Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5951 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 11/03/2010), n.5951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso l’avvocato PELLICANO’
ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G.E.A. – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 28833/2004 della GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 24/06/2 004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONINO PELLICANO’ che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per la rinnovazione della notifica.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.06.2004, il Giudice di pace di Roma respingeva per difetto di prova, la domanda proposta da G.C., volta alla condanna dell’A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rimasta contumace, al pagamento della somma di Euro 199,09, quale differenza d’importo spettante a titolo di aiuti comunitari alla produzione dell’olio d’oliva per la campagna oleicola 1995/1996, somma che l’attore assumeva non erogata a causa dell’erroneo accertamento di un minore numero di piante di olivo effettivamente coltivate rispetto a quelle da lui denunciate.
Avverso questa sentenza il G. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 23.09.1995 all’A.G.E.A – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura presso l’Avvocatura generale dello Stato e depositato memoria. L’ente intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per inesistenza della notifica.
Con riferimento all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), subentrata a decorrere dal 16 ottobre 2000 alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in tutti i rapporti attivi e passivi, la legge (D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 2, comma 4) prevede la facoltà di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 e succ. modif., che invece era obbligatorio per l’ente soppresso. In base alla normativa sopra citata la notifica del ricorso per cassazione all’AGEA, contumace nel pregresso grado di merito del giudizio, avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede della medesima AGEA, posto che le notificazioni degli atti e delle sentenze agli enti pubblici per i quali non operi il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell’art. 145 c.p.c., per l’appunto presso la sede legale (in tema cfr. cass. 200600863). La notifica del ricorso all’AGEA attuata presso l’Avvocatura generale dello Stato anzichè presso la sede legale di questo ente è inesistente (cfr. cass. 200518959; 200010571) e conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010