Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5944 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 29/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3391-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEMOK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO DE BONIS, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2008 della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con processo verbale di constatazione del 22 marzo 2006 l’Agenzia delle Entrate, in occasione del controllo dei presupposti per la fruizione del credito di imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8 constatava a carico della TECMONT s.r.l. (ora TEMOK s.r.l.) l’utilizzo di credito di imposta non conforme al disposto della L. n. 289 del 2002, art. 62.

Sulla base del suddetto p.v.c., l’Ufficio notificava alla società atto di recupero avverso il quale la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Salerno.

Avverso la sentenza di rigetto del ricorso, la società proponeva appello dinanzi alla C.T.R. della Campania, sezione distaccata di Salerno, la quale, con pronuncia del 15 dicembre 2008, in accoglimento del gravame, annullava l’atto impugnato.

Ritenuta l’inammissibilità delle controdeduzioni depositate in appello dall’Agenzia delle Entrate non essendo stata prodotta la delega da parte del Direttore dell’Ufficio, il giudice di appello rilevava la nullità dell’atto impositivo in quanto motivato per relationem, senza che l’Ufficio avesse depositato il p.v.c. posto a fondamento dell’atto impugnato. Nel merito, osservava che le compensazioni di cui ai modelli F24 del 17 gennaio 2005 e del 16 gennaio 2006, relativi rispettivamente a crediti di imposta per gli anni 2004 e 2005, non erano state effettuate – come ritenuto dal primo giudice – oltre il termine consentito, non potendosi in particolare far riferimento alle circolari esplicative in materia emanate dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso detta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La struttura del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola nei seguenti termini. Dopo una premessa nella quale si illustra il contenuto del processo verbale di constatazione del 22 marzo 2006 ed è fatto riferimento all’atto di recupero del credito di imposta, sono riprodotti in fotocopia, con brevi passaggi di raccordo, i motivi del ricorso introduttivo della società, le controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza di primo grado, l’atto di appello della contribuente, le controdeduzioni dell’Ufficio, la sentenza di appello. Segue l’illustrazione dei motivi di ricorso.

2. Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso, per come strutturato, sia inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, stante l’inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che tale requisito è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (sent. n. 16628/2009). Si è inoltre rilevato (ord. n. 19255/2010) che l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Con sentenza n. 5698/2012 le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte di cassazione la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. E’ stato così ritenuto inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti processuali, nel quale mancava del tutto il momento di sintesi funzionale.

Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 poichè onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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