Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5944 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5944 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 7999-2010 proposto da:
MOSCA MARIA FRANCESCA MSCMFR60E70G273K, GIANNETTINO
FRANCESCO GNNFNC57L11G273V, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 67, presso lo studio
dell’avvocato BISERNI GIORGIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato AGNELLO ANTONINO giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

1814

FONDIARIA SAI S.P.A. 00818570012, GANDOLFO SALVATORE
GDNSVT81C05G273P, PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A.
00675700827;

1

(Th

Data pubblicazione: 14/03/2014

- intimati –

avverso la sentenza n. 1494/2009 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 29/09/2009, R.G.N.
2357/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE CHIARELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

_

2

udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 settembre 2009 la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, condannata
la Sai Assicurazioni s.p.a., in qualità di impresa designata per
le vittime della strada, e Maria Francesca Mosca, in qualità di

Salvatore Gandolfo a risarcirgli i danni nella misura del 50% a
norma dell’ art. 2054 secondo comma, cod. civ., e accolta la
domanda di regresso della Sai nei confronti della Mosca, ha
invece respinto la domanda di garanzia di costei nei confronti
della Mapfre Progress s.p.a., assicuratrice dell’ auto, sulle
seguenti considerazioni: 1) correttamente il giudice di primo
grado aveva ritenuto la corresponsabilità della Mosca nella
determinazione del sinistro, sì che il relativo motivo di
appello doveva esser respinto; 2) per effetto del combinato
disposto degli artt. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell’ art.
1901 c.c., in presenza di un certificato assicurativo e del
relativo contrassegno, l’ assicuratore risponde nei confronti
del danneggiato entro il periodo di scadenza o nel termine di
tolleranza di cui all’ art. 1901 c.c., anche se non sia stato
pagato il nuovo premio; 3) nella fattispecie il sinistro era
avvenuto il 15 giugno 1998, alle ore 12,50, il periodo
assicurativo era scaduto il 24 aprile 1998 ed il premio per il
secondo periodo – fino al 24 ottobre 1998- era stato pagato alle
ore 17 dello stesso giorno del sinistro, allorché dunque era già
avvenuto; 4) pertanto l’ assicurazione non era operativa e la
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proprietaria dell’ auto investitrice del ciclomotore guidato da

domanda di garanzia dell’ assicurato nei confronti dell’
assicuratore era infondata.
Ricorrono per cassazione Maria Francesca Mosca e Francesco
Giannettino.
Gli

intimati

non

hanno

svolto

attività

difensiva,

ma

stata posta in 1.c.a., secondo la dichiarazione del difensore
dei ricorrenti, depositata il 26 ottobre 2012, che pertanto ha
chiesto un termine, nelle more della fissazione dell’ udienza di
discussione, per integrare il contraddittorio nei confronti del
commissario liquidatore.
Motivi della decisione

1.- Questa Corte

ha anche recentemente (S.U. 21670 del 2013)

ribadito che la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc.
civ., in forza del principio della ragionevole durata del
processo, può ritenersi superflua ove il gravame appaia “prima
facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si
riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del
procedimento.
1.1‘

Con il primo motivo i ricorrenti deducono: ” Violazione

e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 1901 secondo
comma c.c.). Omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”, e lamentano che, avendo l’ agente assicuratore
rilasciato il contrassegno assicurativo per il periodo 24 aprile
– 24 ottobre 1998, ancorché dopo il verificarsi del sinistro,
4

successivamente alla notifica del ricorso la società Progress è

perciò solo il danneggiato non aveva azione nei confronti della
società assicuratrice designata per le vittime della strada,
bensì doveva agire direttamente nei confronti della Mapfre
Progress s.p.a., che infatti non ha agito in rivalsa né nei
confronti del suo agente assicuratore, né nei confronti dell’

Quando l’ assicuratore rilascia un certificato assicurativo con
vigenza dalla data della sua scadenza e non dalle 24 ore del
giorno di pagamento è tenuto o non a risarcire il terzo
danneggiato? B) Può in tal caso l’ assicuratore provare nei
confronti del terzo danneggiato che il pagamento del premio non
è avvenuto o è avvenuto in ritardo? C) In tali casi il
certificato assicurativo r.c.a. una volta rilasciato dall’
assicuratore acquista o no efficacia costitutiva a tutela del
terzo che non può esser esposto a eccezioni che tendano ad
invalidare le risultanze di un certificato apparentemente
regolare?; D) Il certificato assicurativo r.c.a. impegna o non
l’ impresa assicuratrice nei confronti dei terzi danneggiati in
modo inderogabile entro la scadenza del periodo di
assicurazione risultante dal certificato indipendentemente dalla
circostanza che sia stato o meno pagato il premio relativo a
quel periodo attestato come pagato?; E) Una volta rilasciato il
certificato assicurativo r.c.a. per l’ assicuratore è o non è
più possibile opporre alcuna eccezione relativa al previo
adempimento alle proprie obbligazioni da parte dell’ assicurato?
F) Può in tali casi assimilarsi l’ efficacia probatoria del
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assicurata e concludono con i seguenti quesiti di diritto: “A)

certificato assicurativo a quella

che caratterizza la

cartolarità dei titoli di credito? G)L’ art. 1901 coma 2 c.c.
costituisce o non applicazione dell’ istituto generale dell’
eccezione di inadempimento di cui all’ art. 1460 c.c.? H) In
applicazione del secondo comma dell’ art. 1460 c.c. deve

assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso
in cui l’ assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente,
manifestato la facoltà di rinunziare alla sospensione della
garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alle
scadenze convenute, ad esempio tramite la ricognizione del
diritto

all’ indennizzo ovvero con l’ accettazione del

versamento tardivo?; I)
1901 comma 2 c.c.

Nel caso giuridico di cui all’ art.

nel momento in cui l’ assicuratore appone

sulla quietanza di premio/ contrassegno quale data di vigenza
della garanzia quella della sua effettiva scadenza senza
effettuazione

di riserve

e non anche quella di effettivo

pagamento, la polizza r.c.a. è o no

pienamente operante nei

rapporti tra assicurato e compagnia assicurativa?”.
Il motivo è infondato.
Va riaffermato infatti che nei contratti di assicurazione della
r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il
termine di pagamento della seconda rata di premio, l’efficacia
del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno
successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche
ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.. Ne
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negarsi all’ assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia

;3)

consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo
deve ritenersi sprovvisto di assicurazione – e chi l’ha messo in
circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato un
pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione

diritto del contratto (art.1901, terzo comma, cod. civ.).
Conseguentemente la domanda di regresso dell’ assicurata nei
confronti dell’ assicurazione

per la somma che è stata

condannata a pagare al danneggiato da sinistro stradale è (
infondata (Cass. 16726 del 2009), come correttamente deciso dai
giudici di merito.
2.- Con il secondo motivo lamentano: “Violazione art. 91 c.p.c.
in riferimento all’ art. 92 stesso codice” per non avere i
giudici di secondo grado compensato le spese con Salvatore
Gandolfo benché il giudice di secondo grado abbia escluso il
concorso di colpa di costui, affermato dal giudice di primo
grado, pur in mancanza di appello incidentale sul punto, ma
richiesto soltanto in comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato, in fatto e in diritto.
Dalla narrativa emerge che i giudici di appello hanno confermato
la corresponsabilità della Mosca e del Gandolfo affermata dalla
sentenza di primo grado respingendo l’ appello di costei e del
Giannettino sul punto. Pertanto, in applicazione del principio
della soccombenza, li hanno condannati a rimborsare le spese
all’ appellato Gandolfo.
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della garanzia assicurativa ma impedisce la risoluzione di

3.- Concludendo il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati
espletato attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

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