Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5949 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15162-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato. in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 12,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BERTORA giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

dell’EMILIA ROMAGNA SEZ. DIST. di PARMA, depositata il 30/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.L., esercente la professione di consulente del lavoro, impugnava la cartella di pagamento per la somma di Euro 1.849, oltre interessi e sanzioni, dovuta a titolo di Irap anno 2001.

La Commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva il ricorso con sentenza n. 104 del 2006, ritenendo l’insussistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 30.4.2009.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha omessa di esaminare la circostanza relativa all’esercizio in forma collettiva dell’attività professionale, quale socia di una società di servizi, nonchè la presenza di un dipendente.

B.L. resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

1. Il dedotto vizio della motivazione è infondato con riguardo alla circostanza relativa alla qualità di socia di una società di servizi rivestita dalla contribuente, circostanza espressamente esaminata dal giudice di appello, che ne ha ritenuto l’irrilevanza sull’assunto che l’Irap in oggetto riguardava la persona fisica esercente la professione e non la società.

2. E’ invece ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione quanto alla omessa valutazione della circostanza di fatto, dedotta da parte appellante, relativa all’utilizzo di un dipendente.

L’elemento fattuale relativo all’impiego non occasionale di lavoro altrui, rilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione in capo al soggetto esercente un arte o professione (S.U. n. 1211 del 2009 e 12108 del 2009), dovrà essere esaminato dal giudice di merito in conformità al principio di diritto, ulteriormente affermato da questa Corte con la pronuncia S.U. n. 9451 del 10/5/2016, secondo cui la presenza di un unico dipendente con mansioni generiche, di segreteria o comunque meramente esecutive, non eccede il minimo indispensabile per l’esercizio della attività professionale senza il supporto di una struttura organizzativa; diversamente, l’impiego stabile di un collaboratore con mansioni di compartecipazione qualificata all’attività del titolare dello studio, siccome idoneo a rendere più efficace e produttiva l’attività del professionista, realizza il presupposto impositivo dell’Irap.

Le circostanze fattuali indicate nella memoria della controricorrente non sono suscettibili di valutazione in sede di legittimità.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione. Le spese di questo giudizio saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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