Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5943 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5943 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 4716-2008 proposto da:
SCOPECE

PAOLO

SCPPLA63C07D643D,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato NOBILE CARLANTONIO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
1809

contro

RAS ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2263/2006 del TRIBUNALE di

1

—-711b

Data pubblicazione: 14/03/2014

FOGGIA, depositata il 16/12/2006, R.G.N. 1128/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

Svolgimento del processo

Con citazione del 25 maggio 2002 Paolo Scopece citava in
giudizio la s.p.a. Ras Assicurazioni, impresa designata alla
gestione del F.G.V.S., chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni personali derivatigli dall’ esser

sassolino scagliato da pneumatici di un’ auto non
identificata, in transito, mentre egli camminava nei pressi
della Chiesa del Carmine, a Foggia.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la Ras
a pagare euro 2.950,63, oltre interessi dalla domanda,
ravvisando la colpa esclusiva del conducente dell’ auto in
base alla massima di esperienza secondo cui la pressione di
un pneumatico su fondo stradale può proiettare un sasso
laterale e considerando che nel caso di specie il teste
escusso aveva dichiarato che al passaggio dell’ auto si era
alzata la polvere, il che dimostrava le non buone condizioni
del manto stradale e che il conducente dell’ auto non
procedeva ad una velocità adeguata alle condizioni del luogo,
percepibili, si che erano prevedibili una modificazione
delle condizioni di stabilità e della tenuta della strada, e
della governabilità dell’ auto.
Interponevano appello entrambe le parti e il Tribunale di
Foggia, con sentenza del 16 dicembre 2006, in accoglimento
dell’ appello incidentale della Ras, ha riformato la sentenza
di primo grado sulle seguenti considerazioni: l) dalla
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stato colpito, il 7 maggio 2000, all’ occhio destro da un

testimonianza resa dall’ unico teste non risultava la prova
della dinamica dell’ incidente e dello stato dei luoghi, sì
che il danneggiato non aveva assolto all’ onere di provare
che i danni fossero stati causati da un comportamento
illecito del conducente; 2) infatti era provato soltanto che

non vi era la prova che l’ auto viaggiasse a velocità
sostenuta, né che la strada fosse dissestata, né della
posizione della vittima

rispetto alla strada, né se vi

fossero altre automobili in transito, mentre il sollevamento
della polvere costituiva un mero indizio, non suffragato da/
altri elementi sul nesso di causalità tra la condotta di
guida del conducente e l’ evento, non potendo il giudice
avvalersi della scienza privata, ma soltanto di fatti di
comune esperienza, e nella specie quelli acquisiti non erano
sufficienti per assolvere l’onere spettante all’ attore.
Ricorre per cassazione Paolo Scopece.
L’ intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e
falsa applicazione dell’ art. 115 c.p.c. Nozione del fatto
notorio- Errata censura delle motivazioni poste a fondamento
della decisione del giudice di prime cure”, e conclude con
il seguente quesito di diritto: “E’ configurabile quale fatto
notorio che l’ innalzarsi della polvere dal manto stradale al
passaggio di un’ autovettura presupponga una determinata
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un sassolino aveva colpito l’ occhio dello Scopece, mentre

andatura, ovvero una modalità di avvio della marcia (c.d.
sgommata) non adeguata alle condizioni della strada, con
conseguente prevedibile pericolo che le pietre presenti sull’
asfalto (o sul diverso piano di percorrenza) vengano lanciate
a causa della pressione del pneumatico, così che da ciò ne

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa
applicazione dell’ art. 116 c.p.c. Insufficiente motivazione
del giudice di merito circa le risultanze istruttorie del
giudizio di primo grado. Prova della condotta colposa e del
nesso eziologico. Sussistenza”, e conclude con il seguente
quesito di diritto: “il Giudice è libero, nella formazione
del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni
probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e
rilevanti ai fini della decisione, potendo quindi desumere
dalle stesse argomenti di prova, con il solo obbligo di
spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo
convincimento”.
Come motivazione insufficiente deduce: “Il giudice d’ appello
si è limitato a contestare genericamente le argomentazioni
del giudice di prime cure, senza la dovuta specifica
indicazione di vizi che renderebbero inidonee le motivazioni
poste a base della censurata decisione”.
Le censure sono infondate.
Infatti, fermo l’ onere dell’ attore di provare il fatto
costitutivo – di cui un elemento è e il nesso di causalità
5

derivi un danno alle persone e alle cose”.

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tra la condotta dell’ autore e l’evento – la decisione di
secondo grado secondo cui la polvere sollevata dal passaggio
dell’ auto, in mancanza di altri elementi probatori, tra cui
l’esclusione di altri mezzi in transito, non è sufficiente a
dimostrare che l’evento sia attribuibile alla condotta di

costituendo il sollevamento della polvere al passaggio di
essa fatto notorio della causa del rimbalzo di un sassolino,
ma essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di
fatto e valutazioni di natura tecnica, è immune da vizi
logici e giuridici.
3.- Il terzo motivo, con cui lamenta: “Insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado in
ordine al quantum. Violazione falsa applicazione dell’ art.

guida del conducente dell’auto, rimasta sconosciuta, non

116 c.p.c.” (art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) ed indica 77)
quale fatto decisivo: “la immotivata censura da parte del
giudice del parere espresso dal consulente tecnico di
ufficio ed il conseguente provvedimento del primo in
divergenza rispetto alle conclusioni del secondo”, è
assorbito perché il giudice di appello non ha esaminato il
quantum avendo rigettato la domanda sull’ an.
$.- Pertanto il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’ intimata
svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
6

Così deciso il 3 ottobre 2013.

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