo 10 della
legge 17 febbraio 1992 numero 154 – allorché quest’ultima norma venga
applicata anche a fideiussioni che garantiscono – tra l’altro ed in specie obbligazioni di tacere?”.

3.3. Anche il motivo di ricorso in esame è manifestamente inammissibile,
per due ragioni.

3.3.1. La prima ragione è che esso è concluso da un quesito di diritto non
coerente con l’illustrazione con l’illustrazione in diritto dalla quale è
preceduto.
In quest’ultima, infatti, si allega in buona sostanza che la fideiussione
stipulata tra la Riomaggiore e la sig.a Sara Salvaderi, essendo diversa da
una fideiussione bancaria, non poteva essere soggetta alle regole dettate
per quest’ultima.
Invece col quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile
ratione temporis al presente giudizio) si chiede a questa Corte di stabilire in

(c)

Nwv
l..

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

iure se l’art. 1938 c.c. si applichi anche alle fideiussioni prestate a garanzia
dell’adempimento di obblighi di fare: il che, come ognun vede, è questione
tutt’affatto diversa.

3.3.2. La seconda ragione è che, in ogni caso, il motivo non è pertinente
rispetto alla concreta ratio decidendi adottata dalla Corte d’appello.

dall’art. 1938 c.c. si applichi a qualsiasi tipo di fideiussione, da chiunque
stipulata ed a favore di chiunque (cfr. la sentenza impugnata, p. 10,
secondo capoverso).
La ricorrente Riomaggiore col motivo in esame allega nondimeno l’erroneità
della sentenza per non avere considerato le differenze strutturali esistenti
tra la fideiussione a favore di banche e quella oggetto del presente giudizio:
censura dunque eterodossa rispetto al principio affermato dal giudice di
merito. Ed infatti nulla rileverebbe stabilire se la fideiussione stipulata dalla
sig.a Sara Salvaderi fosse o meno assimilabile ad una fideiussione bancaria,
posto che comunque la Corte d’appello ritenne – con statuizione del tutto
corretta, per quanto già detto supra, § 1.2) – l’art. 1938 c.c. applicabile a
qualunque tipo di fideiussione.

3.4. La denuncia di vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
3.4.1. Nell’ambito del terzo motivo di ricorso la società Riomaggiore
lamenta, oltre che una violazione di legge, anche un vizio di motivazione
della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..
Tale vizio sarebbe consistito nella “omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione” in merito all’accertamento di una circostanza di fatto: la Corte
d’appello, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di rilevare che la sig.a
Sara Salvaderi col contratto di fideiussione aveva garantito l’adempimento
da parte delle conduttrici di una obbligazione di fare, e cioè dell’obbligo di
rilasciare l’immobile alla scadenza del contratto, garanzia alla quale non
sarebbe applicabile l’art. 1938 c.c..

3.4.2. Anche questa censura è inammissibile, per due ragioni diverse.

ti

Quest’ultima, come già detto, ha ritenuto che la causa di nullità prevista

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

La prima ragione è che essa è stata formulata in violazione del principio di
autosufficienza. La Riomaggiore si duole infatti – nella sostanza dell’omessa considerazione od erronea interpretazione d’un testo
contrattuale, ma non ne riproduce la clausola che si assume violata o
malamente interpretata, né indica in quale fase processuale sia stato
prodotto il relativo contratto, né a quale fascicolo si trovi allegato e con

ripetutamente affermato da questa Corte (ex permultis, in tal senso, Sez. L,
Sentenza n. 15489 del 11/07/2007, Rv. 598731; Sez. 3, Sentenza n.
5444 del 14/03/2006, Rv. 587882; Sez. 2, Sentenza n. 3075 del
13/02/2006, Rv. 586462; Sez. 3, Sentenza n. 2128 del 31/01/2006, Rv.
587557).

3.4.3. La seconda ragione è che sotto le viste del vizio di motivazione, la
ricorrente pone in realtà una questione squisitamente di diritto: e cioè se
l’art. 1938 c.c. si applichi o meno alle fideiussioni stipulate a garanzia di
obbligazioni di fare. Ma è noto che il vizio di motivazione di cui all’art. 360 n.
5 c.p.c. non è mai configurabile rispetto alle

quaestiones iuris,

con

riferimento alle quali è concepibile unicamente un vizio di violazione o falsa
applicazione di legge.

4. Il quarto motivo del ricorso principale.
4.1. Col quarto motivo del ricorso principale la società Riomaggiore lamenta
che la sentenza impugnata sia viziata da nullità (ai sensi dell’art. 360, n. 4,
c.p.c.), per omessa pronuncia su una domanda.
Espone, al riguardo, che nel giudizio di merito aveva domandato la
condanna del fideiussore al pagamento di quanto dovuto dalle debitrici
garantite non solo a titolo di capitale, ma anche:
(a) a titolo di interessi moratori convenzionali, nella misura stabilita dall’art.
24 del contratto di locazione;
(b) a titolo di indennità di mora, nella misura prevista dall’art. 25 del
medesimo contratto.

e

f

quale numero. Tale omissione rende inammissibile il motivo di ricorso, come

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

La Corte d’appello tuttavia avrebbe esaminato ed accolto unicamente la
domanda sub (a), mentre avrebbe omesso di pronunciarsi su quella sub (b).

4.2. Anche questo motivo è inammissibile, per due distinte ed indipendenti
ragioni.
La prima è che esso non è corredato dal prescritto quesito di diritto, di cui

La seconda è che esso comunque viola il principio di autosufficienza, in
quanto nel ricorso non si trascrive la domanda del cui omesso esame la
ricorrente si duole, e non si indica in quale atto e fase processuale sia stata
formulata (al contrario di quanto prescritto ripetutamente dalla
giurisprudenza di questa Corte: cfr., in tal senso, Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
5344 del 04/03/2013, Rv. 625408; Sez. 2, Sentenza n. 6361 del
19/03/2007, Rv. 596820; Sez. 3, Sentenza n. 978 del 17/01/2007, Rv.
596924; Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005, Rv. 583090).

5. Il ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale della sig.a Sara Salvaderi, proposto in via condizionata,
resta assorbito dal rigetto di quello principale.

6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità (il cui regime è soggetto al testo dell’art.
92 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dapprima dall’art. 21,
lettera (a), della I. 28 dicembre 2005, n. 263, e quindi dall’art. 45, comma
11, della I. 18 giugno 2009, n. 69) possono essere compensate in
considerazione sia della non totale infondatezza della originaria pretesa
azionata della società Riomaggiore; sia della vetustà della lite, la quale
sconsiglia l’adozione di provvedimenti teoricamente idonei a perpetuare i
contrasti tra le parti.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 383, comma primo, c.p.c.:
-) rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il
secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale;

all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio.

R.G.N. 10090/08 e 12973/08
Udienza del 18 dicembre 2013

-) dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 18 dicembre 2013.

Il Presidente

(Marco Rossetti)

(Libertino Alberto 1.2.,._.
o)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
V driziethìr
.!finocenz

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso .

lueziario
& sTA,

Il consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA