Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5949 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 23/02/2022), n.5949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30618/2020 proposto da:
F.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Lazzati;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Torino depositato il 23/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino, con decreto depositato il 23/9/2020, ha respinto l’impugnazione del provvedimento del Questore di (OMISSIS) del 24/10/2019, che, previo parere negativo della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta di F.M., cittadino del Gambia, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata il 10/12/2018, allorché era in corso di validità il vecchio permesso di soggiorno.
In particolare, i giudici di merito, premesso che doveva applicarsi il D.L. n. 113 del 2018, l’art. 1 comma 9, disciplina transitoria, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018, secondo cui si era trasformata la protezione umanitaria da una fattispecie generale ad una fattispecie specifica, per distinte e peculiari situazioni, hanno rilevato che: il richiedente, dopo avere fatto ingresso in Italia nel 2013, privo di titolo di soggiorno, aveva presentato richiesta di protezione e il Tribunale di Catania gli aveva riconosciuto la protezione umanitaria, con permesso di soggiorno rinnovato nel 2017 sino al 31/3/2019, essendosi nel frattempo il richiedente trasferito in Piemonte; dovendosi fare quindi richiamo, ai fini del rilascio del rinnovo di permesso, ai presupposti di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, non rilevava la documentazione relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato (collaboratore domestico, dal 5/9/2019 ma denunciato nel settembre 2020), valevole ai fini, al più, della vecchia protezione umanitaria; il paese di provenienza, il Gambia, non presentava una situazione di violenza generalizzata, alla luce delle fonti consultate ((OMISSIS), EASO 2017); in difetto di situazioni di vulnerabilità non poteva essere accolta la richiesta.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 3/11/2020 (verificare non in atti), F.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 2/12/2020, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della legge sopravvenuta, successiva alla pubblicazione del decreto impugnato, rappresentata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, come novellato dal D.L. n. 130 del 2020, pubblicato il 22 ottobre 2020, da ritenersi applicabile retroattivamente anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore, ai sensi dell’art. 15, e quindi anche al caso di specie.
2. Preliminarmente, deve essere rilevato che la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “Visto per autentica”), con conseguente inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte.
3. Orbene, con sentenza n. 15177/2021, le Sezioni Unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato, (nel testo risultante dalla conversione del D.L. n. 13 del 2017, con modificazioni, ad opera della L. 13 aprile 2017, n. 46), nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità, rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 10 giugno 2021, n. 15177).
4. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensive.
5. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale sul punto è stato affermato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022