Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5941 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 23/02/2022), n.5941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7509-2020 proposto da:

K.P.I.C., in qualità di erede del padre Sig.

K.F.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIODANTE

FABRETTI, 8, presso lo studio dell’avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CARRETTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI IMPERIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1525/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

K.P.I.C. impugna con un unico motivo la decisione della CTR Liguria che con sentenza nr 1525/2018 aveva rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia della CTP di Imperia che aveva a sua volta respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento Ici emesso dal Comune di Imperia per l’anno di imposta 2007.

Il giudice di appello riteneva non sussistenti i requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, per fruire dell’esenzione Ici considerando assorbite le ulteriori ragioni dedotte con il gravame.

Il Comune di Imperia non si è costituito.

Con ordinanza n. 26425/2021 la Corte rilevava l’opportunità di acquisire il fascicolo relativo alla fase di merito rimettendo la causa sul ruolo.

Assolto al relativo incombente veniva nuovamente fissata l’udienza camerale in prossimità della quale la contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentandosi che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui era stato dedotto che la contribuente si era avvalsa della facoltà prevista dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7 comma 2-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, di presentare domanda di variazione catastale per l’attribuzione all’immobili di cui è causa della categoria D/10.

Si osserva che il giudice di appello si era limitato ad enunciare il principio di diritto sancito dalla sentenza S.U. nr 18565 del 2009 senza valutare che la ricorrente si era avvalsa della norma agevolativa di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, la cui efficacia retroattiva estende i suoi effetti anche all’anno di imposta in oggetto.

La questione era stata introdotta fra i motivi di appello avendo l’appellante evidenziato di aver aderito all’invito che gli era stato rivolto dal Comune proponendo ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, la domanda di variazione catastale per l’attribuzione agli immobili per cui è causa della categoria D/10.

E’ pertanto configurabile in questo quadro il dedotto vizio di omessa pronuncia. La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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