Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5950 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22065-2018 proposto da:

LA PERLA SNC DI M.S. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIA, 929, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALSAZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA DI NUNNO;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLAR1ZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Brescia con la sentenza sopraindicata ha respinto l’appello proposto dalla Perla snc di M.S. e C. avverso la sentenza che aveva rigettato l’opposizione contro l’avviso di addebito relativo a contribuzione previdenziale pretesa dell’Inps sulla scorta del verbale di accertamento effettuato nei confronti della società esercente attività di auto lavaggio in due unità locali;

secondo la Corte d’appello la prova dell’esistenza dell’obbligo contributivo r discendente dalla mancata registrazione dell’effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti(era stata raggiunta sulla base di un complesso di elementi probatori anche presuntivi e non si basava solo sulle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell’accertamento, dichiarazioni che costituivano semmai un elemento di riscontro e conferma di altre risultanze.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Perla snc di M.S. e C. con un motivo; l’INPS ha depositato procura.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte d’appello avrebbe ritenuto fondata la pretesa formulata dall’Inps sulla scorta delle sole risultanze relative al verbale ispettivo.

2. Il ricorso è inammissibile anzitutto perchè non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia ed inoltre perchè attiene al merito e comunque perchè risulta manifestamente infondato.

Invero le censure sollevate col ricorso sottopongono all’attenzione di questa Corte mere questioni di fatto non ammissibili in sede di legittimità, tanto meno in ipotesi di doppia conforme; e comunque questioni non riconducibili ad alcuno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c. essendo piuttosto rivolte ad una generalizzata critica di merito della sentenza. Emerge infatti evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., le deduzioni dell’odierna ricorrente in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, la ricorrente sollecita quindi, contea ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 3443). D’altra parte va pure rilevato che nel caso in esame la Corte d’appello ha deciso la causa con la conferma dell’accertamento circa l’elusione contributiva messa in atto dalla ricorrente attraverso il mancato assoggettamento contributivo della retribuzione maturata per tutto l’orario di lavoro osservato dai lavoratori. Allo scopo la Corte, nella valutazione delle prove in atti, ha attribuito maggior valore ad alcuni elementi a scapito ad altri, secondo le tipiche prerogative discrezionali riservate in materia al giudice di merito; il quale, in ipotesi, ha anche il potere di preferire sulla base di adeguata motivazione le prove contenute in atti ispettivi rispetto a quelle acquisite nel corso del giudizio.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese non avendo l’INPS esercitato attività difensiva sostanziale.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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