Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5945 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5945 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 7302-2010 proposto da:
PASSUCCI VIAGGI S.R.L. 01973950692, in persona del suo
legale rappresentante sig. ENRICO PASSUCCI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIO
BANDINI, 7, presso lo studio dell’avvocato DI LORETO
MARIA GLORIA, che la rappresenta e difende giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1825
contro

COLAIOCCO CAMILLO CLCCLL64L18D763K, DEL ZOPPO MARIO
DLZMRA60M21G482U, elettivamente domiciliati in ROMA,

1

Data pubblicazione: 14/03/2014

CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell’avvocato
TEODORA MARCHESE, rappresentati e difesi dall’avvocato
CIPOLLA SERGIO giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 124/2009 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’AvvocatoMARIA GLORIA DI LORETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine il rigetto.

2

LANCIANO, depositata il 30/03/2009 R.G.N. 1763/2007;

I FATTI

Nel marzo del 2007 Camillo Colaiocco e Mario Del Zoppo
convennero in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Atessa, la
s.r.l. Passucci Viaggi, chiedendone la condanna al pagamento
della somma di 1100 Euro, ai sensi degli artt. 1681 e 1218 c.c.,

parziale inadempimento di un contratto di trasporto pattuito con
la convenuta verso un corrispettivo di 700 euro.
Esposero gli attori che Cristian Vizioli, amministratore della
società Anaxum Professional Tour – cui essi si erano rivolti per
l’organizzazione di un viaggio e di un breve soggiorno a Londra
, aveva contattato per loro conto la Passucci Viaggi, il cui
titolare aveva garantito il servizio di

transfer

(di cui la

Anaxum non disponeva) Lanciano-Roma aeroporto e ritorno, a
fronte del già ricordato corrispettivo di 700 euro.
Dopo aver eseguito il viaggio di andata, l’obbligata aveva
peraltro omesso, per dimenticanza, di provvedere a quello di
ritorno, costringendo gli attori, sbarcati a Fiumicino alle ore
24 del giorno convenuto con le rispettive famiglie, a far
ricorso al servizio taxi in assenza di altri mezzi di trasporto,
sostenendo un esborso complessivo di 1800 euro.
Il giudice di prossimità accolse la domanda.
Il tribunale di Lanciano, investita del gravame proposto dalla
convenuta, ne pronunciò il rigetto.

3

a titolo di rimborso delle spese sostenute in conseguenza del

Per la cassazione di questa sentenza la Passucci Viaggi ha
proposto ricorso illustrato da 6 motivi di censura ed integrato
da memoria.
Resistono con controricorso il Colaiocco e il Del Zoppo.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo,

si denuncia

omessa e

insufficiente

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Il motivo – con il quale si lamenta, testualmente “una erronea
interpretazione della normativa in esame”

(id est,

la norma di

cui all’art. 8 della legge 890/1982), secondo quanto si legge al
folio7 del ricorso – è inammissibile.
Sotto un duplice, concorrente profilo.
Il primo, per essere il vizio denunciato nella intestazione che
precede l’illustrazione del motivo (omessa e insufficiente
motivazione) del tutto eccentrico rispetto al contenuto della
censura, volta piuttosto a denunciare una violazione di legge
(assenza della specificazione del soggetto che rifiutava l’atto
di notificazione, trattandosi di citazione in giudizio di
persona giuridica).
Il secondo, per essere la censura di vizio motivazionale,
sollevata

ai

sensi

dell’art.

360

n.

5

c.p.c.,

dell’esposizione sintetica del fatto controverso. Va,

4

priva
in

Il ricorso non può essere accolto.

proposito, rammentato come il tema della sintesi necessaria per
l’esame di una censura rappresentata a questa Corte ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sia stato affrontato

funditus dalle

sezioni unite, che hanno all’uopo specificato (Cass. ss.uu.
20603/07) l’esatta portata del sintagma “chiara indicazione del

assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione: si è, in particolare, affermato che
la relativa censura deve contenere

un momento di sintesi

omologo del quesito di diritto (cd. “quesito di fatto) – che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità.
Tale momento di sintesi risulta, nella specie, del tutto omesso.
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c..
La censura – pur volendo prescindere, in rito, dai non
irrilevanti profili di inammissibilità che essa presenta, attesa
la totale assenza, nell’epigrafe del motivo, della pur
necessaria indicazione delle norme di diritto che si assumono
violate – è infondata nel merito.
Viene formulato, a conclusione del motivo, il seguente quesito:

5

fatto controverso” in relazione al quale la motivazione si

Accerti la Corte se nella fattispecie portata all’esame vi sia
stata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della legge
890 del 1982 nella parte in cui è previsto che, in caso di
rifiuto di ricevere il piego o di firmare 11 registro di
consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero

deriva l’obbligo di dare notizia, al destinatario medesimo, del
compimento delle relative formalità e del deposito del piego con
raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che
l’omissione di tale attività ha comportato, nel caso di specie,
la nullità della notifica dell’atto di citazione dinanzi al
giudice di pace di Atessa.
La censura non ha pregio, avendo il giudice di merito deciso la
causa in conformità della giurisprudenza di questa Corte
regolatrice (Cass. 3737 del 2004, mentre le sentenze di
legittimità citate dal ricorrente non risultano avere alcuna
attinenza con la fattispecie in esame), a mente della quale
l’annotazione sull’avviso di ricevimento del rifiuto e della
restituzione al mittente lascia presumere il rifiuto di ricevere
il plico, con conseguente completezza dell’avviso e validità
della notificazione – senza la necessità di ulteriori formalità,
attesa, nella specie, la qualità di rappresentante legale della
società rivestita dal Passucci.

6

di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario,

Con il terzo motivo,

denuncia

omessa e

si denuncia

Con il primo motivo,

si

insufficiente motivazione circa un fatto

controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La censura, prima ancora che patentemente infondata nel merito,
riproponendosi con essa la questione della validità della

– è inammissibile in rito, per le stesse ragioni esposte in sede
di esame del primo motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo,

si denuncia

omessa e

insufficiente

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Anche tale censura – infondata nel merito, in quanto inutilmente
volta a contestare la legittimazione passiva della Passucci
Viaggi, legittimazione ritenuta, di converso, condivisibilmente
predicabile dal giudice del merito con apprezzamento di fatto
scevro da vizi logico-giuridici – è destinata a sua volta a
cadere sotto la scure dell’inammissibilità per i motivi già
esposti in sede di esame del primo motivo di ricorso.
Con il quinto e sesto motivo,

si denuncia un ulteriore vizio di

omessa e insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Anche tali censure – con le quali si lamenta una pretesa quanto
impredicabile inammissibilità della prova testimoniale assunta,
del tutto legittimamente, dal giudice territoriale, attesa la

7

notificazione, correttamente affermata dal tribunale di Lanciano

qualità di terzo del legale rappresentante della Anaxum con
riferimento al contratto di trasporto in contestazione – è
ancora una volta inammissibile, giusta quanto già rilevato in
precedenza in tema di corretta formulazione de cd. quesito di
fatto (che, ancora una volta, risulta del tutto omesso).

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano in complessivi E. 2200, di cui E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 4.10.2013

Il ricorso va pertanto rigettato.

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