Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5940 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 18/11/2016, dep.08/03/2017), n. 5940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. GRILLO Renato – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14434-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 78/2011 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,
depositata il 20/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.L. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona la cartella esattoriale – notificatale in qualità di socia accomandataria della Salumificio V. s.a.s. di F.L. & C. – con la quale le veniva chiesto il pagamento della seconda rata del condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 per gli anni 1998 – 2001 non versata dalla società.
L’adita Commissione accoglieva il ricorso e tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, con sentenza del 20 aprile 2011.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.
La F. è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c..
Ed infatti, la sentenza impugnata risulta essere stata depositata in data 20 aprile 2011 mentre il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica solo in data 24 luglio 2012, ben oltre il termine di un anno e quarantacinque giorni (tenuto conto anche della sospensione del termine nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la F. rimasta intimata.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017