Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5946 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5946 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 14/03/2014

SENTENZA
sul ricorso 4792-2008 proposto da:
DAVIG S.R.L.

05022421001,

in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig.ra CATIA SBRAGIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BASTIONI DI
MICHELANGELO 5/A, presso lo studio dell’avvocato
DIURNI VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1913

contro

TUFARIELLO CINZIA TFRCNZ58M47H501Y;
– intimata –

1

////

avverso la sentenza n. 2/2007 del TRIBUNALE DI
FROSINONE SEDE DISTACCATA DI ANAGNI, depositata il
10/01/2007 R.G.N. 126/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’accoglimento del 2 ° motivo di ricorso.

2

TRAVAGLINO;

I FATTI
Nel giugno del 2004 la s.r.l. Davig impugnò la sentenza del
giudice di pace di Anagni con la quale, in accoglimento
. dell’opposizione proposta da Cinzia Tufariello, era stato
revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da essa appellante nei

riconvenzionale di quest’ultima, con condanna della Davig al
pagamento della somma di 300 euro.
La decisione del giudice di prossimità aveva tratto fondamento
dalla considerazione per cui i due canoni di locazione richiesti
alla Tufariello erano stati maggiorati dell’IVA al 20% dalla
Davig, società immobiliare che, dopo essersi resa acquirente
dell’immobile locato, aveva modificato unilateralmente ed
ingiustificatamente il regime contrattuale convenuto dalla
conduttrice con il precedente proprietario (persona fisica non
soggetta ad IVA).
Il tribunale di Frosinone, investito del gravame, rilevò

in

limine l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta
nel giudizio di opposizione dalla Davig – che, in qualità di
opposta, aveva illegittimamente richiesto la maggiorazione del
canone con una istanza che non risultava direttamente
conseguente alla riconvenzionale della locatrice, volta alla
restituzione del deposito cauzionale -, ritenendo,
conseguentemente, che il credito della Davig da prendere in
considerazione ai fini della compensazione con quello vantato

3

confronti della detta opponente, ed accolta la domanda

dalla Tufariello fosse quello di cui alla originaria domanda per
ingiunzione.
Quanto alla questione della maggiorazione del canone, il giudice
di appello, condividendo il decisum del giudice di pace, ritenne
che la disciplina civilistica prevalesse, nella specie, su
ex

latere locatoris non potesse influire sui rapporti negoziali tra
le parti, non costituendo l’IVA parte integrante del canone,
bensì mera obbligazione tributaria accessoria (pur potendo
essere oggetto di rimborso da parte del conduttore dopo che il
locatore – titolare del relativo obbligo – avesse provveduto a
versare l’importo dovuto all’erario).
Per la cassazione della sentenza del giudice laziale la Davig ha
proposto ricorso illustrato da 2 motivi di censura.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 36 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e
5 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Si chiede che la Corte voglia pronunciarsi in ordine
all’ammissibilità della

reconventio reconventionis

proposta

dall’opposto per il pagamento di una mensilità di locazione

4

quella fiscale, e che la modificazione soggettiva attiva

oltre che di differenze di canoni maturate a titolo di IVA non
corrisposta, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo ottenuto per il mancato pagamento di canoni di
locazione relativi ad immobile ad uso abitativo in cui sia stata
spiegata dall’opponente riconvenzionale per la richiesta di

Al quesito deve darsi risposta negativa, avendo il giudice
territoriale fatto buon governo dei principi, più volte
predicati da questa Corte regolatrice, posti a presidio dei
limiti di ammissibilità della

reconventio reconventionis

nel

giudizio di opposizione (Cass. 7571/2006 e Cass. 27573/2005, tra
le molte conformi).
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art.1602 c.c. e del DPR 633/1972 in relazione
all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La censura è corredata dal seguente quesito:
Nell’ambito di un contratto di locazione di immobile ad uso
abitativo, in caso di mutamento del soggetto locatore – avvenuto
in costanza del rapporto locatizio – da persona fisica (non
tenuta al versamento dell’IVA) a soggetto giuridico tenuto,
invece, al versamento dell’imposta (nella specie, una società
immobiliare), se il nuovo locatore abbia il diritto di
pretendere dal conduttore, oltre al canone originariamente
pattuito, anche l’importo relativo all’IVA sul medesimo canone
secondo l’aliquota di legge.

5

restituzione del deposito cauzionale.

Anche a tale quesito deve rispondersi negativamente, avendo il
tribunale correttamente interpretato la modificazione soggettiva
del rapporto di locazione in termini di irrilevanza ai fini
della (il)legittimità della modifica oggettiva dell’obbligo
gravante sul conduttore, escludendo l’ammissibilità di una
ex uno latere di un elemento essenziale

del contratto conseguente non ad un (pur necessario) accordo tra
le parti, ma alla sola natura giuridica del nuovo locatore. Il
principio secondo il quale
pertanto,

in tale,

emptio non tollit locatum

trova,

condivisibile decisione del giudice

territoriale, la sua più corretta applicazione funzionale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessun provvedimento deve essere adottato in questo grado circa
in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, li 15.10.2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

6

modificazione novativa

I FATTI
Nel giugno del 2004 la s.r.l. Davig impugnò la sentenza del
giudice di pace di Anagni con la quale, in accoglimento
dell’opposizione proposta da Cinzia Tufariello, era stato
revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da essa appellante nei

riconvenzionale di quest’ultima, con condanna della Davig al
pagamento della somma di 300 euro.
La decisione del giudice di prossimità aveva tratto fondamento
dalla considerazione per cui i due canoni di locazione richiesti
alla Tufariello erano stati maggiorati dell’IVA al 20% dalla
Davig, società immobiliare che, dopo essersi resa acquirente
dell’immobile locato, aveva modificato unilateralmente ed
ingiustificatamente il regime contrattuale convenuto dalla
conduttrice con il precedente proprietario (persona fisica non
soggetta ad IVA).
Il tribunale di Frosinone, investito del gravame, rilevò

in

limine l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta
nel giudizio di opposizione dalla Davig – che, in qualità di
opposta, aveva illegittimamente richiesto la maggiorazione del
canone con una istanza che non risultava direttamente
conseguente alla riconvenzionale della locatrice, volta alla
restituzione del deposito cauzionale – ritenendo,
conseguentemente, che il credito della Davig da prendere in
considerazione ai fini della compensazione con quello vantato

3

confronti della detta opponente, ed accolta la domanda

dalla Tufariello fosse quello di cui alla originaria domanda per
ingiunzione.
Quanto alla questione della maggiorazione del canone, il giudice
di appello, condividendo il decisum del giudice di pace, ritenne
che la disciplina civilistica prevalesse, nella specie, su
ex

latere locatoris non potesse influire sui rapporti negoziali tra
le parti, non costituendo l’IVA parte integrante del canone,
bensì mera obbligazione tributaria accessoria (pur potendo
essere oggetto di rimborso da parte del conduttore dopo che il
locatore – titolare del relativo obbligo – avesse provveduto a
versare l’importo dovuto all’erario).
Per la cassazione della sentenza del giudice laziale la Davig ha
proposto ricorso illustrato da 2 motivi di censura.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 36 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e
5 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Si chiede che la Corte voglia pronunciarsi in ordine
all’ammissibilità della

reconventio reconventionis

proposta

dall’opposto per il pagamento di una mensilità di locazione

4

quella fiscale, e che la modificazione soggettiva attiva

oltre che di differenze di canoni maturate a titolo di IVA non
corrisposta, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo ottenuto per il mancato pagamento di canoni di
locazione relativi ad immobile ad uso abitativo in cui sia stata
spiegata dall’opponente riconvenzionale per la richiesta di

Al quesito deve darsi risposta negativa, avendo il giudice
territoriale fatto buon governo dei principi, più volte
predicati da questa Corte regolatrice, posti a presidio dei
limiti di ammissibilità della

reconventio reconventionis

nel

giudizio di opposizione (Cass. 7571/2006 e Cass. 27573/2005, tra
le molte conformi).
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art.1602 c.c. e del DPR 633/1972 in relazione
all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La censura è corredata dal seguente quesito:
Nell’ambito di un contratto di locazione di immobile ad uso
abitativo, in caso di mutamento del soggetto locatore – avvenuto
in costanza del rapporto locatizio – da persona fisica (non
tenuta al versamento dell’IVA) a soggetto giuridico tenuto,
invece, al versamento dell’imposta (nella specie, una società
immobiliare), se il nuovo locatore abbia il diritto di
pretendere dal conduttore, oltre al canone originariamente
pattuito, anche l’importo relativo all’IVA sul medesimo canone
secondo l’aliquota di legge.

5

restituzione del deposito cauzionale.

Anche a tale quesito deve rispondersi negativamente, avendo il
tribunale correttamente interpretato la modificazione soggettiva
del rapporto di locazione in termini di irrilevanza ai fini
della (il)legittimità della modifica oggettiva dell’obbligo
gravante sul conduttore, escludendo l’ammissibilità di una
ex uno latere di un elemento essenziale

del contratto conseguente non ad un (pur necessario) accordo tra
le parti, ma alla sola natura giuridica del nuovo locatore. Il
principio secondo il quale
pertanto,

in tale,

emptio non tollit locatum

trova,

condivisibile decisione del giudice

territoriale, la sua più corretta applicazione funzionale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessun provvedimento deve essere adottato in questo grado circa
in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, li 16.10.2013

modificazione novativa

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