Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5940 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5940 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA

ha pronunciato la seguente
CCOLL

ORDINANZA
sul ricorso 17407-2012 proposto da:

ARIIS FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
stesso;

– ricorrente contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso la sentenza n. 66/2012 del GIUDICE DI PACE di
MONFALCONE, depositata il 28/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.

99£9.

.

940

Data pubblicazione: 13/03/2014

CONSIDERATO IN FATTO
Federico ARIIS ha proposto ricorso per cassazione,
depositato il 29 giugno 2012 e non notificato, avverso la
sentenza del Giudice di pace di Monfalcone che ha rigettato

ricorrente in ordine al decreto n. 33 del 2011 della
Prefettura di Gorizia del 29.6.2011 (notificato il
3.8.2011) relativo a verbale di accertamento (n.
700003197691 del 31.7.2010) elevato dagli agenti di Polizia
Stradale di Gorizia per violazione dell’art. 180/1-7 del
C.d.S..
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo di dichiarare l’inammissibilità del
ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le
conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
che di seguito si riporta:

“sembrano sussistere i

presupposti per ritenere inammissibile il ricorso sotto
molteplici profili.
Nella specie il ricorso, con cui viene impugnata una
sentenza resa dal Giudice di pace di ~falcone, è stato

Ric. 2012 n. 17407 sez. M2 – ud. 26-11-2013
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l’opposizione proposta ex art. 22 legge n. 689/1981 dal

proposto curando il solo invio dí plico ex art. 149 c,p.c.
presso la cancelleria della Corte, il quale risulta
sottoscritto dallo stesso ARIIS.
È evidente che si

tratta di atto non inquadrabile nella

diretto contro nessun intimato e non è stato notificato ad
alcuno. Né deriva che non può nemmeno ipotizzarsi la
configurazione di un rapporto processuale e che, quindi, il
ricorso è inesistente come tale.
Peraltro,

l’impugnazione

è

stata

sottoscritta

dall’interessato e non da un avvocato iscritto all’Apposito
albo, con la ulteriore conseguenza che l’atto in questione,
ove mai fosse qualificabile come ricorso, sarebbe comunque
inammissibile ai sensi dell’art. 365 c,p.c..
Altra causa di inammissibilità del ricorso è costituita
dall’essere stato presentato in violazione dell’art. 26,
lett. lio) del

D.Itvo n. 40 del 2006 che prevede che le

sentenze di primo grado, emesse in materia di opposizione a
provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, non
siano più

direttamente

ricorribill in cessazione bensì

impugnabili nel modi ordinari e, quindi, mediante
appello.if.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di

Ric. 2012 n. 17407 sez. M2 – ud. 26-11-2013
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categoria del ricorso per cessazione, posto che non è

sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il
ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, non costituito alcuno.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 26
novembre 2013.

P.Q.M.

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