Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5942 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 23/02/2022), n.5942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20554-2020 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), AGENZIA

DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

e contro

T.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 281/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria con sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello principale della parte contribuente T.M.: in particolare, per quanto qui rileva in questa sede, accoglieva il motivo di appello afferente alle cartelle di pagamento in merito alla nullità della notifica delle stesse effettuata dalla società di posta privata Nexive e quindi in quanto effettuata tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituisce.

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, in quanto la CTR avrebbe a torto riconosciuto l’inesistenza delle notificazioni applicando alla fattispecie in esame le disposizioni che regolano gli atti giudiziari.

Nel caso di specie la notifica a mezzo di posta privata riguarda atti (le cartelle di pagamento) che hanno natura di atto amministrativo, e non già giudiziario e non si riferiscono a violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata. Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019 e Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada (ipotesi entrambe assenti nel caso di specie, come da verifica nel fascicolo di merito, consentita in virtù del fatto che la doglianza del ricorrente riguarda la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle di pagamento oggetto della lite di cui trattasi).

Peraltro le suddette cartelle di pagamento sono state regolarmente impugnate dalla parte contribuente e quindi tale impugnazione avrebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo dell’atto, l’ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata (cfr. in questo senso Cass. SU n. 299 del 2020; Cass. n. 13363 del 2020; Cass. n. 17198 del 2017: analogamente Cass. n. 6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c..)

Pertanto, il motivo è fondato e dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria a, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

 

 

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