Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5946 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 107-2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RENATA SAITTA;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4805/2015 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Catania aveva respinto le domande, proposte da A.F. nei confronti di Unicredit SPA, intese ad ottenere la ripetizione dell’indebito prospettato in relazione a contratti di conto corrente bancario intercorsi tra le parti ed all’applicazione di clausole ivi previste, delle quali era stata denunciata la nullità.

Con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. il gravame interposto da A..

Questi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania con tre mezzi; la banca ha replicato controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va esaminata con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura in capo al difensore che ha sottoscritto il ricorso, sollevata dalla controricorrente banca.

L’eccezione è articolata sul seguente duplice rilievo: la procura risulta rilasciata su foglio a parte all’avv. Renata Saitta “al fine di ricorrere per Cassazione avverso la Sentenza n. 9121/2013 resa dalla Corte di appello di Palermo in data 30.11.2015 (R.G. n. 4805/2015)”, e cioè rispetto ad una decisione del tutto diversa dalla sentenza del Tribunale di Catania impugnata con il ricorso; il soggetto conferente la procura è la società AST Sistemi SRL, in ragione del timbro seguito da firma illeggibile apposta in calce alla procura cui segue l’autentica del legale, e non già A.F., che risulta indicato esclusivamente nella premessa della procura come ricorrente in proprio.

2. L’eccezione è fondata e va accolta, non potendo condividersi le ragioni addotte nella memoria depositata.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale “E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.” (Cass. n. 28146 del 05/11/2018; Cass. n. 18257 del 24/07/2017; Cass. n. 6070 del 21/03/2005), senza che il mero ed, apparentemente occasionale, riferimento alla persona di A.F. nella parte iniziale dell’atto, possa assumere alcuna contraria valenza, nè integrare il conferimento della procura speciale, giacchè la chiara indicazione del provvedimento impugnato e la sottoscrizione autenticata della procura sono incompatibili con la natura di procura e con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in Cassazione da parte di A. ed appaiono univocamente dirette ad attingere un altro provvedimento giudiziario.

3. Restano assorbiti i motivi di ricorso.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse vanno posto direttamente a carico dell’avvocato Renata Saitta, nella misura liquidata in dispositivo: trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di disciplina delle spese processuali, l’attività del difensore senza procura, perchè inesistente, falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi diverse da quelle in cui l’atto è speso, non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio, ne consegue che il procedimento va definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d’ufficio, è soltanto l’avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l’atto introduttivo del giudizio ed è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. SU n. 10706 del 10/05/2006; Cass. n. 13055 del 25/05/2018; Cass. n. 15305 del 12/06/2018).

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna l’avvocato Renata Saitta alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore della controricorrente in Euro 3.000,00=, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA