Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5951 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 87/2014 proposto da:

Ubi Banca S.c.p.a., quale incorporante della Centrobanca s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso lo studio

dell’avvocato De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Tarzia Giorgio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore fallimentare prof. Dott.

E.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommado

d’Aquino n. 90, presso lo studio dell’avvocato Quattrocchi Andrea,

rappresentato e difeso dall’avvocato Moscardino Luca, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Ubi Banca S.c.p.a., quale incorporante della Centrobanca s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso lo studio

dell’avvocato De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Tarzia Giorgio, giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti i sei motivi di ricorso di UBI BANCA s.c.p.a., illustrati da memoria, volti a chiedere l’ammissione al passivo del fallimento di “(OMISSIS) spa” di un mutuo ipotecario che era servito ad estinguere un precedente credito chirografario della medesima banca nei confronti del medesimo creditore; letto il controricorso con ricorso incidentale condizionato della curatela, al quale ha resistito con controricorso UBI BANCA s.c.p.a.;

Ritenuta l’opportunità di approfondimento dei principi regolatori della materia e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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