Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5942 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 18/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27744-2012 proposto da:

S.E.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO PALMA giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si rimette

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere, in subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.E.M.P. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la cartella esattoriale intestata a Si.Ge. -suo coniuge deceduto nel 2003 – e notificatale il 6 maggio 2010 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 31.601,00 relativi ad omessi versamenti di rate di condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9. L’adito giudice accoglieva il ricorso, decisione questa riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza del 3 aprile 2012 di rigetto dell’opposizione.

Ad avviso della Commissione la notifica della cartella opposta intestata al defunto Si.Ge. effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius era valida alla luce del disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4, in quanto: era mancata la comunicazione prevista dal citato art. 65, comma 2; non poteva avere alcun rilievo la conoscenza che l’Ufficio aveva avuto del decesso del Si. a seguito della presentazione da parte degli eredi di quest’ultimo della denuncia di successione. Veniva, inoltre, evidenziato che la notifica della cartella non era tardiva non potendo trovare applicazione la disposizione transitoria di cui al D.L. 17 giugno 2005, art. 1, comma 5 ter, conv. con modifiche in L. 31 luglio 2005, n. 156 trattandosi di cartella emessa a seguito di avviso di accertamento o di pagamento o di rettifica divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la S. affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in cui viene evidenziato che la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione è stata revocata con decisione n. 185/39/2013 del 22 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli passata in giudicato e si chiede, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata in questa sede è stata revocata con decisione n. 185/39/2013 del 22 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, passata in giudicato per mancata impugnazione, sicchè in tal modo è stata rimossa dall’ordinamento giuridico.

Ne consegue che il ricorso in questione va dichiarato inammissibile.

Ed infatti la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.(Cass. n. 2934 del 13/02/2015, Cass. n. 21951 del 25/09/2013; Cass. n. 25278 del 29/11/2006).

Quanto alle spese, in considerazione del fatto che la revocazione della sentenza qui impugnata è intervenuta dopo la proposizione del presente ricorso, vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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