Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5948 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8019-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2009 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto il nuovo

ruolo per produrre documentazione relativa a notifica ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’agente della riscossione Sestri spa notificava a P.R. una cartella di pagamento per la somma di Euro 3.561 dovuta a titolo di irpef anno di imposta 2001. La contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rateizzazione del pagamento che l’Ufficio concedeva.

A seguito dell’omesso pagamento della rata, l’Agenzia delle Entrate comunicava il provvedimento di revoca della rateizzazione, contro il quale la contribuente proponeva ricorso.

La Commissione tributaria provinciale di Torino, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso con sentenza n. 82 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo dichiarava inammissibile con sentenza del 5.2.2009, rilevando che l’atto di appello era sottoscritto dal delegato del direttore della Agenzia delle Entrate, “il cui ruolo (di delegato) non risulta ratificato da alcun documento”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha ritenuto che il delegato del direttore debba essere specificamente autorizzato alla sottoscrizione dell’atto di appello.

La contribuente non resiste.

Il Collegio autorizza la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte con ordinanza del 13.4.2016 ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione ad opera della Agenzia delle Entrate, alla quale ha assegnato il termine di trenta giorni per provvedervi. Rilevato che alla data dell’odierna udienza l’Agenzia delle Entrate non ha provveduto all’incombente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a norma dell’art. 371 bis c.p.c..

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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