Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5949 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5949 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 13235 2008 proposto da:

MARRESE ROBERTO MRRRRT65R15A952E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio
dell’avvocato PENTELLA VINCENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RUSSO LUIGI giusta procura in atti;

– ricorrente contro

2,0,13

BANK FOR TIROL UND VORALBERG AG;

.23os

– intimata sul ricorso 16525 2008 proposto da:

Data pubblicazione: 14/03/2014

BANK FOR TIROL UND VORALBERG AG, in persona dei suoi
procuratori muniti di poteri di firma, sig. RICHARD ALTSTATTER e
Mag. MICHAEL ROTHLEITNER, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente

– ricorrente contro
MARRESE ROBERTO MRRRRT65R15A952E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio
dell’avvocato PENTELLA VINCENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RUSSO LUIGI giusta procura in atti;

– controri corrente avverso la sentenza n. 12/2008 della CORTE D’APPELLO DI
TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il
26/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel 2006, Marrese Roberto impugnava dinanzi alla
Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, nei confronti
della Bank fiir Tiro! und Voralberg AG la sentenza non definitiva del 2
novembre 2005 del Tribunale di Bolzano con cui era stata dichiarata
inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale proposta
2

all’avvocato VOLGGER REINHART giusta procura in atti;

dall’appellante, era stata rigettata l’ulteriore domanda di condanna al
risarcimento del danno ed era stata accolta la domanda riconvenzionale
della parte originariamente convenuta, volta ad ottenere il pagamento
delle perdite ulteriori rispetto al capitale investito.

A fondamento delle domande da lui avanzate il Marrese aveva dedotto

intercorrente tra le parti dal 1998, per effetto dei quali gli investimenti
da lui effettuati avevano determinato non solo la perdita dell’intero
capitale investito (pari a 258.228,45 euro) ma anche ulteriori ed ingenti
perdite per importi pari a milioni di euro, di cui la predetta banca aveva
chiesto il pagamento con le proposte domande riconvenzionali ancora

sub judice, avendo il Tribunale, con separata ordinanza coeva alla
sentenza appellata, rimesso la causa sul ruolo per la determinazione del
preciso ammontare del credito della banca nei confronti dell’attuale
ricorrente.
Con il proposto gravame avverso la decisione di primo grado il
Marrese rappresentava che il deposito di € 258.228,45 risaliva all’aprile
1998, epoca in cui tale ammontare era stato oggetto di investimenti a
rischio moderato (50% in azioni e il residuo in obbligazioni e valute)
ed aveva pertanto con sorpresa nell’autunno 2001 appreso
telefonicamente da funzionari della banca che il suo capitale era andato
perduto a causa di disastrose operazioni con “opzioniput aventi come
indice di riferimento principale il Nasdaq di New York, sicché la sua
posizione debitoria era stata definitivamente quantificata in €
2.157.517,11 in data 12 ottobre 2001, allorché la banca gli aveva
comunicato la chiusura del conto, previa alienazione di tutti gli effetti
in deposito.
Sosteneva il Marrese che tali rischiosi contratti (rinnovati più volte
nella vana speranza di una risalita dell’indice), in relazione ai quali
3

inadempimenti della predetta banca in relazione al rapporto

sosteneva di non aver assunto alcuna decisione, confliggevano con il
suo “profilo di rischio” e comunque non gli erano mai stati delucidati a
sufficienza, anche perché il funzionario della banca con cui il Marrese
aveva avuto rapporti quasi esclusivi di consulenza circa gli
investimenti, tale Boezi, non ne aveva egli stesso una precisa contezza.

inammissibile, perché nuova, la domanda di “risoluzione per
inadempimento” (e conseguente condanna alla restituzione) da lui
proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c., il sarebbe stato consentito
dall’art. 1453 c.c. in deroga alle preclusioni processuali di cui agli artt.
183 e 184 c.p.c.; lamentava il rigetto della domanda di risarcimento del
danno, osservando di averla proposta sul presupposto della violazione,
da parte della banca, della normativa austriaca (applicabile alla
fattispecie contrattuale all’esame) che detta regole di comportamento
specifico e generico per gli investitori istituzionali nei confronti del
consumatore in ordine alla vendita o distribuzione di prodotti
finanziari, violazione che il Giudice di prime cure aveva ritenuto non
provata. Assumeva il Marrese che – diversamente da quanto affermato
dal primo Giudice – l’appellante non era stato informato sulla natura
dei contratti stipulati, non gli era stato consigliato il prodotto più
adeguato al proprio profilo di rischio; non era stato costantemente
aggiornato sull’andamento dell’investimento, a fronte di un
investimento in titoli ad alto rischio e atti a determinare non solo la
perdita del capitale investito ma addirittura un esborso illimitato e non
prevedibile aprimi.
Sosteneva il Marrese che il Tribunale erroneamente lo aveva ritenuto
“un cliente provvisto di notevoli conoscenze in tema di operazioni
bancarie”, omettendo però di considerare il suo diploma di geometra e
l’attività di commerciante in articoli di arredamento esercitata ed aveva
4

Si doleva pertanto il Marrese che il primo Giudice avesse ritenuto

o
errato nel dare peculiare rilievo, sotto il profilo dell’assolvimento degli
obblighi di informazione, ad una telefonata intercorsa con il Boezi in
data 24 settembre 2001 (successiva all’effettuazione degli investimenti
nonché riferita dai soli testi indicati dalla banca) da cui erano stati tratti
indizi circa l’esperienza del Marrese nel settore degli investimenti

Ad avviso dell’attuale ricorrente, alla luce del suo “profilo di rischio”,
la banca avrebbe dovuto sconsigliarlo dall’effettuare gli investimenti in
questione e comunque rifiutarne l’effettuazione. In sostanza assumeva
l’appellante che la Bank fiir Tirol und Voralberg non aveva adempiuto
il dovere di acquisire le necessarie informazioni dal cliente in ordine
alla propensione al rischio; il dovere di comunicare al cliente le
necessarie informazioni in relazione al tipo di operazioni di
investimento programmate; il dovere di astenersi dall’effettuare il
collocamento di prodotti finanziari inadeguati rispetto al profilo di
rischio del cliente; il dovere di conservare per almeno sei anni i
documenti contenenti gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali
istruzioni accessorie impartite dal cliente e di consegnare a questi una
copia completa del contratto.
L’appellante chiedeva quindi la riforma integrale della sentenza di
primo grado e riproponeva le medesime domande proposte in primo
grado.
Si costituiva la banca appellata contestando quanto ex adverso dedotto e
chiedendo il rigetto dell’appello.
Disposta consulenza tecnica, la Corte di merito, con sentenza del 26
gennaio 2008, ritenendo che non poteva realizzarsi l’effetto restitutorio
invocato dall’appellante, disattendeva la domanda di risoluzione, che
riteneva comunque ammissibile, e quella conseguente di condanna al
reintegro delle somme; in riforma della sentenza impugnata,
5

finanziari.

condannava la banca appellata a risarcire all’appellante il danno
determinatogli a causa dell’inadempimento degli obblighi descritti in
motivazione e per l’effetto accertava che la predetta banca non aveva
titolo a pretendere dal Marrese il rimborso di somme ulteriori, rispetto
a quanto già in deposito da parte dell’appellante, che erano state

disponeva l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti e
poneva a totale carico dell’appellata gli oneri di cm.
Avverso la sentenza della Corte di merito Marrese Roberto ha
proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di tre
motivi.
La Bank fiir Tirol und Voralberg ha resistito con controricorso
contenente ricorso incidentale pure articolato in tre motivi, cui ha
resistito il Marrese con controricorso.
Anche la controricorrente ricorrente incidentale ha depositato
memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa
sentenza.
2. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (26 gennaio 2008).
3. Con il primo motivo si denuncia “Error in procedendo, per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto controverso e
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c.”.

6

esborsate per la negoziazione dei titoli descritti nella parte narrativa;

Il ricorrente lamenta in particolare che la Corte di merito, escluso che
la fattispecie all’esame sia riconducibile all’ipotesi di “gestione del
portafoglio”, abbia, per un verso – sul presupposto della dimostrata
esistenza di una “coordinazione tra le parti”, estrinsecatasi “in una
cornice che regola e regge i singoli atti di esecuzione operativa della

materia di investimenti”, con conseguente obbligo per la banca di
“fornire al Marrese “raccomandazioni personalizzate” ed abbia poi,
per altro verso, nel rigettare la domanda di risoluzione, configurato il
rapporto in questione diversamente, riconducendolo ad un contratto di
deposito ed affermando che “esso non potrebbe che risolversi con
efficacia ex nunc trattandosi di contratto ad efficacia continuata — art.
1458 cod. civ. — e perciò stesso senza effetto sulle prestazioni eseguite
e con nessun effetto concreto”.
Evidenzia quindi il ricorrente che contraddittoriamente la Corte di
merito ha attribuito due distinte e contrastanti qualificazioni e cause al
medesimo rapporto, ha poi fondato il rigetto della domanda risolutoria
proposta sulla qualificazione del rapporto in termini di deposito ed ha
illogicamente supportato tale rigetto con ulteriori argomentazioni,
affermando altresì che le conseguenze economiche prodottesi a
sfavore del Marrese dipendono non dai suoi rapporti con la banca ma
dai rapporti contrattuali intercorsi con terzi (cd. opzionipm). Tale ultima
argomentazione sarebbe — ad avviso del ricorrente — illogica, non
potendo la risoluzione che riferirsi al solo rapporto contrattuale
intercorso tra le parti in causa, e contraddittoria, atteso che
l’esecuzione delle opioniput sarebbe imputabile – come accertato dalla
Corte di merito – ad inadempimenti della banca il cui comportamento
viene censurato in sentenza con riferimento alle operazioni eseguite

7

vicenda contrattuale” – inquadrato il rapporto come “consulenza in

o
utilizzando il denaro del ricorrente ed inadeguate rispetto al profilo di
rischio dell’investitore.
3.1. Il motivo è fondato.
Ed invero la motivazione della sentenza impugnata, come lamentato
dal ricorrente e per le ragioni dal medesimo indicate e sopra riportate,

sentenza impugnata, p. 20) rigetto della domanda di risoluzione
proposta e di quella, conseguente, restitutoria, pure avanzata.
Va, peraltro, rilevato che il motivo é corredato dal cd. quesito di fatto e
che il ricorrente ha pure censurato l’affermazione contenuta in
sentenza secondo cui l’appellante non avrebbe precisato a quale
contratto sia riferita la domanda di risoluzione, evidenziando,
condivisibilmente, che la stessa logicamente non può che avere ad
oggetto il solo rapporto contrattuale tra le parti in causa.
4. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale consegue
l’assorbimento dell’esame dei motivi secondo (con cui si censura la
sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1458
c.c. e §§ 870, 871, 872 ABGB e per vizi motivazionali) e terzo (con cui
si deduce “violazione o falsa applicazione dei §§ 11, 12, 13, 14, 15
Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG – legge austriaca sul controllo dei
valori mobiliari, BGBL n. 753/1996 del 12 dicembre 1996) e

5§ 874,

875 ABGB” nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia) del medesimo
ricorso.
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta “violazione
e/o falsa applicazione del § 14, 1° comma, WAG, in relazione all’art.
360, n. 3 c.p.c”.
5.1. In ordine al motivo all’esame la controricorrente ricorrente
incidentale propone il seguente quesito di diritto: “115 14, 1° colma,
8

risulta contraddittoria ed insufficiente in relazione al disposto (v.

o
WAG impone all’intermediario di astenersi dal consigliare operazioni di
investimento mobiliare non adeguate ai suoi interessi e non anche di positivamente
raccomandare operazioni adeguate ai suoi interessi”.
5.2. Il motivo é inammissibile per inidonea formulazione del relativo
quesito, non conformandosi lo stesso ai requisiti prescritti dall’art. 366

vivente”.
Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il quesito di diritto
non può essere generico e astratto ma deve compendiare la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e la
diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie. La mancanza – come nel caso all’esame anche di una sola di tali indicazioni nel quesito di diritto rende
inammissibile il motivo cui il quesito così formulato sia riferito (Cass.
Cass., ord., 25 settembre 2007, n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769;
Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in
motivazione). Né, peraltro, il quesito può consistere nel mero
interpello della Corte in ordine alla fondatezza o meno delle
propugnate petizioni di principio o della censura così come illustrata
nello svolgimento del motivo (Cass. 7 marzo 2012, n. 3530), e in
interpello siffatto si risolve sostanzialmente il formulato quesito.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza
impugnata per “violazione e/o falsa applicazione del § 13, 3° comma e
del § 17, WAG” nonché per “motivazione insufficiente e
contraddittoria su un fatto controverso e decisivo”.
6.1. Con riferimento al motivo all’esame é formulato il seguente
quesito di diritto: “Viola i 5.0′ 13.3. WAG e 17 WAG, il giudice che accerta

il profilo di investitore del cliente esclusivamente alla luce delle dichiarazioni
9

bis c.p.c., nell’interpretazione che di tale norma ha fornito il “diritto

o
originari [e], documentate, e non anche alla luce degli effettivi comportamenti
successivi consapevolmente posti in essere dal cliente, visto che il g 17 WAG non
impone di per sé la documentazione scritta delle informazioni assunte circa il profilo
dell’investitore?’ .
6.2. Il quesito di diritto é inidoneamente formulato, risolvendosi nella

meno violate le norme indicate, senza una sintetica ma specifica
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al Giudice del merito (v.
in particolare Cass. ord., 17 luglio 2008, n. 19769) ed al riguardo si
rinvia a quanto più analiticamente evidenziato nella prima parte del

5

5.2..
6.3. In relazione ai lamentati vizi motivazionali, si evidenzia che questa
Corte ha affermato che, secondo l’art. 366 bis c.p.c., anche nel caso
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara
indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione
al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero
delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la
renda inidonea a giustificare la decisione, e la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (cd. quesito di fatto, omologo del
quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n.
20603; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22453). Con l’ulteriore precisazione
che tale requisito non può dirsi rispettato qualora — come nel caso
all’esame – solo la completa lettura della complessiva illustrazione del
motivo – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e
non di una indicazione da parte del ricorrente – consenta di
comprendere il contenuto e il significato delle censure (Cass., ord., 18
10

generica richiesta rivolta a questa Corte di stabilire se siano state o

o
luglio 2007, n. 16002; Cass. 19 maggio 2011, n. 11019), in quanto la
ratio che sottende la disposizione indicata è associata alle esigenze
deflattive del filtro di accesso alla suprema Corte, la quale deve essere
posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (v. Cass. 18

Peraltro il motivo, sotto il profilo all’esame, tende pure
inammissibilmente ad una rivalutazione del merito della causa.
6.4. Il motivo in parole è, alla luce delle considerazioni che precedono,
inammissibile.
7. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce “violazione e/o
falsa applicazione dei §§ 13 e 14 WAG” nonché “motivazione
insufficiente e/o contraddittoria su un fatto controverso e decisivo”.
7.1. Con riferimento al motivo in questione la Bank fiir Tirol und
Voralberg AG pone il seguente quesito di diritto: “I §§ 13 e 14 WAG,
con la sola eccezione del terzo comma del § 14 relativo ad ipotesi di conflitto di
interessi, non obbligano a rifiutare l’esecuzione di un ordine di investimento per
ipotesi inadeguato, purché l’investitore fosse consapevole del potenziale rischio, e
pertanto viola i §§ 13 e 14 WAG il giudice che riconosce tale obbligo di rifiuto,
nonostante l’accertamento di fatto, compiuto dallo stesso giudice, che il soggetto
investitore aveva dato quel determinato ordine di investimento con piena
consapevolezza potenziale del rischio che egli correva, e data la pacifica
insussistenza di una fatlispecie di conflitto di interessi ai sensi del § 14, 3 0 comma,
WAG”.
7.2. Il quesito risulta inidoneamente formulato, alla luce di quanto già
prima evidenziato in relazione agli altri motivi del ricorso incidentale e
risultando lo stesso pure fondato su elementi in fatto, peraltro indicati
genericamente, che non risultano, dalla sentenza impugnata, con
evidenza e nei termini indicati dalla banca (“accertamento di fatto,
11

novembre 2011, n. 24255).

compiuto dallo stesso giudice, che il soggetto investitore aveva dato
quel determinato ordine di investimento con piena consapevolezza del
potenziale rischio che egli correva”).
7.3. In relazione ai vizi motivazionali, pure lamentati, manca la distinta
ed autonoma formulazione del cd. quesito di fatto, sicché al riguardo

5 6.3..

7.4. Il motivo all’esame é, pertanto, alla luce delle considerazioni che

precedono, inammissibile.
8. Il ricorso principale deve essere, pertanto, accolto per quanto attiene
al primo motivo. Resta assorbito l’esame degli altri due motivi del
detto ricorso.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammiss ibile.
La sentenza impugnata é cassata in relazione alla censura accolta.
La causa è rinviata alla Corte di appello di Trento, in diversa
composizione.
9. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso
principale, assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2013.

va ribadito quanto già osservato al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA