Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5947 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5947 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 8742-2008 proposto da:
TABACCHI

NEVIO

TBCNVE76D06G64NH,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio
dell’avvocato CESARI GIANMARCO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;

2013
2026

ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO S.P.A., NAVARRA DOMENICO;
– intimati

avverso la sentenza n. 739/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/02/2007 R.G.N. 7112/2003;

1

Data pubblicazione: 14/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GIANMARCO CESARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso p.q.r.

2

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per

I FATTI

Nevio Tabacchi, nel convenire in giudizio, dinanzi al tribunale
di Roma, la s.p.a. Lloyd Adriatico, espose che, nel procedere
lungo il ciglio di una strada da lui percorsa in Roma, era stato
investito da un’autovettura condotta da Domenico Nivarra.

Il giudice di primo grado accolse la domanda.
L’appello proposto dall’attore (che lamentava una insufficiente
liquidazione dei pregiudizi riconosciutigli in prime cure) fu
rigettato dalla Corte di appello di Roma.
La sentenza del giudice capitolino è stata impugnata dal
Tabacchi con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di
censura.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo,

si

denuncia

omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione
alla quantificazione del danno biologico.
Con il secondo motivo,

denuncia

si

violazione omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5
c.p.c. in relazione alla liquidazione del danno morale.
Con il terzo motivo,

si denuncia nullità della sentenza ai sensi

dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c., omissione di pronuncia.

3

Chiese, pertanto, il risarcimento dei danni subiti.

Quest’ultima censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ex art 366 bis c.p.c. applicabile, nella specie,
ratione temporis, essendo stata la sentenza d’appello depositata
nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Dica la Suprema Corte se incorra nel vizio di omessa pronuncia

le rigetti tutte omettendo totalmente di esaminare alcuni dei
motivi di appello.
I motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.
– Quanto al vizio di omessa pronuncia denunciato con il terzo
motivo di doglianza e concluso con la formulazione del
quesito poc’anzi riportato, questo giudice di legittimità
ha già avuto più volte modo di affermare che il quesito di
diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis
cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi
logico-giuridica unitaria della questione, con conseguente
inammissibilità del motivo di ricorso tanto se sorretto da
un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a
chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza
impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass.
25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi
(Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta (quale
quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di
stabilire se sia stata o meno violata – o disapplicata o
erroneamente applicata, in astratto, – una norma di legge.
Il quesito deve, di converso, investire

4

ex se

la

ratio

il giudice del merito che, dinanzi ad una pluralità di domande,

decidendi

della sentenza impugnata, proponendone una

alternativa di segno opposto destinata ad una soluzione
che, pur trascendendo la fattispecie concreta sottoposta
all’esame del giudice di legittimità, ne dia specifico
conto ed esaustiva esposizione: le stesse sezioni unite di

2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per
violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per
cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia
accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto
che si risolve in una tautologia o in un interrogativo
circolare, che già presupponga la risposta senza peraltro
consentire un utile riferimento alla fattispecie in esame.
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva
(Cass. 19892/09), che il ricorrente

dapprima indichi in

esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema
normativo tipico, infine formuli,

in forma interrogativa e

non (sia pur implicitamente) assertiva, il principio
giuridico di cui si chiede l’affermazione; onde, va
ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di
ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in
una generica istanza di decisione sull’esistenza della
violazione di legge denunziata nel motivo.
– Quanto al duplice vizio di motivazione, denunciato con il
primo e con il secondo motivo di censura, va rammentato
come il tema della sintesi necessaria per il relativo esame

5

questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu.

sia stato affrontato funditus dalle sezioni unite di questa
Corte, che hanno all’uopo specificato (Cass. ss.uu.
20603/07) l’esatta portata del sintagma “chiara indicazione
del fatto controverso” in relazione al quale la motivazione
si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per

renda inidonea a giustificare la decisione: si è così
affermato che la relativa censura deve contenere un momento
di sintesi omologo del quesito di diritto (cd. “quesito di
fatto) – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità.
Tale momento di sintesi, nella specie, risulta del tutto
omesso.
Nessun provvedimento deve essere adottato in questa sede in tema
di spese, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, li 5.11.2013

le quali la dedotta insufficienza della motivazione la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA