Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5950 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15178-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo, rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.D., in qualità di legale rappresentante dello Studio Tecnico Geometri Associati, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni 1998 e 1999 assumendo di non essere soggetto al pagamento dell’imposta.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che lo accoglieva con sentenza n. 267 del 2006, sul rilievo della insussistenza del presupposto della “autonoma organizzazione”.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 16.4.2009.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo, deducendo il vizio di insufficiente motivazione nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha escluso la sussistenza della autonoma organizzazione in capo ad uno studio professionale associato.

Con ordinanza del 27.3.2015 questa Corte disponeva il rinvio della discussione della causa in attesa della decisione delle S.U. in materia di assoggettabilità ad Irap dei redditi prodotti da attività professionale svolta in forma societaria.

L’intimato non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il giudice di appello ha ritenuto l’insussistenza della autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap, osservando che “parte contribuente ha comprovato la capacità reddituale, l’origine della stessa e la struttura professionale esercitata, tutti elementi che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Commissione portano a ritenere non dovuto il tributo in esame”. Siffatta motivazione, di carattere generico e tautologico, è privo di reale contenuto argomentativo ed ignora le concrete censure svolte da parte appellante, che ha allegato la sussistenza di fatti sintomatici della presenza di una struttura organizzativa quali l’entità delle spese sostenute, l’erogazione di compensi a terzi e lo svolgimento della attività professionale in forma associata, indicata dall’appellante quale elemento capace di configurare “quell’autonoma organizzazione oggettiva dell’attività esercitata idonea a far presumere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio bensì di detta organizzazione associata, costituita per potenziare la produzione di ricchezza a vantaggio degli associati, presupposto dell’Irap”.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto stabilito da questa Corte con sentenza Sez. U n. 7371 del 14/04/2016, secondo cui ” le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni realizzano ex lege (ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3) il presupposto di imposta”.

Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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