Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 594 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Barberini 12, presso lo studio dell’avv. Marchetti Fabio, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 10, n. 885, depositata il 10

novembre 2008;

la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente, medico radiologo, presento’ istanza di rimborso dell’irap versata negli anni dal 2001 al 2003 e propose, quindi, ricorso sul silenzio – rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

che, nel suo nucleo essenziale la decisione di appello e cosi’ motivata: “… fermo restando indubitabile che l’appellato non si avvale di personale dipendente, deve rilevarsi che l’ammontare del valore dei beni strumentali, delle quote di ammortamento, delle spese documentate e dei consumi, per ciascun anno, cosi come riportati nell’atto di appello, e’ estremamente modesto rispetto ai compensi rispettivamente percepiti. Sicche’ non puo’ dirsi essere in presenza di un’organizzazione autonoma vera e propria, il che, poi, meglio s’intende considerando che il dott. Z. svolge la propria attivita’ in tre citta’: (OMISSIS), con conseguenti spese di trasferimento”.

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonche’ vizio di motivazione in duplice prospettiva;

che il contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria.

osservato:

– che il ricorso e’ manifestamente fondato;

– che deve, invero, rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte e’ consolidatamente orientata a ritenere che, alla luce dell’interpretazione fornita da 11 a Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attivita’ da lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale, integra il presupposto impositivo dell’irap ove si svolga per mezzo di una attivita’ autonomamente organizzata e che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilita’ altrui, eserciti l’attivita’ di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ – e, quindi, da valutarsi in termini assoluti e non in rapporto di relazione con l’entita’ dei proventi conseguiti – ovvero si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07 ed altre successive);

– che, tanto premesso, deve considerarsi che la decisione impugnata risulta del tutto inadeguatamente motivata, giacche’, in merito al punto focale dell’insussistenza del requisito dell’”autonoma organizzazione” – in presenza di documentate quote di ammortamento di beni strumentali e spese (idoneo sintomo di autonoma organizzazione anche in assenza di lavoro dipendente) nemmeno indicati nella relativa entita’ – si basa esclusivamente su circostanze (rapporto passivita’ dedotte – compensi percepiti od espletamento dell’attivita’ in piu’ Comuni), non rilevanti, secondo il criterio di questa Corte, ai fini, dell’esclusione dell’imponibilita’ irap;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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