Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 594 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 15/01/2020), n.594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16506/2014 R.G. proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in Roma, viale Malpighi

12/a, presso l’avv. Francesco Facciolongo, rappresentata e difesa

dall’avv. Biagio Di Maria giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate-Territorio, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende per legge;

– intimata –

costituita avverso la sentenza della Commissione Regionale della

Sicilia (Palermo), Sez. 1, n. 125/01/14 del 9 gennaio 2014,

depositata il 16 gennaio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre

2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne il reclamo proposto dalla contribuente per evitare l’entrata in conservazione degli archivi catastali concernenti aree della fascia costiera del Comune di Campobello di Mazara, in quanto l’aggiornamento della cartografia demandato dall’Agenzia del Territorio di Trapani al Consorzio CO.GI. avrebbe pregiudicato il suo diritto dominicale;

2. Il ricorso era accolto in primo grado, ma l’appello dell’Ufficio era accolto sul punto dell’eccezione di giurisdizione del giudice tributario sollevata a sostegno dell’impugnazione. Avverso la sentenza in epigrafe la contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. L’amministrazione si è limitata a depositare un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;

3. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente contesta il dichiarato difetto di giurisdizione del giudice tributario da parte della sentenza impugnata;

4. La questione può essere risolta dalla sezione semplice ai sensi dell’art. 374 c.p.c. trattandosi di questione di giurisdizione risolta univocamente dalle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che “Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario)” (Cass. S.U. n. 19524 del 2018; Cass. S.U. n. 2950 del 2016);

5. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario: la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per l’esame del merito. Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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