Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5946 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 11/03/2010), n.5946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8643/2008 proposto da:

C.V. (c.f. (OMISSIS)), CO.RO. (c.f.

(OMISSIS)), M.M.A. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Andrea

Doria 48, presso l’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso 12484/2008 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.V., CO.RO., M.M.A.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Andrea Doria 48, presso

l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

08/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA RANIERI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.V., Co.Ro. e M.M.A., con ricorso del 21 marzo 2008, hanno impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 8 febbraio 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando anche sul ricorso del C., del Co. e della M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei Ministri – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla data del decreto, nonchè la somma di Euro 750,00 a titolo di spese del giudizio;

che resiste, con controricorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, cui resistono, con controricorso, i ricorrenti principali;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2005, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., il Co. e la M., dipendenti del Ministero della giustizia ed aspiranti all’inquadramento in una superiore qualifica funzionale, avevano proposto – con ricorso del maggio 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 5 ottobre 2004;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver ritenuto il caso abbastanza semplice ed aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in quattro anni ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, considerata modesta la pretesa fatta valere e, dunque, modesto il corrispondente patema d’animo;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, per quanto di ragione, e per il rigetto del ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– preliminarmente – che i ricorsi principale (n. 8643 del 2008) ed incidentale (n. 12484 del 2008) debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti contro lo stesso decreto;

che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, i ricorrenti principali denunciano come illegittimi: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto; c) l’affermata decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto, anzichè della proposizione della domanda d) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) non è fondata, perchè questa Corte ha già ripetutamente affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della CEDU, per come essa vive nelle decisioni della Corte EDU concernenti casi simili a quelli portati all’esame del Giudice nazionale, il quale deve tener conto dei criteri al riguardo applicati da detta Corte (che liquida circa mille Euro d’indennizzo per ogni anno preso in considerazione), ma nondimeno conserva un margine di valutazione che gli consente di discostarsi dalle liquidazioni effettuate dalla stessa Corte, in relazione alla natura ed alle caratteristiche di ogni singola controversia, purchè provveda a motivare adeguatamente le ragioni di tale eventuale scostamento (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24356 del 2006);

che, sempre in riferimento alla censura sub a), i Giudici a quibus – adeguatamente motivando – non si sono sostanzialmente discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, ed anzi hanno liquidato la complessiva somma di Euro 4.000,00 per l’irragionevole durata di quattro anni e cinque mesi;

che la censura sub b) è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, i nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17684 del 2009);

che la censura sub e) è fondata, perchè è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, e secondo cui, conseguentemente, l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, con l’ulteriore conseguenza che il carattere indennitario di tale obbligazione comporta che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio per il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 8712 del 2006 e n. 2248 del 2007);

che la censura sub d) è assorbita;

che il ricorso incidentale non merita accoglimento;

che, con l’unico motivo, il ricorrente incidentale critica il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus non avrebbero tenuto conto – ai fini della quantificazione dell’indennizzo – della decisiva circostanza, dedotta nel giudizio di merito, secondo la quale i ricorrenti erano pienamente consapevoli della infondatezza del ricorso proposto al T.a.r. del Lazio ed avrebbero omesso ogni motivazione al riguardo;

che tale motivo è palesemente infondato, perchè i giudici a quibus – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente incidentale – hanno, con motivazione puntuale e corretta e perciò insindacabile in questa sede, osservato: “Invero, dalla sintetica ma articolata motivazione della sentenza del TAR emerge che il ricorso è stato respinto, siccome infondato, ma non sono desumibili specifici elementi indicativi del fatto che l’infondatezza della domanda fosse così manifesta e l’esito del giudizio così scontato da essere necessariamente previsti e conosciuti dagli attuali ricorrenti”;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, fermo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, liquidato dai Giudici a quibus a ciascuno dei ricorrenti in Euro 4.000,00 per il periodo di quattro anni e cinque mesi circa di irragionevole ritardo, gli interessi su tale somma decorrono dalla proposizione della domanda di equa riparazione;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.310,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 540,00 per diritti (Euro 380,00 + Euro 160,00, quale aumento per il secondo ed il terzo ricorrente) ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuna parte ricorrente, sulla somma di Euro 4.000,00, gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.310,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 540,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovanbattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisine antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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