Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5941 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 18/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17870-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 27/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La F.G. e C. s.n.c. (d’ora in avanti F.) impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la cartella esattoriale con la quale le veniva chiesto il pagamento della somma di Euro 54.713,66 per sanzioni ed interessi derivanti dal tardivo pagamento delle somme dovute in ordine alla sanatoria fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9.

L’adita Commissione rigettava il ricorso decisione questa riformata dalla CTR di Palermo, con sentenza del 27 maggio 2012, che accoglieva il ricorso ed annullava l’opposta cartella.

Ad avviso della Commissione la controversia in esame concerneva il tardivo pagamento delle rate di condono (peraltro tutte versate) e non l’iscrizione a ruolo di rate non versate ragion per cui non poteva trovare applicazione il termine di decadenza del 31.12.2008, previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 44, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, bensì, quello triennale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e, quindi, essendo stata la dichiarazione di definizione agevolata presentata nell’anno 2004, la cartella opposta era stata notificata il 7 maggio 2008, ben oltre il termine del 31 dicembre 2007.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo.

La F. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, rileva il Collegio che la ricorrente Agenzia delle Entrate non ha depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso che, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1. (Cass. n. 26108 del 30/12/2015; Cass. n. 19623 del 01/10/2015; Cass. n. 627 del 14/01/2008).

Nel caso in esame alcuna di tale ulteriori attività risulta essere stata posta in essere dalla ricorrente.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il F. rimasto intimato.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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