Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5944 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 11/03/2010), n.5944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), M.P. (c.f.

(OMISSIS)), L.F. (c.f. (OMISSIS)),

M.S. (c.f. (OMISSIS)), R.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA

DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.P., L.F., M.S., R.

G., G.A.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA RANIERI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 23.10.2007 la Corte d’Appello di Roma – pronunciando sulle domande di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001, proposte dagli intestati ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al giudizio dai medesimi promosso con ricorso depositato nel mese di Aprile del 1993 avanti al TAR del Lazio, al fine di ottenere l’adeguamento triennale ex Lege n. 27 del 1981 dell’indennità giudiziaria dagli stessi percepita ai sensi della L. n. 221 del 1988 e trattenuto in decisione in data 10.12.2003 – riteneva che la durata del procedimento non fosse ragionevole nella misura di anni sette e liquidava a favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 7.000,00 a titolo di danno non patrimoniale con gli interessi dalla data del decreto.

Avverso detto decreto propongono ricorso per Cassazione gli originaci ricorrenti che deducono tre motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l’incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 99 del 2001, art. 2, nonchè difetto di motivazione.

Lamentano che la Corte d’Appello, dopo aver determinato in anni tre la durata ragionevole del procedimento presupposto, abbia ritenuto irragionevoli anni sette nonostante il procedimento si fosse protratto per anni dieci e mesi otto (Aprile 1993-Dicembre 2003), ignorando in tal modo gli ulteriori cinque mesi.

La censura è fondata.

Determinata da parte del giudice di merito la durata ragionevole del procedimento, tutto il restante periodo, ivi compresa anche la porzione dell’anno, va considerato non ragionevole e valutato ai fini del computo della relativa indennità prevista dalla L. n. 89 del 2001. Erroneamente pertanto la Corte d’Appello, pur in presenza di un periodo di anni sette e mesi otto successivo a quello considerato ragionevole (anni tre), ha riconosciuto ai fini della determinazione dell’indennizzo solo anni sette, tralasciando di considerare la porzione di mesi otto di cui va invece tenuto conto.

Sai punto il decreto va pertanto cassato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 1173 c.c.. Lamentano altresì che la Corte d’Appello abbia liquidato gli interessi con decorrenza dalla data del decreto anzichè, come avrebbe dovuto, dalla domanda.

Anche tale censura è fondata.

Gli interessi sulla somma riconosciuta all’esito del giudizio non possono che decorrere dalla domanda la quale costituisce anche un atto di messa in mora ai sensi dell’art. 1295 c.c..

Conseguentemente anche sotto tale profilo il decreto deve essere cassato.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., nonchè degli artt. 4 e 5 D.M. n. 127 del 2004.

Sostengono che la Corte d’Appello, nel liquidare le spese in complessive Euro 700,00, da aumentare per ogni parte del 20%, non abbia considerato che i ricorsi, depositati separatamente in numero di cinque, erano stati riuniti solo all’esito della discussione e si sia tenuta quindi al di sotto dei minimi tariffar in quanto avrebbe dovuto liquidare complessivamente Euro 2.900,00 a titolo di onorario ed Euro 3,930,00 per competenze.

La censura deve ritenersi assorbita in quanto, a seguito della disposta cassazione del decreto impugnato, questa Corte deve provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito, spese che si distraggono a favore del difensore e che si liquidano come in dispositivo unitamente a quelle relative al presente giudizio di legittimità.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio lamenta che la Corte d’Appello abbia omesso qualsiasi considerazione in ordine alle deduzioni espresse in quella sede con cui si era chiesto: 1) se le controparti avessero acquisito, a seguito della sentenza n. 33 del 1996 della Corte Costituzionale, la piena consapevolezza dell’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio; 2) se la L. 10 ottobre 1996, n. 525, prevedendo una disciplina parzialmente satisfattiva delle pretese dei ricorrenti e disponendo l’estinzione dei giudizi, fosse idonea a far venir meno o ad attenuare lo stato d’ansia.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo si osserva che il quesito ex art. 366 bis c.p.c., può ritenersi sufficientemente formulato anche se non evidenziato come tale topograficamente ed è quindi consentito esaminare il merito della censura.

Orbene, la consapevolezza di una giurisprudenza contraria alle aspettative affidate al procedimento non esclude l’intima speranza di vederla ribaltata ed il conseguente stato d’ansia dovuta all’attesa dell’esito finale; ciò tanto più se si consideri che la questione era tutt’altro che pacifica dato che lo stesso giudice amministrativo aveva ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ricorrendo quindi le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’indennizzo va determinato, tenuto conto dell’ulteriore durata di mesi otto non considerata dalla Corte d’Appello, in complessivi Euro 7.650,00 per ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi dalla domanda.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 7.650,00 con gli interessi dalla domanda. Condanna inoltre la stessa Amministrazione ai pagamento delle spese processuali che distrae a favore del difensore e che liquida, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.085,00 per diritti, in Euro 800,00 per onorario ed in Euro 100,00 per esborsi e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA