Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5951 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9526-2014 proposto da:

ARUNI DI B.G. & C. S.A.S. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante p.t., rap. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’AVV. CAPRIO MARCELLO,

unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA ATERNO, n.

9, presso lo studio dell’AVV. CAPASSO ISABELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., dom.to per la carica in ROMA, alla VIA CRISTOFORO COLOMBO, n.

426 c/d;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/04/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

Osservato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò (a) quattro avvisi di accertamento alla ARUNI DI B.G. & C. S.A.S., per riprese I.V.A. relative agli anni 2002-2005, a fronte dell’indebita detrazione dell’imposta dalla stessa assolta sull’acquisto e la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, nonchè (b) ulteriori avvisi di accertamento nei confronti dei soci – B.G., N.A., N.M.L., NA.AL. – per riprese I.R.P.E.F. e relative addizionali relative agli anni di imposta 2004-2005;

che, tanto la società, quanto i soci impugnarono i rispettivi avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, previa riunione, con sentenza n. 59/2/09 rigettò il ricorso della società, accolse i ricorsi dei soci, limitatamente alla ripresa I.R.P.E.F. relativa all’anno di imposta 2005 e disapplicò le sanzioni, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8;

che avverso tale decisione sia l’Ufficio che i contribuenti proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. dell’Umbria la quale, con sentenza n. 58/04/13, depositata il 26.2.2013, in via preliminare dichiarò l’estinzione del giudizio con riferimento agli avvisi di accertamento inerenti le posizioni della ARUNI S.A.S., per gli anni di imposta 2003-2005, nonchè di N.A. e B.G., per gli anni di imposta 2005 e, quindi, in parziale accoglimento dei gravami, da un lato confermò la legittimità delle sanzioni irrogate e dall’altro annullò l’accertamento del reddito relativamente all’anno di imposta 2004, confermando, infine, la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati avuto riguardo alle riprese I.V.A.;

che avverso tale sentenza ARUNI S.A.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. E’ rimasta intimata la AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

in via del tutto preliminare che non va disposta la notifica del ricorso nei confronti dei soci B.G., N.A., N.M.L., NA.AL., avendo la ARUNI impugnato la gravata decisione limitatamente alla ripresa operata con riferimento all’anno di imposta 2002: trattasi, dunque, di impugnazione in causa cd. scindibile (i soci, infatti, sono risultati destinatari di avvisi di accertamento per riprese concernenti le annualità 2004 e 2005), rispetto alla quale opera il principio recentemente affermato da Cass., Sez. 2, 27.4.2018, n. 10171, Rv. 648167-01, per cui la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di talune soltanto delle parti processuali determina il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non destinatarie dell’impugnazione (a nulla rilevando, peraltro, che il ricorso sia eventualmente notificato anche a queste ultime, atteso che la notificazione prevista dall’art. 332 c.p.c. non contiene una vocatio in ius, ma ha valore di semplice litis denuntiatio, volta a far conoscere ai destinatari l’esistenza di una impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora

essa non sia esclusa o preclusa);

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 10, comma 1, n. 8-bis, nonchè dell’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE, del 28.11.2006, per avere la C.T.R. erroneamente escluso la detraibilità dell’I.V.A. assolta sull’acquisto e ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitativo, per svolgere essa contribuente – come dalla stessa dichiarato ai fini fiscali – attività di prestazione di consulenza e servizi (cfr. sentenza impugnata, p. 3, sub 4) e non attività immobiliare (benchè questa rientrasse nell’ambito del relativo oggetto sociale);

che con il secondo motivo la difesa della ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione del D.P.R. n. 633 del 1970, art. 19, comma 1, per non avere la C.T.R. considerato che “le successive vendite degli appartamenti … (hanno) prodotto reddito di impresa imponibile IVA … (sicchè) la spesa per l’acquisto dell’originario immobile, poi ristrutturato, era necessariamente inerente al reddito di impresa prodotto dalla società con le successive alienazioni” (cfr. ricorso, p. 20);

che con il terzo motivo parte ricorrente deduce (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis.1, comma 1, lett. i, per avere la C.T.R. escluso la detraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto e la ristrutturazione senza verificare quale fosse l’attività svolta, in concreto da essa ARUNI, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai fini fiscali;

che con il quarto motivo parte ricorrente ripropone (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) le medesime doglianze svolte con il primo ed il terzo motivo, sia pure sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’avvenuto svolgimento, da parte di essa contribuente, di attività di ristrutturazione dell’immobile in questione;

che i motivi – i quali, sottendendo l’esame di questioni connesse, ben possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili;

che la ARUNI ritiene – in sostanza – di potere beneficiare della detrazione in questione per essersi avvalsa, nella ristrutturazione del fabbricato acquistato nel 2002, di ditte appaltatrici, sì da assumere essa stessa, in concreto, la connotazione di impresa di costruzioni, lamentando come tale dato non sia stato compiutamente valorizzato dalla C.T.R.; afferma, inoltre, che la prova dell’inerenza dei costi sostenuti rispetto ai redditi di impresa emergerebbe dalla successiva compravendita degli appartamenti ricavati dall’originario immobile;

che in tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 1,4,17 e 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la qualità di imprenditore societario è condizione unicamente per rendere assoggettabili ad IVA le operazioni attive, mentre la compatibilità con l’oggetto sociale di spese relative alla compravendita e/o alla ristrutturazione di immobili costituisce, rispetto alla detraibilità del tributo assolto sulle operazioni passive, elemento puramente indiziario della loro inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, valutabile, pertanto, dal giudice di merito insieme con altre circostanze, idonee a formarne il convincimento circa l’effettiva inerenza delle medesime operazioni passive all’espletamento della progettata attività imprenditoriale, all’interno di un criterio di ripartizione che vede onerata della prova la società (Cass., Sez. 5, 20.2.2013 (Rv. 625230 – 01).

che, tuttavia, lungi dal non esprimesi dal punto (con ciò dovendosi disattendere il quarto motivo di ricorso), la C.T.R. ha ritenuto che quella di consulenza e servizi fosse l’attività “effettivamente” esercitata dalla ARUNI, mentre parte ricorrente non ha trascritto, in ricorso, ai fini dell’autosufficienza dello stesso (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il contenuto della copiosa documentazione – solo genericamente elencata alla p. 4 – donde dovrebbe cogliersi l’attività “immobiliare” in concreto svolta dalla contribuente e dalla quale, dunque, dovrebbe ricavarsi la legittimità della detrazione dell’imposta operata dalla stessa (cfr. anche Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01);

che con il quinto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, per non avere la C.T.R. escluso la debenza delle sanzioni a cagione delle obiettive condizioni di incertezza normativa circa la disciplina I.V.A. applicabile in ipotesi di impresa che abbia eseguito la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo precedentemente acquistato;

che il motivo è infondato;

che il giudice ha il potere di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione – che il contribuente ha l’onere di allegare e provare, senza che la circostanza sia rilevabile d’ufficio dall’autorità giudiziaria – maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata, situazione che si realizza anche nell’ipotesi nella quale la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione (Cass., Sez. 6-5, 26.6.2019, n. 17195, Rv. 654729-01);

che, tuttavia, nella specie, non è ravvisabile la descritta evenienza, consolidati essendo – nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità – i principi esposti supra circa il regime di detraibilità dell’I.V.A. in ipotesi di ristrutturazione di immobili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo l’AGENZIA DELLE ENTRATE rimasta solo intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulle dispone in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ARUNI S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA