Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5939 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 18/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14313-2012 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato FRANCA VALENTINA CARLA ACCIARDI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAMINIO

VALSERIATI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRESCIA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito per la ricorrente l’Avvocato VALSERIATI che ha chiesto

l’accoglimento con spese rifuse e deposita nota spese;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore degli immobili alienati dalla ricorrente con atto per notar F.M. del (OMISSIS) – siti in (OMISSIS) – da Euro 170.000,00 dichiarato in atto ad Euro 984.720,00, con conseguente maggior imposta di registro ipotecaria e catastale, sanzioni ed interessi per complessivi Euro 166.302,66.

L’adita Commissione accoglieva il ricorso.

Tale decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano – sez. Distaccata di Brescia con sentenza del 19 dicembre 2011 che, accogliendo il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio perchè notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso l’Ufficio che aveva adottato l’atto impugnato. La Commissione evidenziava, inoltre, che era stata omessa l’autenticazione della firma della ricorrente da parte del difensore, con conseguente nullità assoluta del ricorso.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la P. affidato ad un unico articolato motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale in quanto erroneamente la Commissione Tributaria Regionale aveva considerato nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato invece che presso l’Agenzia delle Entrate e nullo il ricorso perchè la firma della ricorrente non era stata autenticata dal difensore.

Il motivo è fondato.

Quanto alla notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato invece che presso l’Agenzia delle Entrate che aveva emesso l’atto opposto vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007). Di recente, più in generale con riferimento alla differenza tra nullità ed inesistenza della notifica, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 15 dicembre 2015 n. 14917) hanno precisato che “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli,esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”: – “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c..”.

Alla luce di tali principi, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata presso l’Avvocatura dello Stato e non presso l’Agenzia delle Entrate era sì nulla ma risultava essere stata sanata dal raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio dell’Agenzia.

Quanto al precedente di questa Corte richiamato nella impugnata sentenza (Cass. n. 17844 del 3 settembre 2004) è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie all’esame concernendo la diversa questione della legittimazione passiva e processuale (era stato proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’ Ufficio Tecnico Erariale di Salerno, ora Agenzia del Territorio di Salerno in luogo dell’Agenzia del Territorio in persona del direttore generale pro tempore in Roma).

Anche la seconda parte del motivo è fondata.

Ed infatti, quanto alla mancanza di autenticazione della firma della ricorrente, va rilevato che in tema di contenzioso tributario, la mancanza della certificazione, da parte del difensore – prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, – dell’autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura in calce o a margine del ricorso introduttivo, costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura stessa perchè tale nullità non è comminata dalla legge, nè detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato (Cass. n. 17845 del 03/09/2004 confermata da successive, Cass. n. 11446 del 12/05/2010; Cass. n. 6591 del 12/03/2008 (Rv. 602717)).

Pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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