Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5941 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5941 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 17972-2012 proposto da:
MOSSO DAVIDE, (difensore di DOMENICO PIPICELLA)
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso l’ordinanza n. R.G. 1138/03 del TRIBUNALE
SORVEGLIANZA di TORINO, depositata il 24/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.

Data pubblicazione: 13/03/2014

CONSIDERATO IN FATTO
Il difensore di Domenico Pipicella ha proposto ricorso per
cassazione, depositato il 25 luglio 2012 nella cancelleria
del Tribunale di Sorveglianza di Torino e non notificato,

Sorveglianza di Genova in tema di spese di giustizia e di
liquidazione del compenso al difensore con la quale è stata
parzialmente accolta nel merito l’opposizione, deducendo la
mancata liquidazione delle spese del procedimento di
opposizione e la mancata liquidazione dei compensi nel
procedimento ‘principale’.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo di dichiarare l’inammissibilità del
ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
Parte ricorrente ha fatto pervenire a mezzo fax in data
25.11.2013 dichiarazione di rinuncia al ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le
conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
che di seguito si riporta:

Ric. 2012 n. 17972 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

“sembrano sussistere i

avverso l’ordinanza emessa in sede penale dal Tribunale di

presupposti per ritenere inammissibile il ricorso sotto
molteplici profili.
Le Sezioni Unite civili di questa corte, con sentenza 3
settembre 2009 n. 19161, pronunciata anteriormente alla

contrasto di giurisprudenza in materia, ha affermato che
spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere
sulle opposizioni nei confronti del provvedimenti di
liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto
ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone
ammesse al programma di protezione), dei compensi agli
ausiliari del giudici e delle indennità al custodi, anche
quanto emessi nel corso di un procedimento penale e che
l’eventuale ricorso per cessazione avverso il provvedimento
che decide sull’opposizione va proposto nel

rispetto dei

termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi
alle sezioni civili della Corte.
Dall’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale
discende che va effettuato il controllo di ammissibilità e
di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del
ricorso per cessazione in sede civile.
Nella specie il ricorso, con cui viene impugnata una
ordinanza resa dal Tribunale di Sorveglianza, è stato
proposto in base alle regole procedurali proprie del rito

Ric. 2012 n. 17972 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-3-

proposizione della presente impugnazione, nel risolvere un

penale, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente
ad alcuno, per cui è da ritenere inammissibile.ff.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di

rilievo alla dichiarazione di rinuncia, non presentata
nelle forme rituali, in quanto inviata a mezzo fax, non è
stata seguita dal deposito dell’originale, peraltro
neanche annunciato.
Di qui la conseguente declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, non costituito alcuno.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Vi – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 26
novembre 2013.

sorta, sono condivisi dal Collegio; né può essere dato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA