Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5948 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32479-2018 proposto da:

U.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURA ROTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto RG. 43524/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

l’01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

U.D., nato in Nigeria, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Milano, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Egli aveva riferito di essere fuggito perchè, dopo la morte del padre, aveva subito delle pressioni per entrare a far parte della setta degli Ogboni.

Il Tribunale, ha ritenuto credibile il ricorrente solo in merito alla provenienza dall’Edo State, Nigeria, mentre – a seguito di un accurato vaglio delle dichiarazioni rese dal richiedente sia dinanzi alla Commissione territoriale che al giudicante – non ha ritenuto attendibile il racconto concernente le ragioni dell’allontanamento dal Paese, evidenziando contraddizioni e discrasie.

Ha quindi escluso, previa valutazione della specifiche circostanze rilevanti, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione richiesta.

Il ricorso è sviluppato su tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

1) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lamentando la mancata applicazione da parte del Tribunale dei principi in materia di attenuazione dell’onere probatorio in capo al richiedente protezione internazionale;

2) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente, in ragione della situazione generale del Paese di provenienza;

3) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 per non avere riconosciuto il Tribunale al richiedente la protezione umanitaria, sia in ragione della critica situazione socio/politica del Paese di provenienza, sia del livello di integrazione sociale raggiunto dall’istante in Italia in relazione alle sue attuali condizioni personali.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Invero il principio secondo il quale “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.” (Cass. n. 15794 del 12/06/2019), non può essere applicato nel caso in esame giacchè il ricorrente non ha superato il vaglio di credibilità – senza peraltro censurare la relativa statuizione sotto il profilo motivazionale evidenziando gli eventuali fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame (Cass. n. 3340 del 05/02/2019) -. Va soggiunto che la doglianza risulta generica perchè il ricorrente non illustra con la dovuta specificità se e come abbia assolto, nelle fasi di merito, agli oneri di allegazione e non indica quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019)

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha specificamente motivato sul diniego della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), cit., affermando, sulla scorta delle fonti internazionali consultate ed indicate, che non emergeva una situazione di violenza indiscriminata nell’area Nigeria meridionale – di provenienza del richiedente, – tale da ritenere integrato il presupposto di cui al citato art. 14, lett. c), pur ravvisando severi indici di criticità quanto all’ordine pubblico, ed è questo un accertamento di merito, non suscettibile, come tale, di essere censurato avanti al giudice di legittimità.

La censura si connota per la assoluta genericità della critica ed il richiamo a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dalla Nigeria non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze precipuamente accertate in detti giudizi.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Giova ricordare, in tema di protezione umanitaria, che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione, che ha trovato conferma in Cass. Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti.

E’ del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile – come da accertamento del Tribunale, non impugnato -non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui aveva vissuto prima dell’allontanamento.

A ciò va aggiunto che risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità resa in fase di merito non esaminata, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal giudice del merito anche in merito all’integrazione sociale – e sostanzialmente confermata dal ricorrente – trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, formulato in termini generali.

Anche l’invocato bilanciamento non costituisce nel ricorso occasione per illustrare in cosa sarebbe consistita l’integrazione, di guisa che il precedente di legittimità richiamato non risulta pertinente per le ragioni già illustrate.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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