Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5942 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5942 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 27173-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
MUCHA RODRIGO OSCAR;
– intimato avverso la sentenza n. 108199/2012 del GIUDICE DI PACE di
MILANO del 20/04/2012, depositata il 05/06/2012;

Data pubblicazione: 13/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.
CONSIDERATO IN FATTO

2012) il Giudice di pace di Milano accoglieva la domanda di
risarcimento proposta da Rodrigo Oscar MUCHA nei confronti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto
contumace, per i danni patrimoniali e non subiti a seguito
della elevazione da parte della Guardia di Finanza di
contestazione n. 505/2008 ai sensi dell’art. 186/2-7 C.d.S.
per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi a
test etilometrico, cui era seguito il sequestro preventivo
del veicolo e la sospensione della patente di guida, danni
liquidati in C. 1.960,43.
L’Amministrazione pubblica ha proposto ricorso per
cassazione nei riguardi della predetta sentenza, articolato
su cinque motivi, non costituito l’intimato MUCHA.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo di dichiarare l’inammissibilità del
ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Ric. 2012 n. 27173 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

Con sentenza n. 108199 del 2012 (depositata il 5 giugno

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le
conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
“Ritiene il relatore che

che di seguito si riporta:

nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. inammissibile.
La disciplina dei giudizi di opposizione al provvedimenti
irrogativi di sanzioni amministrative, dettata dalla L. 24
novembre 1981, n.
originariamente la

689, artt. 22 e 23, sanciva
diretta

ricorribilità per cassazione

delle sentenze e delle ordinanze

di inammissibilità o di

convalida pronunciate dal pretore, al quale in via
esclusiva era demandata la cognizione di quelle cause.
Successivamente, in seguito all’istituzione del giudice
unico di primo grado, l’art. 22-bis della stessa legge,
inserito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98, ha
distribuito la competenza, secondo criteri di materia e di
valore, tra il giudice di pace e il tribunale, mantenendo
ferma quella per territorio del “giudice del luogo in cui è
stata commessa la violazione”.
Infine, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1,
modificando la L. n. 689 del 1981, art. 23, sopprimendo
l’ultimo canoa, ha disposto che le sentenze e le ordinanze
di convalida (ma non anche quelle di inammissibilità) del

Ric. 2012 n. 27173 sez. M2 – ud. 26-11-2013
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sussistano le condizioni a che il ricorso venga dichiarato

giudice di pace, pronunciate dal 2 marzo 2006, sono
soggette ad appello, restando esclusa l’immediata
ricorribilità per cessazione (SS.UU. n.27339/08; Cass. n.
10774/08; n. 13543/07; n. 13019/07).

Giudice di pace di Milano venga inquadrata nell’ambito di
un ordinario giudizio risarcitorio sia quale giudizio di
opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981, per il quale
trattandosi di ricorso relativo a provvedimento depositato
dopo il 2 marzo 2006 risulta applicabile la riforma del
sistema delle impugnazioni e della novella del codice di
rito di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, a norma dell’art. 323
c.p.c., la decisione era impugnabile secondo le regole
ordinarie, per cui era appellabile.
Né nella specie si verte in ipotesi di giudizio ex art. 113
c.p.c. con pronuncia secondo equità, valevole solo per le
cause sino a £. 2.000.000 pari ad C. 1.032,91, liquidati
nella specie danni per C. 1.960,43, con pzospettazione da
parte dell’originario attore di maggiori voci di danno.
In conclusione, alla luce delle precedenti argomentazioni,
il ricorso per cessazione proposto nell’interesse del
Ministero dell’Economia e delle Finanze si

prospetta

manifestamente inammissibile, dovendo, invero, essere
proposto avverso il suddetto provvedimento il rimedio
impugnatorio

Ric. 2012 n. 27173 sez. M2 – ud. 26-11-2013
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Orbene, sia che la pretesa fatta valere dal MUCHA avanti al

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di
sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il
ricorso va dichiarato inammissibile.

cassazione, non costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 26
novembre 2013.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di

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