Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5949 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8750-2014 proposto da:

O.S., (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. CARLA ADAMO,

unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/16/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della REGIONE SICILIANA, sez. st. di SIRACUSA, depositata

il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/12/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

OSSERVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a O.S. un avviso di accertamento con il quale provvide, relativamente all’anno di imposta 2006, a riprese IRPEF, IRAP, INPS ed IVA per a maggiori redditi ascritti al contribuente rispetto a quelli dichiarati, a seguito di accertamento induttivo conseguente a numerose e gravi irregolarità nelle scritture contabili; che il contribuente impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Siracusa che, con sentenza 584/1/11 rigettò il ricorso;

avverso tale decisione l’ O. propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Siracusa che, con sentenza n. 232/16/13, depositata il 12.7.2013, rigettò il gravame, rilevando (a) l’inammissibilità, per violazione del divieto di nova in appello e, in ogni caso, l’infondatezza della censura relativa alla mancata convocazione del contribuente a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione e, nel merito, (b) confermando le motivazioni addotte dalla C.T.P. a sostegno del rigetto dell’originario ricorso, da ritenere “pienamente condivise” rispetto ai “singoli motivi di impugnazione dell’accertamento riproposti in appello”; che avverso tale sentenza O.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, non essendo stata depositata la cartolina di ritorno della relativa notifica nei confronti della parte ricorrente (arg. da Cass., Sez. 5, 28.3.2019, n. 8641);

che con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 2, della L. n. 212 del 2002, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. per avere la C.T.R. ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, nonostante dalla motivazione dello stesso non emergessero (a) violazioni che giustificassero, per l’anno di imposta 2006, l’accertamento induttivo allo stesso sotteso, (b) nè presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a far ritenere sussistente uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello effettivamente conseguito e, in ogni caso, (c) fosse erroneo il riferimento al redditometro (legittimante al più l’accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38);

che il motivo – il quale disvela un vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – è inammissibile sotto molteplici profili;

che esso, infatti, pecca, infatti, anzitutto di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) per non avere parte ricorrente trascritto in ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento in questione, sì da precludere al Collegio qualsivoglia valutazione in merito; peraltro, con il mezzo in questione la difesa dell’ O. finisce per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, così come del giudizio circa la sussistenza di presunzioni dotate delle caratteristiche della precisione, gravità e concordanza, diversa da quella fornitane dal giudice di merito e, dunque, una nuova formulazione del giudizio di fatto, rimessa al giudice di merito e certamente non consentita a questa Corte di legittimità (arg. da Cass., Sez. 1, 5.8.2016, n. 16526, Rv. 641325-01);

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (senza specificare, peraltro, in relazione a quale motivo tra quelli ex art. 360 c.p.c. la censura debba riferirsi) della violazione del D.P.R. n. 60 del 1973, art. 28, per avere la C.T.R. ritenuto l’avviso di accertamento legittimo in relazione a tutte “le motivazioni con riguardo ai mutui, possesso di immobili, auto, ecc.” (cfr. ricorso, p. 5), nonostante si trattasse di circostanze rilevanti ai fini di un accertamento ex art. 38 e non, quale quello di specie, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d;

che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (senza specificare, peraltro, in relazione a quale motivo tra quelli ex art. 360 c.p.c. la censura debba riferirsi) la “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5”, per avere la C.T.R. ritenuto legittimo l’avviso di accertamento nonostante questo recepisca un’errata applicazione del redditometro;

che con il quinto motivo parte ricorrente si duole (senza specificare, peraltro, in relazione a quale motivo tra quelli ex art. 360 c.p.c. la censura debba riferirsi) della “violazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85 e ss. – D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18”, per avere la C.T.R. ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, nonostante l’erronea applicazione, per la rideterminazione del reddito di esso contribuente, dello spesometro;

che tutti i motivi che precedono sono inammissibili, per le medesime ragioni già esposte in precedenza, in relazione al primo motivo di ricorso;

che con il terzo motivo la difesa dell’ O. lamenta (senza specificare, peraltro, in relazione a quale motivo tra quelli ex art. 360 c.p.c. la censura debba riferirsi) la violazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, per avere la C.T.R. ritenuto legittima la ripresa, nonostante “nel ricorso introduttivo si eccepiva che il contribuente era congruo e coerente per l’anno in oggetto, elementi non contestati e pertanto (da) ritenersi provati per effetto della non contestazione”;

che il motivo – il quale va correttamente ricondotto sotto l’ambito di applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – è inammissibile;

che premesso che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni o argomentazioni (cfr. Cass., Sez. 6-1, 6.9.2019, n. 22397, Rv. 655413-01) nè le conclusioni (quali quelle concernenti la congruità e coerenza del contribuente) ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (arg. da Cass., Sez. 3, 5.3.2020, n. 6172, Rv. 657154-01), va comunque evidenziato che il motivo pecca, in ogni caso ed ancora una volta, di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stato trascritto in ricorso se e come la difesa in commento fu proposta in prime cure, quale fu il contegno dell’Agenzia rispetto a tale argomentazione difensiva e – nel silenzio sul punto ad opera della C.T.R. – se la questione fu ritualmente introdotta nel secondo grado di giudizio: ed infatti, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass., Sez. 6-3, 22.5.2017, n. 12840, Rv. 644383-01);

che con il sesto motivo la difesa del contribuente censura (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la decisione impugnata per violazione dell’art. 53 Cost., per non avere la C.T.R. tenuto conto della sproporzione dell’accertamento rispetto alla reale capacità contributiva allo stesso ascrivibile, in considerazione del luogo di esercizio dell’attività svolta dall’ O.;

che con l’ultimo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) del difetto assoluto di motivazione rispetto alle doglianze proposte in relazione all’erroneità dei presupposti fondanti l’accertamento induttivo condotto dall’Ufficio, quanto ai giorni effettivamente lavorati ed all’inquadramento dei dipendenti;

che i motivi – entrambi disvelanti un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – sono inammissibili;

che essi peccano, infatti, di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè, nulla risultando, in ordine alle doglianze di cui si è detto, dalla gravata decisione, la difesa dell’ O. avrebbe dovuto trascrivere, in ricorso, dove, come e quando le relative questioni furono proposte nei precedenti gradi di giudizio, laddove l’omissione di tale onere preclude al collegio qualsivoglia verifica in relazione alla loro novità: invero, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., Sez. 6-1, 13.6.2018. n. 15430. Rv. 64933201);

Ritenuto che il ricorso debba essere rigettato, nulla dovendosi disporre in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la dichiarata inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale. Nulla dispone in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di O.S., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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