Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5940 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34270/2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma

n. 4, presso lo studio dell’avvocato Piccininni Leo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’Ascola Vincenzo

Nico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

D.T.G., Procura Generale della Repubblica presso la Corte

di Cassazione, Procura Generale della Repubblica presso la Corte

d’Appello di Catanzaro, S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1245/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 19.6.2018, in parziale accoglimento del reclamo, ed in parziale riforma del decreto del Tribunale di Vibo Valentia depositato il 19.3.2015, ha dichiarato G.G. – eletto sindaco del Comune di (OMISSIS) all’esito delle elezioni del maggio 2011 – unitamente a D.T.G., incandidabile alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo turno successivo al passaggio in giudicato della sentenza, che si svolgeranno nella regione Calabria.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il G., nella qualità di Sindaco del Comune di Ricadi, non solo non ha svolto un’azione di contrasto al fenomeno criminale di tipo mafioso, ma ha posto in essere comportamenti del tutto favorevoli a quest’ultimo in relazione all’affidamento di procedure di gara, nomina dei professionisti, rilascio di permessi a costruire e inerzie nel tutelare l’interesse del comune, con correlato vantaggio di soggetti privati contigui alle cosche locali.

Il G. ha consentito alla criminalità organizzata di potersi inserire nel tessuto economico del comune di (OMISSIS) ed influenzare la gestione amministrativa dell’ente.

In particolare, il G. ha affidato direttamente incarichi professionali a soggetti ad hoc vicini alla criminalità organizzata o addirittura coinvolti in procedimenti penali in materia di abusivismo edilizio, ha consentito che il Comune affidasse lavori pubblici e servizi comunali attraverso incarichi diretti o mediante procedure negoziate, disattendendo il criterio della gara pubblica e della trasparenza, o che fosse prorogato il servizio comunale per la custodia ed il mantenimento di cani randagi, affidandolo ad una ditta la cui titolarità era riconducibile all’allora vice sindaco e ad un suo stretto congiunto, legati da vincoli familiari ad esponenti della cosca ricadese.

E’ stato affidato il servizio di manutenzione delle reti idriche, fognanti e pluviali ad una ditta colpita da misura interdittiva antimafia nonchè coinvolta nell’operazione di polizia giudiziaria denominata “(OMISSIS)”.

E’ stato rilasciato un permesso a costruire ad un ditta ritenuta vicina alla cosca ricadese in merito alla realizzazione di un complesso immobiliare di proprietà del sindaco.

Infine, sono stati concesse numerose concessioni demaniali a favore di soggetti beneficiari – tra cui una donna arrestata nell’ambito della operazione di polizia “(OMISSIS)” ed un altro soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. – che non hanno poi versato i relativi canoni, senza che gli organi del comune abbiano avviato le dovute procedure volte al recupero forze, dei crediti ed alla revoca della concessione.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione G.G. affidandolo a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, anche in relazione all’art. 111 Cost. comma 2 e violazione artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.

Lamenta, in primo luogo, il ricorrente che la Corte territoriale ha consapevolmente trascurato di considerare prove documentali prodotte dallo stesso al fine di dimostrare i fatti a sè favorevoli, limitandosi a rilevare che le circostanze dallo stesso dedotte non erano state contestate dal Prefetto e dal Ministero, non costituendo elementi fondanti il provvedimento di scioglimento del Comune.

Si duole, inoltre, il ricorrente che la Corte catanzarese ha fondato il proprio convincimento in via pressochè esclusiva sulla proposta del Ministero dell’Interno e sulla relazione del Prefetto, ovvero su documenti provenienti direttamente da una delle parti in lite e di promanazione pubblicistica.

In sostanza, la decisione è stata fondata sui fatti allegati dal Ministero, contestati dallo stesso e non provati, così violando l’art. 116 c.p.c. che impone di valutare le prove secondo il “prudente” apprezzamento nonchè la regola sull’onere della prova ex art. 2697 c.c..

Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che la Corte territoriale ha ignorato tutte le difese di merito svolte ed i documenti dallo stesso prodotti in relazione:

– al rilascio di un permesso a costruire in favore di una ditta destinataria di informazione antimafia, intervenuta nei lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà del sindaco;

– all’assunzione di un familiare di un capo indiscusso della locale ‘ndrina presso struttura turistica di cui il sindaco G. è titolare;

– al forte condizionamento da parte della consorteria mafiosa di (OMISSIS) nelle elezioni comunali del 2011, che hanno sancito la vittoria del G.;

– all’affidamento di incarichi a professionisti esterni;

– ai profili di scarsa trasparenza del Comune relativamente alla predisposizione di un nuovo Piano spiaggia.

Nessuna delle articolate difese, allegazioni e deduzioni istruttorie aveva trovato riscontro nella sentenza impugnata.

2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

In primo luogo, le censure con cui il ricorrente si duole dell’omesso esame di documenti relativi ai fatti sui quali non è stata fondata la proposta di incandidabilità sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi.

Il decreto impugnato ha correttamente evidenziato che il thema decidendum del giudizio di cui alla fattispecie del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143 è dato dalla verifica della sussistenza e rilevanza dei fatti posti dal Ministero dell’Interno a fondamento degli addebiti contestati al sindaco.

E’ evidente che tutti gli altri fatti, anche favorevoli al sindaco, che sono, tuttavia, completamente estranei rispetto agli addebiti su cui si è fondata la proposta di incandidabilità, sono irrilevanti proprio in quanto estranei al thema decidendum.

Deve, inoltre, essere rigettata la censura con cui il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe violato le norme di cui all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. terr. per aver giudicato in via pressochè esclusiva sulle relazioni prefettizia e ministeriale (oltre ad alcuni richiami alle sentenze del giudice amministrativo), ovvero su documenti provenienti direttamente da una delle parti in lite.

Questa Corte ha già statuito nella sentenza n. 1747/2015 delle Sezioni Unite che la relazione del Ministero e quella prefettizia sono documenti su cui il giudice può fondare il proprio convincimento.

In particolare, ciò emerge inequivocabilmente dalla lettura del punto 3.1. della predetta sentenza in cui le S.S.U.U, nel rispondere alla censura del ricorrente secondo cui la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento su elementi acquisiti aliunde e/o sopravvenuti rispetto alla proposta ministeriale (o alla relazione prefettizia), così hanno argomentato: “…Nel procedimento camerale di cui all’art. 143, comma 11 testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il tribunale – chiamato a valutare, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, la sussistenza della responsabilità degli amministratori in ordine alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento – forma il proprio convincimento non solo sulla base degli elementi già contenuti nella proposta di scioglimento del Ministro dell’interno e nella allegata relazione del prefetto, ma anche prendendo in esame le risultanze probatorie acquisite nel contraddittorio tra le parti nel corso del procedimento..”. Dunque, nel giudizio in cui si sono pronunciate le S.S.U.U. erano in discussione come fonti di prova non la proposta del ministro o la relazione prefettizia, ma altri elementi acquisiti aliunde e il Supremo Collegio ha ritenuto come idonee fonti di prova sia gli uni che gli altri.

Infine, inammissibile è la censura con cui si lamenta che la Corte di merito non avrebbe considerato i documenti prodotti dal ricorrente con riferimento agli addebiti riguardanti:

– il rilascio di un permesso a costruire in favore di una ditta destinataria di informazione antimafia, intervenuta nei lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà del sindaco;

– assunzione di un familiare di un capo indiscusso della locale ‘ndrina presso struttura turistica di cui il sindaco G. è titolare;

– forte condizionamento da parte della consorteria mafiosa di (OMISSIS) nelle elezioni comunali del 2011, che hanno sancito la vittoria del G.;

– affidamento di incarichi a professionisti esterni;

– profili di scarsa trasparenza del Comune relativamente alla predisposizione di un nuovo Piano spiaggia.

La ritenuta inammissibilità deriva, in primo luogo, dal difetto di autosufficienza e specificità del ricorso, dal momento che il ricorrente non ha neppure descritto in termini esatti il contenuto dei documenti che proverebbero la propria estraneità agli addebiti contestatigli, limitandosi ad indicare genericamente il numero del documento allegato, nè ha illustrato le ragioni per cui i documenti asseritamente trascurati dovrebbero dar luogo ad una decisione diversa.

Sul punto, questa Corte si è pronunciata in questi termini: “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 01)”.

Ne consegue che le censure del ricorrente si configurano, in realtà, come di mero merito, essendo solo dirette a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte, e come tali non sono consentite in sede di legittimità.

In ogni caso, il ricorrente, nel contestare gli addebiti sopra enunciati, non si è sufficientemente confrontato con le precise argomentazioni del decreto impugnato ed ha comunque omesso totalmente ogni riferimento ad altri significativi addebiti su cui la Corte di merito ha fondato la dichiarazione di incandidabilità, e segnatamente le condotte poste in essere dal ricorrente nei settori dei lavori pubblici e urbanistica edilizia (incarichi affidati direttamente o con procedure negoziate, e quindi disattendendo il criterio della gara pubblica ad imprese vicine alla criminalità organizzata), del servizio comunale per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi (incarichi affidati ad una ditta la cui titolarità era riconducibile all’allora vice sindaco ed ad uno stretto congiunto, legati da vincoli familiari ad esponenti della cosca ricadese), nel settore del servizio di manutenzione delle reti idriche, fognanti e pluviali (incarichi affidati ad una ditta colpita da una misura interdittiva antimafia nonchè coinvolta nell’operazione di polizia giudiziaria “(OMISSIS)”).

In merito a tali addebiti, il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione a censura delle argomentazioni del provvedimento impugnato.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 738 c.p.c..

Lamenta il ricorrente l’erroneo esercizio dei poteri istruttori nel procedimento in camera di consiglio, a norma dell’art. 738 c.p.c., comma 3.

In particolare, la Corte d’Appello non ha acquisito documenti rilevanti come le note della Legione Carabinieri “Calabria” del 7 giugno 2013 e dell’8 ottobre 2014 e la nota della Guardia di Finanza del 21 gennaio 2014, tutti nella disponibilità della Prefettura e che sarebbero stati utili ad inquadrare la posizione e la condotta del ricorrente.

Il ricorrente ha depositato tali documenti nel giudizio di legittimità sostenendo che l’art. 372 c.p.c. consente la produzione di nuovi documenti che valgano a dimostrare la nullità della sentenza dovuta a vizi processuali formali o extraformali non sanati.

4. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che il ricorrente, nel lamentare la mancata acquisizione dei documenti sopra descritti, non faccia che svolgere, inammissibilmente, una critica all’esercizio dei poteri istruttori discrezionali del giudice di merito che non possono essere oggetto di sindacato.

Palesemente inammissibile è, inoltre, l’avvenuta produzione in giudizio di tali documenti unitamente al ricorso per cassazione, asseritamente in virtù del disposto normativo dell’art. 372 c.p.c..

La norma in oggetto non consente in alcun modo il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, nè, in relazione a quanto sopra illustrato, può affermarsi che gli stessi documenti riguardino la nullità della sentenza impugnata.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Contesta il ricorrente che gli indizi che hanno provocato la dichiarazione di incandidabilità nei confronti del sig. G.G. siano sufficiente gravi, precisi e concordanti, come invece richiesto dall’art. 2729 c.c. – e ciò in considerazione della palese incompletezza dei riscontri fattuali assunti ad impulso del Ministero dell’Interno – e che sussistano i caratteri di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall’art. 143 TUEL.

6. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che il ricorrente, nell’invocare le predette violazioni di legge, non abbia fatto altro che formulare censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito.

7. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il ricorrente che sono stati ignorati numerosi elementi di fatto da cui poteva evincersi che il Comune di (OMISSIS) versava in condizioni di permeabilità rispetto alle invasive consorterie mafiose locali ben prima che il G. assumesse la carica di sindaco e che lo stesso ricorrente, nella veste di sindaco, si era reso protagonista di iniziative ed atti concreti nel segno della legalità e della buona amministrazione del territorio. Inoltre, il ricorrente voleva dimostrare che dal casellario giudiziale non risultava alcunchè a suo carico e che la relazione prefettizia conteneva delle gravi imprecisioni sui suoi precedenti di polizia, oltre che aveva subito atti intimidatori provenienti dalla criminalità organizzata.

8. Il motivo non fa che riprodurre in modo un pò più esteso le censure già svolte dal ricorrente nella prima parte del primo motivo ed è conseguentemente inammissibile per quanto già illustrato nella prima parte del punto 2.

9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 1 e 11.

Lamenta il ricorrente che pur essendo lo scioglimento del consiglio comunale un presupposto indefettibile per l’instaurazione del procedimento giurisdizionale nei confronti degli amministratori, occorre un nuovo ed autonomo accertamento degli addebiti contestati ai singoli amministratori.

La Corte d’appello, pur muovendo da premesse corrette sul punto, ha omesso di verificare la sussistenza delle ragioni di collegamento del G. con la malavita nonchè l’eventuale sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta del ricorrente con il condizionamento e la mala gestio prevista dall’art. 143, comma 1 TUEL.

10. Il motivo è inammissibile.

In particolare, anche in questo motivo il ricorrente non fa che invocare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella già operata dai giudici di merito.

Inoltre, il G., nell’affermare che la Corte di merito avrebbe omesso di accertare le ragioni di un suo collegamento con la malavita ed il suo condizionamento rilevante a norma dell’art. 143, comma 1 TUEL, svolge censure assai generiche che non si confrontano minimamente con quanto argomentato nella sentenza impugnata soprattutto al punto 3.1.3. (pagg. 12-17).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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