Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 595 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 16/12/2016, dep.12/01/2017),  n. 595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10061/12 proposto da:

M.V., quale erede di C.A., nonchè P.E. e

Ca.Pi., quali Commissari del Concordato Preventivo

della ditta di C.A., elettivamente domiciliati in Roma,

Piazza del Fante n. 2, presso lo Studio dell’Avv. Costanza Acciai,

che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con gli Avv.ti

Claudio Marianelli e Marco Zanzi, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/13/07 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata il 18 febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Costanza Acciai, per i ricorrenti;

udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio autorizza la motivazione semplificata non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.

2. Con l’impugnata sentenza n. 39/13/07 depositata il 18 febbraio 2008 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria – in riforma della decisione n. 110/04/05 della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia – respingeva il ricorso promosso da C.A. contro l’avviso n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava ai fini INVIM il valore finale di un compendio immobiliare con la conseguente liquidazione della maggiore imposta.

3. M.V. erede dell’originario contribuente – unitamente ai “commissari del concordato preventivo ditta C.A.” proponevano ricorso per cassazione preliminarmente inammissibile perchè depositato oltre il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis (Corte Cost. n. 297 del 2008; Cass. sez. 1 n. 26402 del 2014) e comunque altresì inammissibile perchè in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis i cinque motivi mancano dei prescritti quesiti di diritto ovvero delle prescritte sintesi del fatto decisivo e controverso (Cass. sez. 1 n. 24553 del 2013).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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