Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5939 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5939
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13877/2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova
n. 96, presso lo studio dell’avvocato Marini Marino, rappresentata e
difesa dall’avvocato Goglino Agostino, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.L., quale curatore speciale del minore S.A.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Varrone n. 9, presso lo
studio dell’avvocato Vannicelli Francesco, rappresentata e difesa
dall’avvocato Della Gatta Monica, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
C.E., Cissaca – Consorzio Socio-Assistenziale di
Alessandria, Procuratore Generale Repubblica, presso la Corte di
Appello di Torino;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2019 dal Cons. Dr. FIDANZIA ANDREA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale per i Minorenni di Torino, con sentenza del 4 aprile 2012, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore S.A., nato ad (OMISSIS), disponendo presso una famiglia adottiva e la sospensione dei contatti con i genitori.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 107/2013, ha respinto l’appello proposto da C.G. ed C.E.. Ha ritenuto la Corte d’appello che dall’istruttoria espletata dal Tribunale risultasse l’incapacità della madre a svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale, nell’assenza totale della figura paterna e senza che un idoneo ruolo sostitutivo fosse praticabile dalle prozie del minore.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12643/2015, ha annullato la sentenza di secondo grado rilevando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del padre nella sua qualità di litisconsorte necessario.
Successivamente, la Corte d’Appello ha confermato il giudizio di incapacità genitoriale della sig.ra C..
Ha proposto ricorso per cassazione C.G. affidandolo a tre motivi.
Si è costituita in giudizio con controricorso la curatrice speciale del minore avv. D.L..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i motivi del ricorso la sig.ra C. ha rispettivamente dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,2 e 8, per avere la Corte d’Appello cristallizzato lo stato di abbandono alla data della pronuncia del Tribunale dei Minorenni senza rinnovare la consulenza tecnica, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ovvero l’analisi della reversibilità dello stato di abbandono e la situazione attuale della madre, nonchè il mancato espletamento di una consulenza tecnica.
2. Il ricorso è improcedibile.
Va osservato che con ordinanza interlocutoria, depositata il 9.5.2019, questa Corte, sul rilievo che il ricorso per cassazione non era stato notificato al padre del minore S.L., che pure era stato parte nei gradi precedenti del giudizio e rivestiva la qualità di litisconsorte necessario, ha assegnato alla sig.ra C. il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza per notificare il ricorso al L. e provvedere così all’integrazione del contraddittorio.
Orbene, nonostante risulti dagli atti che la comunicazione al difensore della sig.ra C. è stata regolarmente effettuata in data 9 maggio 2019, la sig.ra C. non ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nel termine assegnatole.
Ne consegue che il ricorso è improcedibile a norma dell’art. 371 bis c.p.c..
L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla curatrice speciale del minore, che liquida come in dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020