Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 595 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, via F.A.

Gualtiero n. 70, presso lo studio dall’avv. Pongelli Giorgio, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 29^, n. 36, depositata il 27 marzo 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che l’Agenzia propone ricorso per cassazione, deducendo insufficienza ed illogicita’ della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che ne ha rigettato l’appello avverso decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento irpef ed ilor per l’anno 1995, riducendone l’entita’;

– che il contribuente resiste con controricorso.

Rilevato:

che, nel suo nucleo essenziale, la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nell’opzione di seguito testualmente riportata: “Nel merito rileva che il contribuente riesce a dimostrare, ma non disconoscendo la propria contabilita’, con una ricostruzione fatta seguendo il ragionamento dei verbalizzanti e sposata in pieno dall’Ufficio, che sussiste un sostandole equilibrio fra quanto dichiarato e quanto in questo modo ricostruito”;

osservato:

– che, alla luce dell’indicato rilievo, il ricorso dell’Agenzia si rivela fondato;

che le conclusioni dei giudici di appello risultano, infatti, espresse in termini del tutto tautologici, senza il supporto di benche’ minima argomentazione riferita ai profili fattuali della fattispecie concreta, sicche’, non offrendo alcuna possibilita’ di rintracciare e controllare la ratio decidendi che la sorregge, la decisione si rivela effettivamente affetta dal denunciato difetto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06, 4891/00);

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia e’, pertanto manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso In Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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