Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5945 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29729-2017 proposto da:

E.A., L.G., in proprio e quali ex soci della

estinta L. & E. di L.A. & C. SNC,

nonchè quali ex soci della L. & E. DI

L.G. & C. SNC, anch’essa estinta, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30 PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE GUALTIERI, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO

FALCONE;

– ricorrenti –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 411/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata l’08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorso per cassazione con due mezzi è stato proposto da L.G. ed E.A., in proprio e quali ex soci della estinta ” L. & E. di L. Aniello & C. SNC”, nonchè quali ex soci della estinta ” L. & E. di L.G. & C. SNC”.

P.V. è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

La controversia si inscrive in un giudizio originariamente proposto da P.V.: questi, già socio della società ” L. & E. di L. Aniello & C. SNC” estinta, aveva chiesto di accertare il rapporto di continuazione tra detta società e la società ” L. & E. di L.G. & C. SNC”, della quale era invece associato in partecipazione, nonchè la simulazione del relativo contratto di associazione in partecipazione con conseguente dichiarazione della dissimulata qualità di socio nella misura del 25% e condanna della società alla liquidazione della quota di spettanza ed alle ulteriori competenze.

I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione.

Il Tribunale aveva dichiarato accertata la continuazione tra le due società, rigettato la domanda di riconoscimento della qualità di socio e di simulazione del contratto di associazione in partecipazione nella seconda società, accolto la domanda riconvenzionale di scioglimento dell’associazione in partecipazione e, infine, accogliendo la domanda subordinata di P., aveva condannato la seconda società ” L. & E. di L.G. & C. SNC” a corrispondere all’attore la somma di Euro 36.777,00= a titolo di liquidazione residua della quota della prima società ” L. & E. di L. Aniello & C. SNC”.

A seguito del gravame proposto dai soccombenti, la Corte di appello in parziale accoglimento – per quanto residua di interesse nel presente giudizio – ha escluso che ricorresse la continuazione tra le due società ed ha condannato la prima società ” L. & E. di L. Aniello & C. SNC” a pagare al P. la somma anzidetta, dovuta a titolo di liquidazione residua commisurata all’avviamento.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va rilevato che la notifica del ricorso per cassazione è stata validamente eseguita in via telematica nei confronti di P.V., rimasto intimato, presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore costituto in appello estratto dal REGINDE, indirizzo che coincide con quello indicato dalla stessa parte resistente nella comparsa di costituzione in appello (cfr. Cass. n. 21335 del 14/9/2017; Cass. n. 14140 del 23/05/2019).

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost. per motivazione obiettivamente incomprensibile e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (art. 36 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

I ricorrenti rilevano la inconciliabilità delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata laddove la Corte territoriale, pur avendo escluso la continuazione giuridica tra le due società, accogliendo il loro motivo di appello, e riformato la prima decisione in relazione alla condanna pronunciata nei confronti della società ” L. & E. di L.G. & C. SNC”, ha tuttavia ritenuto di riconoscere al socio uscente P. le spettanze per l’avviamento commerciale, avendo ravvisato una continuazione di fatto dell’attività della prima società ad opera della seconda, sia pure caratterizzata da una compagine sociale differente, e di porre tale onere economico a carico della ” L. & E. di L. Aniello & C. SNC”.

A parere dei ricorrenti, sotto un primo profilo, l’esclusione della continuazione giuridica tra le società è inconciliabile con la ritenuta continuazione di fatto dell’attività da parte di un soggetto diverso, posta dalla Corte territoriale a fondamento del riconoscimento del diritto del P. alla liquidazione della quota per avviamento di sua spettanza; sotto un secondo profilo, l’estinzione della prima società è inconciliabile con la condanna a pagare alcunchè a titolo di avviamento.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2311,2284 c.c. e ss. e degli artt. 2272 c.c. e ss. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La censura si appunta sempre sulla statuizione di condanna della prima società al pagamento delle somme riconosciute al P. per l’avviamento, all’esito della CTU con la quale era stata rideterminata la quota spettantegli per la prima società.

I ricorrenti sostengono che, essendosi estinta la prima società con cancellazione dal Registro delle imprese in data 9/2/2004, al P. spettava la quota di liquidazione ex artt. 2272 c.c. e ss., che gli era stata attribuita a seguito dell’approvazione del bilancio di liquidazione dallo stesso non impugnato, e non la liquidazione della quota ex art. 2289 c.c., prevista per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. Secondo i ricorrenti, inoltre, la liquidazione di una somma a titolo di avviamento era possibile solo ove la società fosse sopravvissuta all’uscita del socio, ma non quando il rapporto sociale – come nel caso presente – si era sciolto del tutto.

Prospettano altresì la violazione dell’art. 2311 c.c., comma 2, osservando che non avendo proposto il P. opposizione al bilancio di liquidazione, lo stesso era decaduto dal diritto di contestare la mancata percezione dell’avviamento, che comunque era una posta non dovuta.

4.1. Risulta preliminare l’esame del secondo motivo, di più pronta soluzione, che va accolto quanto alla contestata violazione dell’art. 2311 c.c., comma 2, con conseguente assorbimento delle altre censure contenute nel medesimo motivo.

4.2. Una volta accertato che la prima società si era estinta, anche con cancellazione dal Registro delle imprese, che il bilancio di liquidazione di questa società era stato approvato dai soci, e che doveva essere esclusa la continuazione giuridica tra le due società, la circostanza della continuazione dell’attività da parte di un soggetto nuovo – accertata in fatto e, sostanzialmente, nemmeno contestata dalle parti – risulta irrilevante nel rapporto tra la società ed i soci, oramai definito con l’approvazione del bilancio di liquidazione.

Nel presente caso la stessa Corte territoriale ha rimarcato che P. aveva approvato il bilancio ed aveva percepito gli utili, salvo ad affermare – erroneamente – che ciò non comportava la rinuncia ad ulteriori diritti (fol. 6 della sent. imp.).

Invero la stessa Corte territoriale ha ritenuto che l’avviamento integrasse una componente attiva del patrimonio sociale rilevante in sede di liquidazione, in quanto dotato di una valenza economica attuale e monetizzabile in ragione del prosieguo dell’attività sia pure da parte di terzi, come quantificata dal CTU nella consulenza disposta in primo grado.

Ne consegue che le contestazioni ed i rilievi avverso la assenza e/o la non corretta appostazione di tale voce in sede di liquidazione, avrebbero dovuto confluire in una impugnazione proposta al P. ai sensi dell’art. 2311 c.c., comma 2, che recita “Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.”, ma ciò non è avvenuto nel termine decadenziale ivi previsto, come eccepito dagli attuali ricorrenti e riconosciuto dalla stessa Corte territoriale.

La decisione impugnata è pertanto errata, laddove ha affermato che P. potesse far valere diritti conseguenti alla liquidazione della società, oltre i termini previsti dall’art. 2311 c.c., comma 2, senza nemmeno illustrare eventuali ragioni che avrebbero consentito la deroga a tale disposizione.

4.4. L’accoglimento del secondo motivo nei termini precisati comporta anche l’assorbimento del primo motivo.

5. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi enunciati e per provvedere anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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